Vedi Comunidad Andina dell'anno: 2015 - 2016
Comunità andina
La Comunità Andina (Can) nasce con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della regione, in modo autonomo ed equilibrato, attraverso un processo di progressiva integrazione che coinvolga non solo i paesi andini, ma anche quelli sudamericani e latinoamericani. Non a caso la Can, nata nel 1997 sulle basi dell’Accordo di Cartagena o Patto andino del 1969, ha accolto al suo interno, come membri associati, Argentina, Brasile, Cile (fondatore del Patto andino, ma ritiratosi nel 1976), Paraguay, Uruguay e, come membri osservatori, Messico e Panamá. Il Venezuela, invece, membro della Can dal 1973, ha abbandonato l’organizzazione nel 2006, quando Colombia e Perù strinsero accordi di libero scambio con gli Usa. Recentemente, tuttavia, è in corso una negoziazione per definire le condizioni per un riavvicinamento del Venezuela alla Comunità Andina. Quello dell’integrazione regionale, che peraltro è il principale obiettivo anche di altre organizzazioni sudamericane, come il blocco commerciale del Mercato comune del Sud (Mercosur), risulta così essere un processo legato a fattori non solamente economici, sociali e culturali, ma anche e soprattutto di tipo politico, e quindi afferenti a un piano dove si incontrano le maggiori resistenze. Dal 1997, per rendere più efficace la sua capacità negoziale e di mediazione internazionale, la Can ha affiancato alla direzione economica e commerciale anche una direzione prettamente politica, introducendo così il Consiglio presidenziale andino e convertendo la Giunta dell’Accordo nel proprio Segretariato generale, che da allora svolge compiti non solo tecnici, ma anche politici. Accanto al macro-obiettivo di raggiungere l’integrazione, anche politica, su questioni dove convergano gli interessi dei paesi aderenti e più in generale di quelli sudamericani e latinoamericani, la Can affianca anche il proposito di promuovere una maggior cooperazione su finalità prettamente regionali. Tra queste figurano la promozione dello sviluppo dei paesi membri, la crescita dell’occupazione, la formazione di un mercato comune, un rafforzamento sostanziale dell’economia regionale in grado di affrontare i cambiamenti economici globali, la diminuzione delle differenze che intercorrono tra i paesi membri e il miglioramento della condizione di vita degli abitanti andini. La definizione di tali linee guida è frutto di un percorso a tappe che l’organizzazione
ha compiuto nel corso del suo trentennio di vita e che si è consolidato con la creazione di nuove istituzioni. Nel 1979 la Comunità Andina fonda il Consiglio andino dei ministri degli affari esteri, il Tribunale andino di giustizia e un suo parlamento. Nel 1983, dopo un primo periodo caratterizzato da politiche di protezione industriale e commerciale, la Can opta per un modello aperto di integrazione economica, accettando la logica di mercato e creando una zona di libero commercio tra i paesi aderenti, che verrà potenziata nel 1995 con l’adozione di un fronte doganale unico. Dal 2003 l’organizzazione è impegnata a dedicare maggiori energie sulle problematiche di tipo sociale e ambientale e nel 2005 ha approvato un accordo per permettere la libera circolazione dei sui cittadini al suo interno
La Comunità Andina ha un’articolazione istituzionale composita. Tra gli organi più importanti vanno annoverati il Consiglio presidenziale, il Consiglio dei ministri degli affari esteri, il Segretariato generale, la Commissione, il parlamento e il Tribunale di giustizia. Il Consiglio presidenziale, che rappresenta il massimo organo della Can, è costituito dai capi di stato dei quattro paesi membri e ha il principale compito di definire le linee guida da seguire in tutti gli ambiti di attività della Comunità Andina. Al Consiglio dei ministri degli affari esteri spetta invece il compito definire la politica estera della Comunità. Il Segretariato generale, guidato da un consigliere generale che viene eletto per consensus dal Consiglio dei ministri degli affari esteri, è il principale organo esecutivo e amministrativo andino. Se, infine, la Commissione è l’organo normativo, il parlamento è quello deliberante.