conflitto di interessi
conflitto di interèssi locuz. sost. m. – Fattispecie configurabile in tutti i casi in cui un soggetto investito della capacità di svolgere una attività amministrativa funzionalizzata sia anche portatore di un interesse privato correlato con quella attività. Per quanto concerne l’aspetto soggettivo, il conflitto di interessi riguarda tutti coloro i quali esercitano funzioni pubbliche, in quanto tenuti a perseguire e/o curare interessi pubblici senza condizionarli. Tali principi risultano sanciti anche nella Costituzione, anzitutto nell’art. 51, disposizione che troverebbe ulteriore specificazione, in relazione alle singole principali funzioni pubbliche, negli artt. 67, 97-98 e 101. Per quanto concerne, invece, i coinvolgimenti, la definizione di interessi pubblici è meno agevole, potendosi considerare come interessi del popolo, eventualmente in una prospettiva comprensiva anche delle generazioni future, come individuati dai soggetti che l’ordinamento giuridico abilita a fare. Relativamente agli interessi privati, invece, le maggiori questioni si sono poste in relazione alla loro delimitazione. Sebbene anche interessi diversi possano interferire con la corretta (e quindi disinteressata) gestione della cosa pubblica, plurime ragioni suggeriscono di limitarsi a considerare quelli di natura economica. In primo luogo ciò è dovuto al fatto che, essendo il denaro la risorsa politica primaria, esso finisce per risultare la principale causa di distorsione del giudizio di chi ricopre cariche politiche. In secondo luogo, questi interessi sono più facilmente identificabili e comprovabili. Infine, può constatarsi come pure interessi di diversa natura abbiano comunque anche risvolti economici e possano essere da questo punto di vista più facilmente identificati. Dalla definizione sopra tracciata emerge come ulteriore elemento qualificante del conflitto di interessi la potenzialità: non si richiede, infatti, che sia stata posta in essere una specifica condotta volta a favorire un interesse privato del titolare di una carica pubblica, essendo, invece, sufficiente che il medesimo si trovi in una situazione da cui può trarre vantaggio, la cui possibilità può minare la fiducia pubblica nelle istituzioni, rendendo sospetto ogni comportamento. Per questo, anche la semplice apparenza di conflitto di interessi viene considerata rilevante a integrare la fattispecie. Infine, perché si realizzi una situazione di conflitto di interessì non è considerato necessario che si produca un danno per l’interesse pubblico, eventualmente molto difficile da provare.