concambio
Determinazione della quantità di azioni (o quote, in caso di società a responsabilità limitata) che l’incorporante o la società risultante dalla fusione deve riconoscere ai soci dell’incorporata o delle partecipanti alla fusione, in cambio delle vecchie azioni (o quote) possedute.
Si parla di c. anche in merito all’operazione di ritiro e annullamento di titoli in circolazione (obbligazioni, azioni, diritti di voto) ed emissione di titoli sostitutivi diversi, sulla base di un determinato rapporto, definito rapporto di concambio. In presenza di operazioni straordinarie sul capitale di una o più società, la definizione del rapporto di c. rappresenta uno dei momenti più importanti. La sua stima è la conseguenza di studi e valutazioni di esperti, nominati dalle rispettive società (advisor) e, successivamente, di accordi tra le parti, che spesso riconoscono un premio ai soci della società acquisita o incorporata. Il calcolo del valore può essere ottenuto sia mediante la valutazione separata delle società, attraverso la previsione dei rispettivi flussi di cassa attesi, sia attraverso un approccio sinergico, vale a dire tenendo conto dei risultati previsti dopo la fusione. Nel caso di operazioni che coinvolgono società quotate in borsa, il c. è stimato a partire dalla media dei valori azionari, registrati in un determinato arco temporale, apportando le opportune correzioni.