CONCORDATO (XI, p. 79)
L'attività concordataria della Santa Sede ebbe successivamente al concordato del 1929 con l'Italia (v. laterano, XX, p. 570) un notevole sviluppo. Si possono noverare così, oltre ad accordi parziali su singoli oggetti, quale quello fra la Santa Sede e il Portogallo per la diocesi di Meliapor (1929), veri e proprî concordati generali regolanti l'intera materia dei rapporti fra Stato e Chiesa, con la Prussia (1929), il Baden (1932), il Reich germanico (1933), il Portogallo (1940).
Questa ripresa ha suscitato anche un nuovo fervore di studî e discussioni intorno alla formazione, alla natura giuridica ed agli effetti di questi atti. Si è notato in particolare che mentre da un lato la Chiesa, abbandonando il vecchio atteggiamento riguardante i concordati con diffidenza, venne a considerarli come il mezzo ordinario e più idoneo a regolare i suoi rapporti con gli stati, dall'altro anche questi ultimi, che in generale avevano ritenuto inconciliabile con la pienezza della propria sovranità regolarne la condizione altrimenti che con leggi interne unilaterali, ora, con un riconoscimento più o meno ampio delle aspirazioni della Chiesa, consentirono numerosi ad entrare in negoziati con la Santa Sede per la stipulazione di concordati.
La codificazione del diritto canonico, compiuta col Codex iuris Canonici non fu senza efficacia nel determinare questo nuovo orientamento. La Chiesa infatti tende normalmente a perseguire, anche nell'attività concordataria, per quanto più è possibile, l'attuazione del diritto canonico attraverso rinvii o richiami espliciti, e, anche dove questi non vi siano, tale diritto è da considerarsi come presupposto necessario, in quanto dà norme relative alla costituzione della Chiesa, alla struttura e competenza dei suoi organi, ecc. Ora le notissime difficoltà, che prima della codificazione presentava la conoscenza del diritto canonico, e le comprensibili riluttanze a stipulare accordi, che più o meno direttamente dovessero fare ad esso riferimento, sono scomparse con la codificazione, che ha reso possibile il richiamo a norme precise, non suscettibili di sorprese o contrasti sulla loro interpretazione o applicazione, come per il passato.
Bibl.: Oltre alle trattazioni generali di dir. eccles. e internaz. vedi Y. De la Brière, Aspect général de la politique concordataire du Pontificat de Pie XI, Parigi 1930; id., La renaissance contemporaine du dr. can. dans plusieurs législations séculaires grâce aux divers concordats du Pont. de Pie XI, in Revue de dr. int. et de lég. comparée, 1935, pp. 213-245; U. Stutz, Konkordat und Codex, in Sitzungsberichte d. Preuss. Akad. d. Wiss., phil. hist. Klasse, 1930, pp. 688-706; A. Bertola, Attività concordataria e codificazione del diritto della Chiesa, in Annuario dell'univ. di Urbino, 1932-33, e anche Arch. Giur., CXI, 1934, p. 137 segg.; D. Schiappoli, Natura giuridica dei conc., in Atti della R. Accad. sc. mor. e pol. di Napoli, LVI (1934); H. Wagnon, Concordats et droit international, Gembloux 1935; G. Forchielli, Teoria del diritto eccles. concordatario, in Scritti in onore di F. Scaduto, I, Firenze 1939, pp. 389-418; A. Piola, Introd. al dir. concord. comparato, Milano 1937; A. Blat, Jus concordatarium, Roma 1938; M. Falco, Concordato Ecclesiastico, in Nuovo digesto italiano, s. v.; L. Salvatorelli, Pio XI e la sua eredità pontificale, Torino 1939; E. Buonaiuti, Pio XII, Roma 1947. Raccolte: A. Perugini, Concordata vigentia notis historicis et iuridicis declarata, Roma 1934; J. M. Restrepo, Concordata regnante SS. Domino Pio PP. XI inita latine et gallice reddita et notis illustrata, ivi 1934; A. Giannini, I Concordati postbellici, II, Milano 1936.