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Confisca di prevenzione e destinazione dei beni

di Francesco Menditto - Libro dell'anno del Diritto 2014
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Confisca di prevenzione e destinazione dei beni

Francesco Menditto

Pur se le numerose criticità del d.lgs. n. 159/2011 (cd. codice Antimafia) richiedevano un intervento correttivo “organico”, sono seguiti provvedimenti “frammentari”: il d.lgs. n. 218/2012 e la l. n. 228/2012. Il contributo esamina specificamente la l. n. 228/2012, con particolare riferimento alla tutela dei terzi in presenza di beni confiscati definitivamente all’esito dei procedimenti non disciplinati dal d.lgs. n. 159/2011.

La ricognizione

Nonostante le numerose criticità del d.lgs. 6.9.2011, n. 1591 l’agile strumento del procedimento correttivo previsto dalla l. n. 136/10 è stato adottato per interventi marginali avendo il d.lgs. 15.11.2012, n. 218 modificato gli artt. 39 e 144 relativi all’assistenza legale dell’Avvocatura dello Stato nel caso di sequestro e confisca di beni.

Maggior rilievo presenta la l. 24.12.2012, n. 228 (cd. legge di stabilità 2013) che apporta modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 159/2011, introducendo anche un’apposita disciplina per la tutela dei terzi nei casi non disciplinati dal citato d.lgs.

1.1 Le disposizioni di varia natura della l. n. 228/2012

Si modifica, come auspicato, l’art. 24, co. 2, prevedendo che il termine per l’adozione del decreto di confisca di primo grado sia di “efficacia”, così consentendo la reiterazione del sequestro nel caso di suo decorso. S’introduce, inoltre, un’ulteriore causa di sospensione del termine per il tempo necessario per l’espletamento di accertamenti peritali.

L’art. 40, co. 5-ter, consente al tribunale di vendere o fare distruggere i beni mobili sequestrati che non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o con rilevanti diseconomie. Il nuovo testo dell’art. 48, co. 12, modifica il principio generale che prevedeva la vendita dei beni mobili, anche registrati, consentendone utili destinazioni.

S’interviene sull’art. 51, limitando la tassabilità dei proventi dei beni sequestrati e consentendo una più agevole sanatoria degli immobili confiscati.

Sono opportunamente modificati l’art. 110, co. 2, lett. c) ed e), d.lgs. n. 159/2011, e l’art. 12 sexies, co. 4-bis, d.l. 8.6.1992, n. 306, conv. dalla l. 7.8.1992, n. 356, unificando la disciplina dell’amministrazione e della destinazione per i beni sequestrati e confiscati ai sensi del citato art. 12 sexies, prima differenziata tra delitti elencati o meno nell’art. 51, co. 3-bis, c.p.p. L’art. 12 sexies, co. 4-bis, inoltre, fa espresso riferimento all’applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 in materia di amministrazione e destinazione dei beni, risolvendo, in parte, alcuni problemi di coordinamento.

S’interviene sulla disciplina dell’Agenzia nazionale, col principale obiettivo di renderla più funzionale: si modifica la composizione del Consiglio direttivo e si integra la dotazione organica fino a un massimo di 100 unità in comando o distacco.

1.2 Le disposizioni su confisca definitiva e tutela dei terzi

La disciplina innovativa delineata dal d.lgs. n. 159/2011 per la tutela dei terzi titolari di diritti sorti prima dell’esecuzione del sequestro, prevede un procedimento in cui sono risolte tutte le “vicende” che riguardano il bene (acquisito dallo Stato depurato di qualsiasi problematica, ivi compresi i gravami ipotecari). La nuova disciplina si applica ai soli procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. (13 ottobre 2011, ex art. 117, co. 1), con la conseguenza che per quelli precedenti trovavano applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza2.

La l. n. 228/2012 completa il “quadro normativo” disciplinando la tutela dei terzi anche nell’ambito dei procedimenti di prevenzione sorti prima del 13 ottobre 2011. Si affronta, opportunamente, una problematica con rilevanti effetti pratici perché coinvolgeva numerosi immobili confiscati definitivamente che, a causa del gravame e dei suoi possibili effetti, non potevano essere agevolmente destinati.

La focalizzazione

L’ambito della nuova disciplina si riferisce, dalla data di entrata in vigore della l. n. 228/2012 (1 gennaio 2013), ai beni confiscati all’esito dei procedimenti per i quali non si applica la disciplina dettata dal d.lgs. n. 159/2011 (co. 194), sempre che il bene non sia stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando è costituito da una quota indivisa già pignorata (co. 195).

Gli effetti della nuova disciplina consistono nell’estinzione di diritto degli oneri e dei pesi iscritti o trascritti sui beni prima della confisca (co. 197) e nell’impossibilità di iniziare o proseguire, a pena di nullità, azioni esecutive (co. 194). Non occorre, dunque un provvedimento o la trascrizione, derivando l’effetto per legge dal decreto di confisca definitivo.

I soggetti legittimati sono: i) i creditori muniti d’ipoteca iscritta sui beni prima della trascrizione del sequestro di prevenzione; ii) i creditori che prima della trascrizione del sequestro hanno trascritto un pignoramento sul bene; iii) i creditori che alla data del 1° gennaio 2013 sono intervenuti nell’esecuzione iniziata con il pignoramento (co. 198).

I presupposti per il riconoscimento del credito sono quelli previsti dall’art. 52 d.lgs. n. 159/2011, consentendo l'applicazione dei principi previgenti in materia di prova della buona fede nella concessione del credito. I limiti del riconoscimento del diritto sono fissati nel minor importo tra il 70 per cento del valore del bene e il ricavato dall’eventuale liquidazione dello stesso (co. 203 e 206), in stretto parallelismo col disposto dell’art. 53.

I termini per agire sono fissati a pena di decadenza: a) per le confische definitive alla data del 1° gennaio 2013, in 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, vale a dire il 29 giugno 2013 (co. 199); b) per le confische successive in 180 giorni dalla definitività (co. 205). L'indicazione della natura decadenziale del termine fa ritenere che su di esso non incida l’adempimento posto a carico dell’Agenzia nazionale di comunicare ai creditori legittimati gli elementi utili per proporre l’opposizione (co. 206).

Le modalità della richiesta sono quelle previste dall’art. 58, co. 2, d.lgs. n. 159/2011.

La competenza è attribuita al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca (co. 199), da individuare nel tribunale (sez. mis. prev.) che ha pronunciato la confisca.

Il procedimento giudiziario, recependo il condivisibile orientamento giurisprudenziale previgente, è quello ex art. 666 c.p.p., esclusa la possibilità di sospendere l’esecuzione dell’ordinanza decisoria nel caso di ricorso per cassazione (co. 200). Il decreto di rigetto definitivo della richiesta è comunicato alla Banca d’Italia per le opportune valutazioni.

Il provvedimento del Tribunale, comunicato immediatamente all’Agenzia nazionale (co. 200), contiene l’accertamento dei presupposti previsti dall’art. 52 d.lgs. n. 159/2011 e della sussistenza e dell’ammontare del credito.

La liquidazione è a cura dell’Agenzia, attraverso un procedimento che comporta la vendita di beni confiscati, con un vulnus al principio di destinazione a fini sociali dei beni immobili confiscati.

I profili problematici

Ancora una volta la tecnica normativa adottata in una materia complessa, come quella delle misure di prevenzione e degli istituti strettamente collegati, comporta notevoli profili problematici, non superati pur dopo il tempestivo intervento delle Sezioni Unite civili (sent. 7.5.2013, n. 10532)3.

A solo titolo esemplificativo4, va individuato l’ambito di operatività della sospensione delle azioni esecutive, se conseguente alla confisca definitiva ovvero, come sembra preferibile, al sequestro; non è risolta l’estensione o meno della disciplina sulla tutela dei terzi, ex l. n. 228/2012 ovvero ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 (secondo l’iscrizione nel registro notizie di reato prima o dopo il 13 ottobre 2011), alla confisca allargata, pur opportuna in un’ottica di “unificazione” delle conseguenze di istituti che comportano effetti analoghi.

Note

1 Cfr. Menditto, F., La riforma delle misure di prevenzione, in Libro dell’anno del diritto 2013, Roma, 2013, 659 ss.

2 Per l’approfondimento si rinvia a Menditto, F., Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca ex l. n. 356/92, Milano, 2012, 549 ss.

3 Cfr. infra, Menditto, F., Novità normative tema di prevenzione, in questo Volume.

4 Cfr. Menditto, F., Le prime modifiche al c.d. Codice Antimafia: d.lgs. n. 218/12 e l. n. 228/12, in www.penalecontemporaneo.it, 31.12.2012.

Vedi anche
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Indice
  • 1 La ricognizione
  • 2 La focalizzazione
  • 3 I profili problematici
  • 4 Note
Categorie
  • DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE in Diritto
Vocabolario
confisca
confisca s. f. [der. di confiscare]. – 1. a. Misura di sicurezza patrimoniale consistente nella espropriazione, in favore dello stato, di una cosa che è servita per commettere un reato o che ne costituisce il profitto; o anche di una cosa...
prevenzióne
prevenzione prevenzióne s. f. [dal lat. tardo praeventio -onis; nel sign. 2, dal fr. prévention]. – 1. Adozione di una serie di provvedimenti per cautelarsi da un male futuro, e quindi l’azione o il complesso di azioni intese a raggiungere...
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