COMPONIMENTO
La nozione del componimento (o composizione) richiama la preesistenza di un conflitto e la sua estinzione. Chi rifletta come la funzione del diritto (ordinamento giuridico) consista appunto nel comporre, mediante le varie forme di comandi, i conflitti di interessi tra i membri della società, comprende subito come codesta nozione, nella sua maggiore vastità, sia intimamente connessa con la nozione stessa del diritto.
Ma, nell'uso comune, componimento ha un significato più ristretto e preciso. Per intenderlo, si consideri che, sebbene il fine del diritto consista, come si è detto, nella composizione dei conflitti di interessi, questo fine non può essere raggiunto immediatamente e compiutamente, nel senso che si possano disciplinare uno per uno gl'infiniti conflitti, i quali si accendono di continuo tra gli uomini: tutto ciò che può fare il diritto è dare agli uomini il mezzo per ottenerne la composizione mediante una previsione dei conflitti, fondata sull'esperienza, e perciò mediante la formazione d'ipotesi tipiche, per le quali si statuisce e s'impone il modo di composizione. Ne consegue che un conflitto di interessi può rimanere aperto, o perché gli avversarî non si accordino intorno all'applicazione al loro caso dello schema astratto predisposto dal diritto, o perché il loro caso realmente rimanga fuori dalla previsione del diritto. Se questa seconda ipotesi possa avverarsi dipende dalla soluzione che si dà al problema della compiutezza dell'ordine giuridico. In quanto questa ipotesi non si avveri (ed è da ritenersi, in massima, che così sia secondo il nostro ordinamento positivo), si dirà che l'ordine giuridico prevede tutti i conflitti possibili e per tutti stabilisce il modo della composizione. Ma il conflitto può rimanere aperto a cagione del disaccordo degli avversarî (parti) intorno all'applicazione dello schema di composizione predisposto dall'ordinamento medesimo. Questo disaccordo è ciò che si chiama la lite o almeno una delle forme tipiche della lite, e rappresenta dunque il residuo dell'eliminazione dei conflitti di interessi procurata dal diritto mediante i comandi astratti, o, in altri termini, la trasformazione del conflitto agiuridico o pregiuridico nel conflitto giuridico; al conflitto degl'interessi si sovrappone il conflitto delle pretese, nel senso che ciascuna parte pretende di avere per sé la protezione del diritto.
Non v'è bisogno d'aggiungere che anche questo residuo deve essere, a sua volta, eliminato, se si vuol ottenere la pace, e ciò si ottiene col giudice, il quale statuisce sull'applicazione al conflitto concreto del modo di composizione predisposto dal diritto e così trasforma il comando astratto di questo in comando concreto.
Ora avviene che molte volte le parti, quando, manifestatosi tra loro il disaccordo intorno alla composizione del conflitto, è sorta la lite, prima o dopo di averla portata davanti al giudice, trovino tra loro l'accordo e così compongano la lite. Questo atto è ciò che prende, nell'uso comune, il nome di componimento, il quale pertanto serve ad esprimere la composizione della lite, avvenuta per opera (per accordo) delle parti. Il componimento ha dunque, rispetto alla lite, una funzione analoga a quella della sentenza; con questa è il giudice che spegne la lite; con quello la spengono le parti; il componimento è un'autocomposizione della lite.
Perché ciò possa avvenire e avvenga con una certa frequenza, non è difficile da spiegare. Anzitutto il processo, che è la serie di atti mediante i quali si rende possibile la sentenza, cioè l'atto con cui il giudice compone la lite, ha naturalmente il suo costo. In massima e dentro certi limiti questo costo viene posto a carico della parte soccombente. In secondo luogo ambo le parti, nell'incertezza della decisione, possono essere stimolate a barattare la speranza dell'accoglimento totale della loro domanda, contro un accoglimento parziale che ne faccia l'avversario.
Questo interesse di ciascuna parte al componimento coincide con l'interesse pubblico, onde lo stato tende costantemente a favorirlo. I mezzi, di cui lo stato si serve a questo scopo, sono varî; principali tra questi l'opera degli avvocati, l'intervento del conciliatore, l'efficacia di titolo esecutivo attribuita ai verbali di conciliazione. L'opera degli avvocati è il meno appariscente e forse il meno riconosciuto, ma in reala il più attivo tra questi mezzi, anzitutto perché essi sono in grado, meglio che le parti, di valutare le alee del processo; in secondo luogo perché, esperti del negoziare e scevri di passione, riescono con maggior facilità nelle trattative. L'ufficio del conciliatore ha sulla formazione del componimento, fondamentalmente, la stessa efficacia che ha la mediazione per la conclusione del contratto in genere, con questo di particolare, che quanto maggiore è l'autorità del conciliatore, tanto meglio la sua pressione si fa sentire sulle parti; in quanto l'ufficio di conciliatore venga attribuito al giudice, si fa servire il processo al componimento e si notano interessanti relazioni tra la soluzione processuale e la soluzione extraprocessuale della lite. Se, come avviene con sempre maggior frequenza, il documento col quale le parti, davanti al conciliatore, rappresentano l'avvenuto componimento abbia valore di titolo esecutivo, si comprende perché le parti, o almeno quella tra queste, alla quale, mercé il componimento, viene riconosciuto un diritto capace di esecuzione forzata, possano essere stimolate verso questa forma di soluzione della lite.
In ragione della sua genesi, il componimento può avere un contenuto vario, secondo che avvenga a totale beneficio di una parte e con totale sacrificio dell'altra, oppure con beneficio e sacrificio reciproco. Nel primo di questi casi il componimento assume la figura della rinunzia o del riconoscimento secondo che la parte che accampava la pretesa la abbandoni (rinunzia), oppure l'altra parte, che resisteva alla pretesa, la riconosca (riconoscimento). Nel secondo caso si ha una transazione, e il suo contenuto caratteristico sta in ciò, che ciascuna delle parti dà o ritiene qualche cosa, in confronto di ciò che pretendeva nella lite (art. 1764 cod. civ.).
S'intende, che, poiché il componimento, a differenza del processo (della sentenza) risolve la lite mediante la volontà delle parti, anziché mediante il comando del giudice, qui il mezzo della soluzione è quella specie di comando giuridico, che si chiama negozio giuridico. Se il componimento avviene in guisa di rinunzia o di riconoscimento, il negozio giuridico è unilaterale. Se invece il componimento si fa mediante la transazione, si ha il negozio giuridico bilaterale o contratto. Appunto la transazione è giustamente considerata dal codice civile come una specie di contratto.
Bibl.: G. Mirabelli, Contratti speciali (parte 12ª del Diritto civile ital., raccolta diretta da P. Fiore), Napoli 1894, p. 187 segg.; O. Bähr, Die Anerkennung als Verpflichtungsgrund, 2ª ed., Gottinga 1867; H. Buhl, Beiträge zur Lehre vom Anerkennungsvertrage, Heidelberg 1875; C. Risch, Die Lehre vom Vergleiche, Erlangen-Enke 1855; A. Sturm, Die Lehre vom Vergleiche nach gemeinem u. preussischem Rechte, ecc., Berlino 1889; P. Oertmann, Der Vergleich im gemeinem Civilrecht, Berlino 1895; F. Carnelutti, Lez. di dir. proces. civ., Padova 1929, I.