COMUNE (XI, p. 15)
La costituzione della repubblica italiana definisce i comuni (e le provincie) quali "enti autonomi nell'ambito dei principî fìssati da leggi generali della repubblica, che ne determinano le funzioni" (art. 128) e anche, secondo l'altro e diverso significato che le medesime parole hanno nel nostro ordinamento amministrativo, quali "circoscrizioni di decentramento statale e regionale)" (art. 129).
A seguito dell'istituzione dell'ente regione (v. in questa App.) si dovrà procedere ad una nuova distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali; fin quando a ciò non si provveda, restano alle provincie ed ai comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le regioni deleghino loro l'esercizio (art. VIII disposizioni transitorie e finali della costituzione).
Col decr. legge 7 gennaio 1946, n.1, sono state ricostituite le amministrazioni comunali su base elettiva, ripristinandosi i tre organi tradizionali: il consiglio, la giunta, il sindaco (v. in questa App. le singole voci) con le attribuzioni che essi avevano a termini del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 (indi sostituito col testo tuttora vigente 3 marzo 1934, n. 383) e delle modificazioni ad esso apportate col r. decr. 30 dicembre 1923, n. 2839 (art. 25 legge 9 giugno 1947, n. 530). Il titolo secondo del medesimo decr. legge 7 gennaio 1946 (art. 11 seg.) contiene le norme circa l'elettorato e l'eleggibilità e quelle regolatrici del procedimento per le elezioni comunali (v. elezione, in questa App.).
Al testo unico del 1934 sopracitato sono state appDrtate notevoli modificazioni, soprattutto con la ricordata legge 9 giugno 1947, riguardante principalmente l'esercizio dei controlli degli organi statali sulle deliberazioni e sui contratti degli enti locali; ma tutta questa materia dovrà essere nuovamente disciplinata alla stregua delle disposizioni contenute nell'art. 130 della costituzione, secondo le quali il controllo sugli atti delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali non compete più ad organi dello stato, ma ad un organo della regione, costituito nei modi che saranno stabiliti da una legge della repubblica, il quale lo eserciterà anche in forma decentrata. Il controllo è limitato alla legittimità degli atti; solo in casi determinati dalla legge è consentito un controllo di merito, nella forma di una richiesta motivata rivolta all'ente deliberante di riesaminare la sua deliberazione: esclusa quindi, in ogni ipotesi, la facoltà dell'organo di controllo di sostituire una sua deliberazione a quella dell'ente controllato.