Concessioni demaniali turistico-ricreative
Le concessioni demaniali aventi finalità turisticoricreative presentano oggi una disciplina particolarmente complessa e frammentaria, frutto della stratificazione di interventi legislativi a livello nazionale e regionale, anche finalizzati al rispetto dei principi di matrice comunitaria e conseguenti alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea. Alle problematiche menzionate – che hanno impegnato, nel corso degli anni, dottrina e giurisprudenza – si aggiunge la sentenza della Corte di giustizia del 14.7.2016, la quale ha definitivamente sancito l’incompatibilità con il diritto comunitario delle proroghe ex lege – al 2015 e quindi al 2020 – delle concessioni in vigore, poste in essere nelle more del passaggio ad un sistema concorrenziale ad evidenza pubblica. Il Governo ha provveduto a garantire la continuità dei rapporti in essere con decretazione d’urgenza ma appare, pertanto, sempre più necessario l’auspicato riordino dell’intera materia da parte del legislatore.
La disciplina delle concessioni turistico-ricreative rientra nel più ampio ambito della utilizzazione e gestione del demanio marittimo (artt. 28 e ss. c. nav.)1.
In base all’art. 36, co. 2, c. nav., possono individuarsi due tipologie di concessioni: le concessioni per licenza, di durata non superiore a quattro anni e relative a impianti di non difficile rimozione, e le concessioni per atto formale, di durata superiore ai quattro anni e per impianti di difficile rimozione.
In una prospettiva moderna e dinamica, trova oggi ampia diffusione l’affidamento in concessione dei beni del demanio marittimo a soggetti privati verso il pagamento di un canone, che provvedono ad utilizzare il bene demaniale in maniera imprenditoriale, di modo tale che l’utilità per la società non è più data dal bene in sé, «ma dall’organizzazione imprenditoriale che lo gestisce per un miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività»2.
Nel corso degli anni, le esigenze di utilizzazione del demanio per i «pubblici usi del mare» (art. 36 c. nav.), consistenti nella difesa militare, nella pesca, nella produzione, sono progressivamente venute meno, lasciando lo spazio a nuove ed ulteriori utilizzazioni dei beni demaniali marittimi, connesse a finalità turistiche, sportive, ricreative.
Oltre alle attività produttive ed ai pubblici servizi, le concessioni marittime possono pertanto essere rilasciate anche per finalità turistico-ricreative, ovvero per le seguenti attività: «a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione»3.
Le concessioni turistico-ricreative possono avere durata superiore ai sei anni ed inferiore ai venti, «in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni»4.
In base al d.P.R. 24.7.1977, n. 616, le funzioni amministrative sul demanio costiero, lacuale e fluviale, in relazione ad utilizzazioni aventi finalità turistico-ricreative, sono delegate alle Regioni ed agli altri enti territoriali, ad esclusione dei porti e delle aree di preminente interesse nazionale, quali indicate nel d.P.C.m. 21.12.1995. Inoltre, il d.lgs. 31.12.1998, n. 112 ha attribuito alle Regioni le competenze relative al rilascio di concessioni delle aree demanio marittimo5.
Negli ultimi anni la disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, in particolare quelle con finalità turistico-ricreative, è stata oggetto di successivi interventi normativi, dovuti al contrasto tra la normativa nazionale ed i principi comunitari relativi alla libertà di stabilimento ed alla tutela della concorrenza, i quali impongono che il rilascio ed il rinnovo di concessioni demaniali marittime siano preceduti da procedure competitive, tali da assicurare trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, principi invero recepiti e applicati dalla nostra giurisprudenza amministrativa6.
I contrasti con la normativa comunitaria riguardavano in particolare il cd. “diritto di insistenza” presente nel secondo periodo del secondo comma dell’art. 37 c. nav. – in base al quale veniva «data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze» – nonché il “rinnovo automatico” contenuto nel secondo comma dell’art. 01, d.l. n. 400/1993, conv. con mod. dalla l. n. 494/1993, ove si precisava che le concessioni di cui al co. 01 del medesimo articolo avevano durata di sei anni ed alla scadenza si rinnovavano automaticamente per altri sei anni, e così «successivamente ad ogni scadenza»7.
Sia la dottrina che la giurisprudenza non avevano invero mancato di evidenziare tale contrasto8, così come l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che nella segnalazione AS481 del 20.10.2008 aveva messo in luce le possibili distorsioni alla concorrenza ed al corretto funzionamento del mercato derivanti dalla applicazione del diritto di insistenza, come previsto dall’art. 37 c. nav. in seguito alle numerose modifiche normative, nonché dal rinnovo automatico contenuto nell’art. 01, d.l. n. 400/1993.
Nonostante il progressivo ridimensionamento dell’operatività del diritto di insistenza ad opera della giurisprudenza amministrativa9, la Commissione europea, con lettera inviata al governo italiano datata 29.1.2009, avviava la procedura di infrazione n. 4908/2008 nei confronti dell’Italia10, ritenendo tale diritto di insistenza incompatibile con le norme in materia di libertà di stabilimento di cui all’art. 49 TFUE.
Lo Stato italiano provvedeva pertanto ad abrogare, mediante l’art. 1, co. 18, d.l. 30.12.2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla l. 26.2.2010, n. 2511, il menzionato diritto di insistenza, incompatibile con le procedure concorrenziali previste dal diritto dell’unione, prevedendo allo stesso tempo la proroga delle concessioni in corso sino al 31.12.2015.
Tuttavia, la l. n. 25/2010 aggiungeva una formula con la quale si facevano salve le disposizioni di cui all’art. 03, co. 4-bis, d.l. n. 400/1993, richiamanti a loro volta l’art. 01, co. 2, d.l. n. 400/1993, contenente la norma sul rinnovo automatico.
La presenza di tale richiamo induceva la Commissione ad inviare una nuova lettera di messa in mora complementare, in data 5.5.2010, nella quale peraltro si evidenziava l’ulteriore contrasto tra le norme nazionali e la dir. 2006/123/CE del 12.12.2006, art. 12 (cd. direttiva Bolkenstein o direttiva servizi, entrata nel frattempo in vigore in data 28.12.2009, attuata in Italia dal d.lgs. 26.3.2010, n. 59).
Con l. 15.12.2011, n. 217 (l. comunitaria 2010), art. 11, era infine abrogato il secondo comma dell’art. 01, d.l. n. 400/1993, così eliminando ogni riferimento al rinnovo automatico delle concessioni in esame, mentre restava valida la proroga sino al 2015. Con il comma secondo del medesimo articolo, inoltre, veniva delegata al governo l’adozione di un decreto legislativo contenente «la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime» sulla base dei criteri e dei principi ivi enunciati.
L’intervento ora menzionato consentiva l’archiviazione della procedura di infrazione, avvenuta con decisione del 27.2.2012.
In seguito alle modifiche costituzionali, la potestà legislativa in materia è oggi attribuita alle Regioni (art. 117 Cost.), mentre le funzioni amministrative sui beni demaniali marittimi sono attribuite in linea di principio, ai Comuni (art. 118 Cost.).
Allo Stato resta la proprietà dominicale dei beni demaniali, che è tuttavia destinata a venire meno una volta portato a completamento il cd. federalismo demaniale (d.lgs. 28.5.2010, n. 85)12.
Sulla scorta degli interventi effettuati dal legislatore nazionale, molte leggi regionali riproponevano un vero e proprio diritto di proroga in favore dei titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turisticoricreative, che in sostanza dava luogo al rinnovo automatico delle medesime.
L’illegittimità di tali norme regionali che consentivano il rinnovo automatico delle concessioni de quibus, veniva dichiarata dalla Corte costituzionale con una serie di pronunce13 per violazione dell’art. 117, co. 1, Cost., in quanto in contrasto con i principi comunitari in materia di tutela della concorrenza e di diritto di stabilimento.
Superate le problematiche relative al diritto di insistenza ed al rinnovo automatico, alla scadenza, delle concessioni marittime, la questione tuttavia appariva ben lungi dall’essere risolta: la menzionata proroga al 2015 veniva ulteriormente rinviata al 31.12.2020 dall’art. 34 duodecies, d.l. 18.10.2012, n. 179 (cd. milleproroghe), articolo inserito in sede di conversione dalla l. 17.12.2012, n. 221.
Tali proroghe introdotte dal legislatore – prima al 2015 e quindi al 2020 – hanno sollevato analoghi problemi di compatibilità con il diritto comunitario: esse, infatti, impediscono sostanzialmente un confronto concorrenziale tra i possibili concessionari e rafforzano la posizione degli attuali titolari.
La prima proroga al 31.12.2015 è contenuta, per le sole concessioni marittime aventi finalità turistico-ricreative, nell’art. 1, co. 18, d.l. n. 194/2009, mentre la proroga al 31.12.2012 delle concessioni marittime aventi finalità diversa da quella turisticoricreativa è prevista dall’art. 13 bis, d.l. 29.12.2011, n. 216, introdotto dalla legge di conversione con modifiche 24.2.2012, n. 1414.
L’ulteriore proroga al 31.12.2020, contenuta nell’art. 34 duodecies, d.l. n. 179/2012, fa espressamente riferimento alle sole concessioni ad uso turistico-ricreativo; successivamente, tuttavia, il legislatore ha esteso la proroga dapprima – mediante l’art. 1, co. 547, l. 24.12.2012, n. 228 (l. di stabilità 2013) – alle concessioni aventi ad oggetto il demanio marittimo, per finalità sportive; il demanio lacuale e fluviale per finalità turistico-ricreative e sportive; i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto15; e quindi alle concessioni «ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse», attraverso l’art. 1, co. 291, l. 27.12.2013, n. 147 (l. di stabilità 2014).
Tale differente disciplina, non del tutto armonizzata mediante gli interventi da ultimo menzionati, ha sollevato perplessità in dottrina ed ha dato luogo a contrasti orientamenti in giuridisprudenza16.
Al riguardo, la giurisprudenza si è attestata prevalentemente su due orientamenti17.
Secondo un primo orientamento, la proroga sino al 2015 deve ritenersi valida, avendo carattere transitorio al fine di consentire al legislatore di riorganizzare la materia delle concessioni marittime.
Si vedano in tal senso TAR Campania, 27.9.2011, n. 158218 e TAR Veneto, 18.9.2014, nn. 1224 e 1228, ove si ribadisce la legittimità della proroga, precisando che non deve ritenersi in contrasto con la dir. 2006/123/CE, dato il suo carattere transitorio, finalizzato a consentire il completamento degli ammortamenti. In senso sostanzialmente analogo, con riferimento alla prima proroga al 2015, anche Cons. St., 27.12.2012, n. 6682 e 17.3.2014, n. 1307.
Secondo TAR Liguria, 20.1.2016, n. 55, l’ulteriore proroga sino al 2020 rappresenta una disciplina eccezionale posta in essere dal legislatore allo scopo di tutelare gli interessi dei concessionari nelle more dell’adeguamento della normativa nazionale ai principi di matrice europea.
Peraltro, TAR Molise, 17.4.2015, n. 162, nel giustificare la proroga al 2020 per la limitatezza nel tempo della stessa e l’esigenza di tutelare gli investimenti effettuati dai concessionari, precisa che «tale conclusione non potrebbe certo resistere a fronte di ulteriori modifiche legislative che introducessero proroghe ulteriori, le quali, di fatto, eliminerebbero il connotato di provvisorietà della disciplina in questione, reintroducendo surrettiziamente il diritto di insistenza dei concessionari in violazione del principio di concorrenza».
Un secondo orientamento della giurisprudenza amministrativa ha invece messo in luce l’effettivo contrasto e l’incompatibilità tra la proroga ex lege delle concessioni marittime ed i principi comunitari contenuti nel TFUE: in tal senso già TAR Calabria, 23.11.2011, n. 833.
Anche TAR Lombardia, Milano, 26.9.2014, n. 2401 e TAR Sardegna, ord. 28.1.2015, n. 22419, ritengono le proroghe legislative del 2015 e del 2020 in contrasto con i principi comunitari, in quanto escludono il confronto competitivo tra operatori e continuano «a consentire e riconoscere un sostanziale “diritto di insistenza” sulle concessioni demaniali marittime in essere»20. Le due pronunce ora menzionate hanno quindi sospeso i relativi giudizi e rimesso alla Corte di giustizia UE la questione pregiudiziale, ritenendo entrambe le proroghe ex lege in contrasto con i principi di libertà stabilimento nonché – secondo il TAR Sardegna – con la direttiva servizi.
La questione dinanzi alla Corte di giustizia è stata sollevata anche da Cons. St., 14.8.2015, n. 3936, sebbene in riferimento a concessioni marittime diverse da quelle turistico-ricreative.
Con sentenza del 14.7.2016, C458/14 e C67/15, Prontoimpresa e Melis21, la Corte di giustizia, accogliendo in sostanza le conclusioni dell’avv. Gen. M. Szpunar, presentate il 25.2.2016, ha sostanzialmente ravvisato il contrasto tra i principi comunitari – in particolare l’art. 12, dir. 2006/123/CE e l’art. 49 TFUE – e la proroga automatica delle concessioni turistico-ricreative.
La Corte ha anzitutto precisato che le concessioni demaniali marittime possono essere a tutti gli effetti considerate come “autorizzazioni” ai sensi della dir. 2006/123/CE, dal momento che «costituiscono atti formali, qualunque sia la loro qualificazione nel diritto nazionale, che i prestatori devono ottenere dalle autorità nazionali al fine di poter esercitare la loro attività economica»22, mentre non rientrano nella categoria delle concessioni di servizi di cui alla dir. 2014/23/UE.
L’art. 12 della direttiva servizi – la cui applicazione è tuttavia subordinata alla scarsità di risorse naturali, in grado di limitare il numero di autorizzazioni rilasciate, circostanza che deve essere valutata caso per caso ed in sede nazionale – prevede l’espletamento di una «procedura di selezione tra i candidati potenziali che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, in particolare un’adeguata pubblicità»23, di conseguenza «una normativa nazionale […] che prevede una proroga ex lege della data di scadenza delle autorizzazioni equivale a un loro rinnovo automatico»24, escluso in base allo stesso art. 12.
Né tale proroga automatica – osserva ancora la C. giust. – può dirsi giustificata in base al principio dell’affidamento da parte dei concessionari o alla necessità di ammortizzare gli investimenti effettuati, richiamando al riguardo la propria giurisprudenza.
Tale proroga ex lege introduce anche una disparità di trattamento in violazione dell’art. 49 TFUE, «nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo»25.
I numerosi e spesso poco chiari interventi legislativi di cui si è dato atto, e che hanno dato luogo a contrastanti e nutriti orientamenti giurisprudenziali, oltre agli interventi del giudice delle leggi e di quello comunitario, evidenziano l’urgenza di un complessivo riassetto della materia in tema di concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative.
Gli interventi-tampone sinora posti in essere appaiono infatti del tutto inutili se non seguiti da un riordino legislativo più meditato, più volte invero previsto dal legislatore italiano e tuttavia ad oggi non ancora avvenuto: la delega al governo ad emanare un testo di riordino dell’intera materia, già presente nell’art. 11 l. n. 217/2011, fissava il termine del 17.4.2013, poi prorogato al 15.10.2014 dall’art. 1, co. 732, l. n. 147/2013.
Alla pronuncia del giudice comunitario del luglio 2016 il legislatore italiano ha risposto – in sede di conversione del d.l. 24.6.2016, n. 113 (decreto enti locali) con l. 7.8.2016, n. 160 – mediante l’introduzione dell’art. 24, co. 3-septies, ove si precisa che conservano validità, «nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea», i rapporti instaurati e pendenti in base all’art. 1, co. 18, d.l. n. 194/2009, e questo «per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l’interesse pubblico all’ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità».
Né l’intervento del giudice comunitario sembra porre fine ai diversi orientamenti che sul punto si sono formati nella giurisprudenza amministrativa: si fa riferimento, ad esempio, a TAR Sicilia, Catania, ord. 20.7.2016, n. 564, con la quale è stato sospeso il provvedimento di decadenza di una concessione marittima per il mantenimento di uno stabilimento balneare stante la proroga al 2020, ritenendo che «nel caso di specie, non ostano i principi affermati da Corte di Giustizia, sez. V, 14 luglio 2016, n. 458/14».
La soluzione, si ribadisce, passa per una definitiva e complessiva riorganizzazione della materia, necessità avvertita anche dalle Regioni e dagli operatori del settore turistico-ricreativo, in particolare balneare26, e già da tempo auspicata dalla dottrina27.
Il riordino previsto, che dovrebbe essere avviato con l’imminente presentazione di un d.d.l. delega per la revisione di tutto il settore delle concessioni marittime (e lacuali) ad uso turistico-ricreativo, appare necessario ed opportuno sotto più punti di vista: in primo luogo per allineare la disciplina de qua ai principi comunitari; e tuttavia anche in relazione alla esatta individuazione della finalità turistico-ricreativa, nonché alla determinazione del canone di concessione, circostanze che hanno dato luogo in giurisprudenza a soluzioni differenti28.
Particolarmente delicata appare l’individuazione e la fissazione della durata e dei canoni delle concessioni in esame, in grado di consentire l’ammortamento dei costi ed allo stesso tempo la qualità dei servizi forniti, posto che il confronto concorrenziale favorirà un maggiore avvicendamento dei concessionari29.
Problemi simili, peraltro, sono emersi anche a livello regionale, come hanno dimostrato le pronunce del giudice delle leggi già ricordate: al riguardo, il processo di recepimento dei principi comunitari a livello legislativo è già iniziato30.
Si tratta, in ogni caso, di una riforma non più procrastinabile, anche al fine di scongiurare ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione o censure da parte del giudice comunitario, anche in relazione al menzionato ennesimo intervento legislativo – art. 24, co. 3-septies, d.l. n. 113/2016 – che mantiene la validità delle concessioni in essere sino all’effettivo riordino della materia.
Note
1 In generale sul tema, si rimanda anzitutto a Lefebvre d’Ovidio, A.Pescatore, G.Tullio, L., Manuale di diritto della navigazione, XIV ed., Milano, 2016, 123 ss., ed ai riferimenti bibliografici ivi contenuti, nonché a Casanova, M., Il demanio marittimo, in Trattato breve di diritto marittimo, coordinato da A. Antonini, I, Milano, 2007, 201 ss.; in particolare sulle concessioni marittime con finalità turistico-ricreative, si vedano Angelone, C., Profili evolutivi della disciplina delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico e ricreativo: durata, finalità, competenza, in Dir. trasp., 1999, 807 ss.; Ancis, L., Il demanio marittimo a finalità turistica, in Manuale di diritto del turismo, a cura di G. Tassoni, IV ed. Torino, 2010, 381 ss.; Magnosi, S., L’evoluzione della disciplina normativa sull’uso del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo, tra tutela del mercato e salvaguardia degli interessi imprenditoriali, in Riv. dir. nav., 2011, 51 ss.; Santagata, R., Diritto del turismo, III ed., Torino, 2014, 138 ss.; Alvisi, C., Il diritto del turismo nell’ordine giuridico del mercato, Torino, 2015, 331 ss. In argomento, anche Angelone, C., L’utilizzazione turistica del demanio marittimo e il contratto dei “servizi balneari”, in Dai tipi legali ai modelli sociali nella contrattualistica della navigazione, dei trasporti e del turismo, Milano, 1996, 497 ss., e Id., Le concessioni “stagionali” di demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, in Dir. mar., 2005, 745 ss.
2 Sic Tullio, L., Per una nuova disciplina delle concessioni del demanio marittimo a scopo turistico-balneare e ricreativo (2010), in Id., Scritti inediti di diritto della navigazione, Napoli, 2016, 473.
3 L’elenco è contenuto nell’art. 03, co. 4-bis, d.l. 5.10.1993, n. 400, conv. con mod. dalla l. 4.12.1993, n. 494. Che si tratti di concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, è chiarito dall’art. 13, co. 1, l. 8.7.2003, n. 172.
4 Art. 03, co. 4bis, d.l. n. 400/1993.
5 Più ampiamente sul tema Cuccu, V., Ricostruzione del rapporto fra profili dominicali e gestionali del demanio marittimo, in Demanio marittimo e porti. Spunti di studio per una ricodificazione, a cura di L. TullioM. Deiana, Cagliari, 2014, 69 ss.
6 Sul punto si rimanda ai riferimenti giurisprudenziali presenti in Montego, D., La proroga ex lege delle concessioni demaniali a finalità turistico-ricreativa al vaglio della Corte di giustizia dell’Unione europea, in Riv. it. dir. tur., 2015, n. 14, 174, nt. 22 e 24, oltre a TAR Calabria, Reggio Calabria, 31.3.2016, n. 345. In argomento si veda anche la comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario 2000/C121/02. «Il pagamento del canone di concessione dopo l’intervenuta scadenza del titolo, non può considerarsi di per sé rinnovo tacito della concessione»: così Cons. St., 9.6.2014, n. 330, in Dir. mar., 2015, 617 ss., con nota di Battistella, V., Il rinnovo delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo: fine di un automatismo. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, si rimanda a Lefebvre d’Ovidio, A.Pescatore, G.Tullio, L., Manuale, cit., 129 e nt. 14.
7 Sulla distinzione tra proroga e rinnovo delle concessioni demaniali, si veda Lefebvre d’Ovidio, A.Pescatore, G.Tullio, L., op. ult. cit., 129 ss.
8 Si vedano, tra gli altri, anche per i riferimenti alla giurisprudenza ivi contenuti, Prete, S., Effetti dell’applicazione del principio comunitario di evidenza pubblica alla procedura di rilascio delle concessioni demaniali marittime, in Dir. mar., 2007, 1063 ss., e Id., Profili procedimentali e criteri di preferenza nel concorso di domande di rilascio di concessione demaniale marittima, in Dir. mar., 2009, 1095 ss., oltre a Gruner, G., L’affidamento ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime tra normativa interna e principi del diritto dell’Unione europea, in Foro amm., C.d.S., 2010, 678 ss.
9 Al riguardo, oltre a Calabrò, M., Concessioni con finalità turistico-ricreativa, in Libro dell’anno del Diritto 2012, Roma, 2012, 598 ss., si veda anche Calleri, C., Diritto di insistenza e interpretazione dell’art. 37 c. nav., in Dir. trasp., 2008, 467 ss.
10 Sul tema, si rimanda in particolare a Piccoli, R., La procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908, in Dir. mar., 2011, 797 ss., ed a Simone, P., La gestione del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative nel quadro dei princìpi del diritto dell’Unione europea, in Riv. dir. nav., 2011, 117 ss.
11 In argomento si vedano le osservazioni presenti in Calabrò, M., Concessioni con finalità turistico-ricreativa, cit., 598 ss., in particolare 599 ss.
12 Si vedano al riguardo Cuccu, V., Ricostruzione del rapporto fra profili dominicali e gestionali del demanio marittimo, cit., 69 ss., e Lefebvre d’Ovidio, A.Pescatore, G.Tullio, L., Manuale, cit., 108 ss. e 127 ss.
13 C. cost., 20.5.2010, n. 180, in Dir. trasp., 2011, 167 ss., con nt. di Fiorillo, C., Concessioni di aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative: contrasti tra normativa interna e normativa comunitaria, ed in Riv. dir. nav., 2011, 311 ss., con nt. di Salamone, L., Concessioni demaniali e tutela costituzionale della concorrenza al vaglio della Consulta, ha sancito l’illegittimità dell’art. 1 della l. reg. Emilia-Romagna 23.7.2009, n. 8; C. cost., 1.7.2010, n. 233, in Dir. trasp., 2011, 177 ss., ha dichiarato illegittimo l’art. 36, co. 2, l. reg. Friuli-Venezia Giulia 30.7.2009, n. 13; C. cost., 26.11.2010, n. 340, in Dir. trasp., 2011, 181 ss., ha dichiarato illegittimo l’art. 6, co. 2, l. reg. Toscana 23.12.2009, n. 77; per un commento su tali pronunce, si veda anche Simone, P., Diritto di stabilimento, tutela della concorrenza e legislazione regionale sulla durata delle concessioni demaniali marittima ad uso turistico-ricreativo, in Riv. dir. nav., 2011, 339 ss. C. cost., 18.7.2011, n. 213 in Dir. trasp., 2012, 441 ss., con nt. di Cuccu, V., Recenti sviluppi in materia di concessioni del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo, ha dichiarato illegittimi l’art. 4, co. 1, l. reg. Marche 11.2.2010, n. 7; l’art. 5 l. reg. Veneto 16.2.2010, n. 13 e gli artt. 1 e 2 l. reg. Abruzzo 18.2.2010, n. 3. Infine, C. cost., 4.7.2013, n. 171, in Dir. mar., 2014, 107, con nt. di Grimaldi, M., Proroga della durata delle concessioni demaniali: ennesimo stop della Corte costituzionale, ha censurato l. reg. Liguria 30.7.2012, n. 24. In generale sul tema, si veda anche Nicotera, L., L’evoluzione della disciplina del demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa, in Riv. it. dir. tur., 2011, n. 3, 126 ss., 130 ss. e 132 ss.
14 Sul tema, Nicotera, L., Rassegna giurisprudenziale sul demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo, in Riv. it. dir. tur., 2015, n. 14, 215 ss., 219 ss.
15 Circa l’esatta portata della proroga contenuta nell’art. 1, co. 18, d.l. n. 194/2009, si v. Cons. St., 18.4.2013, n. 2171, in Dir. trasp., 2013, 509, con nt. di Salvatori, L., Il regime di proroga delle concessioni demaniali marittime per portualità turistica, in Dir. trasp., 2014, 823 ss. Sul tema anche Mancini, F., Il Consiglio di Stato estende l’ambito di applicabilità della proroga delle concessioni demaniali agli approdi e ai porti turistici, in Newsletters (del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma), n. 13, giugno 2013. Nello stesso senso Cons. St., 14.8.2015, n. 3936.
16 Si vedano al riguardo, tra le altre, Cass., pen., 3511.6.2012, n. 22624, ed il commento di Marchiafava, G., Sulla qualificazione giuridica delle strutture dedicate alla nautica da diporto, in Newsletters, cit., n. 5, ottobre 2012, oltre a Cons. St., n. 2171/2013, cit. Per una panoramica generale del problema e per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, si rimanda a Nicotera, L., Rassegna giurisprudenziale, cit., 219 ss. In generale sulle strutture della nautica da diporto, si vedano Pruneddu, G., Infrastrutture per la nautica da diporto, in Trattato breve di diritto marittimo, coordinato da A. Antonini, IV, Milano, 2013, 3 ss., e Lefebvre d’Ovidio, A.Pescatore, G.Tullio, L., Manuale, cit., 143 ss.
17 Per ulteriori approfondimenti, si rimanda a Nicotera, L., Rassegna giurisprudenziale, cit., 215 ss.; a Montego, D., La proroga ex lege delle concessioni demaniali, cit., 170 ss., ed a Cossiri, A., La proroga delle concessioni demaniali marittime sotto la lente del giudice costituzionale e della Corte di giustizia dell’Ue, in Federalismi, 2016, n. 14, 2 ss.
18 La sentenza di può leggere in Riv. it. dir. tur., 2012, n. 4, 88 ss., con nt. di L. Nicotera, Il regime delle concessioni demaniali nel decreto Milleproroghe.
19 Entrambe le sentenze sono presenti in Riv. it. dir. tur., 2015, n. 14, rispettivamente 157 ss. e 164 ss., con nt. di Montego, D., La proroga ex lege delle concessioni demaniali, cit., 170 ss.
20 Sic TAR Sardegna, ord., n. 224/2015, cit., par. 27.
21 Per un commento della sentenza, si veda Rossi, L.S., Spiagge: vietate le proroghe automatiche delle concessioni senza una procedura di selezione tra potenziali candidati, in Guida dir., 2016, n. 33, 14 ss.
22 Par. 41 della sentenza.
23 Par. 49.
24 Par. 50.
25 Par. 74.
26 Si veda al riguardo Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (15/22/CR09/C5) – La posizione delle Regioni sulla revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime del 25.3.2015, in Riv. it. dir. tur., 2015, n. 13, 113 ss.
27 In tal senso Tullio, L., Per una nuova disciplina delle concessioni del demanio marittimo a scopo turistico-balneare e ricreativo (2010), cit., 472 ss.
28 Si rimanda in proposito a Nicotera, L., Rassegna giurisprudenziale, cit., 215 ss. Anche la disciplina dei canoni marittimi è destinata ad un integrale riordino, previsto entro il 30.9.2016: in proposito, si veda l’art. 1, co. 484, l. 28.12.2015, n. 208 (l. di stabilità 2016). In argomento Gennari, D., La corte costituzionale si pronuncia sulla nuova quantificazione dei canoni demaniali marittimi, in Riv. dir. nav., 2011, 367 ss.
29 Si vedano al riguardo le osservazioni di Grimaldi, M., La durata della concessione e il concetto di adeguatezza, in Dir. mar., 2011, 777 ss.
30 Il riferimento è anzitutto alla l. reg. Lazio 26.6.2015, n. 8 – in relazione alla quale si vedano Pazzaglia, A., Sulle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative. Tra semplificazione e trasparenza alla luce della nuova disciplina, in Newsletters, cit., n. 24, luglio-ottobre 2015, e, in giurisprudenza, TAR Lazio, 19.5.2016, n. 5885 – ed alla l. reg. Toscana 9.5.2016, n. 31.