CONFINO
La nuova legge italiana di pubblica sicurezza 6 novembre 1926 n. 1848, con le norme relative al confino di polizia, ha implicitamente abrogato quelle della precedente legge 30 giugno 1889 n. 6144 sul domicilio coatto, trasformando profondamente l'istituzione. Permane il duplice scopo di tutelare la società contro i pericoli di turbamento alla sicurezza pubblica allontanando dal loro ambiente abituale persone che, per i loro precedenti penali e la loro condotta, dimostrano persistente tendenza a delinquere; e d'indurre tali persone a redimersi col lavoro. Ma si persegue, con la più recente legge, anche uno scopo politico in vista degl'interessi nazionali. L'istituzione ha perciò carattere politico-amministrativo, ed è informata ai principî della nuova legislazione, che difende lo stato sovrano da qualsiasi pericolo contro il normale svolgimento dell'attività dei poteri costituiti.
Il confino, se è diretto a colpire le persone pericolose alla sicurezza pubblica, non nuò applicarsi che agli ammoniti, in quanto il provvedirnento già adottato non si ravvisi efficace o sufficiente a impedire attentati all'ordine pubblico; se invece si ha riguardo all'ordine politico può applicarsi a chiunque abbia commesso o manifestato il deliberato proposito di commettere atti diretti a sovvertire violentemente gli ordinamenti nazionali, sociali o economici costituiti nello stato o a menomarne la sicurezza ovvero a contrastare od ostacolare l'azione dei poteri dello stato, per modo da recare comunque nocumento agl'interessi nazionali, in relazione alla situazione interna o internazionale dello stato (art. 184).
A differenza delle sanzioni penali vere e proprie, il confino non richiede una responsabilità giudizialmente accertata per fatti considerati dalla legge come reati, ma soltanto una condotta tale da produrre un pericolo effettivo alla sicurezza pubblica o all'ordine politico, e tale da consigliare l'autorità a togliere il soggetto pericoloso dal luogo della sua residenza e sottoporlo a particolare vigilanza per un periodo di tempo che può variare da uno a cinque anni. La misura di polizia del confino completa pertanto la funzione punitiva della legge penale e non lascia la società e lo stato indifesi contro coloro che, pur non incorrendo in specifiche condanne per reati, presentano in sommo grado una pericolosità spesso più grave e più nociva di quella derivante dalla consumazione di reati scoperti e puniti.
Il provvedimento è affidato alla facoltà discrezionale della stessa commissione provinciale che emette le ordinanze di ammonizione, e che è composta del prefetto, che la convoca e presiede, del procuratore del re, del questore, del comandante l'arma dei reali carabinieri nella provincia e di un ufficiale superiore della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, designato dal comando di zona competente (articoli 186 e 168).
Non sono prescritte speciali formalità per l'inchiesta che segue alla proposta del confino: l'ordinanza però deve essere trasmessa al Ministero dell'interno per la designazione del luogo di confino, che può essere una colonia o un comune del regno, diverso dalla residenza del confinato, e all'interessato, che ha sempre la facoltà di ricorrere, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione, a una commissione d'appello. Questa risiede presso il Ministero dell'interno ed è composta del sottosegretario di stato al Ministero dell'interno, che la convoca e presiede, dell'avvocato generale presso la corte d'appello di Roma, del capo della polizia, di un ufficiale generale dell'arma dei reali carabinieri e di un ufficiale generale della milizia, designati dai rispettivi comandi generali.
Emessa l'ordinanza della commissione provinciale, che in ogni caso è esecutiva, il confinato è tradotto dalla forza pubblica nel luogo assegnatogli, e ha l'obbligo di darsi a stabile occupazione nei modi che sono stabiliti dall'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza dei confinati. Non è possibile a tale fine adottare norme fisse prestabilite: l'autorità avrà riguardo alle necessità del luogo e dei lavori pubblici da eseguire, come alle attitudini e alle qualità professionali di ciascun confinato, in relazione al luogo di confino (art. 189).
Il confinato è munito di una carta di permanenza in cui sono trascritte le prescrizioni imposte dall'autorità di pubblica sicurezza, la quale può, fra l'altro, ordinargli: 1. di non allontanarsi dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza; 2. di non ritirarsi alla sera più tardi e di non uscire al mattino più presto di una data ora; 3. di non detenere e portare armi proprie o altri strumenti atti a offendere; 4. di non frequentare postriboli, né osterie o altri esercizî pubblici; 5. di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici; 6. di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti; 7. di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni che saranno indicati, e a ogni chiamata della medesima; 8. di portare sempre indosso la carta di permanenza e di esibirla a ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza (art. 190). Se il confinato si allontana dalla colonia o dal comune assegnatogli è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.