CONFLITTO (XI, p. 124)
Conflitti fra organi costituzionali. - La costituzione, col porre limiti al potere legislativo e con la creazione dell'ente regione, ha esteso la possibilità dei conflitti tra i poteri dello stato (è oggi possibile il determinarsi di conflitti tra il potere legislativo e gli altri poteri) non solo, ma ha reso possibile il sorgere di conflitti tra enti diversi (tra stato e regione e fra regioni). Una delle funzioni della corte costituzionale è quella appunto di decidere sui conflitti, ma tale competenza subisce limitazioni.
Non si estende, così, ai conflitti di natura politica, per la cui risoluzione altri mezzi sono apprestati - lo scioglimento di una o delle due camere, le dimissioni del governo, la prevalenza della volontà di uno dei due organi (art. 74) - né ai conflitti sorti nell'interno di uno dei poteri statali o di una regione. Altre volte il conflitto sarà risolto dalla corte, ma solo indirettamente, col decidere su altra questione: così, quando per l'atto del presidente della repubblica che genera il conflitto il parlamento promuova l'accusa, o quando il conflitto tra stato e regione o tra regioni sia generato da una legge o da un atto che ne abbia la forza, nel qual caso la corte (almeno secondo il progetto di legge per il funzionamento di essa presentato dal guardasigilli al senato) dovrà essere investita non del conflitto, ma della questione di legittimità dell'atto legislativo.
Inoltre la gerarchia posta tra legge e regolamento, per cui questo non può essere contrario a quella, costituisce un mezzo di risoluzione automatica di tutta una serie di conflitti; ed il parlamento troverà più conveniente risolvere da sé altri conflitti nell'esercizio del sindacato che gli compete sugli atti legislativi del governo.
Non debbono portarsi davanti alla corte neppure le questioni sorgenti tra potere esecutivo e giurisdizione ordinaria che, dopo le riforme del 1865 e del 1877, non costituiscono più conflitti ; l'amministrazione infatti si trova davanti al giudice nella stessa posizione del privato, e decidere sulla sua competenza è per il giudice decidere sulla sussistenza o meno di un diritto soggettivo. Ed infine non è stata sottratta alla cassazione la risoluzione dei conflitti di giurisdizione, come può arguirsi dal 2° capov. dell'art. 111 (nel progetto citato vi è infatti, all'art. 31, un chiarimento in tal senso). Vedi anche corte: Corte costituzionale, in questa App.
Bibl.: E. Redenti, Il conflitto di attribuzioni nella costituzione e nel codice di procedura, in Riv. trimestr. di dir. e proced. civ., 1948, pp. 247-253.
Conflitti fra organi amministrativi e giurisdizionali. - Il problema dei conflitti così di giurisdizione come di attribuzione, è stato posto e risolto dal codice di procedura civile 1942 su un piano assai più ampio della legge 31 marzo 1877, n. 3761 (da esso assorbita), se anche di questa ha mantenuto il principio inspiratore della giurisdizione unica (cfr. relazione al codice, n. 26, in fine). Il conflitto, infatti, non è che uno degli aspetti nei quali si può presentare, per il nuovo codice, la questione di giurisdizione, e non si può comprendere la disciplina positiva di esso se non lo si inquadri nel sistema adottato per risolvere tale questione.
Premesso che la questione di giurisdizione si può presentare (art. 37) sotto tre aspetti: a) giurisdizione di fronte allo straniero; b) giurisdizione ordinaria di fronte al giudice speciale; c) giurisdizione ordinaria di fronte alla pubblica amministrazione; il codice ha voluto anzitutto precostituire (analogamente a quel che ha fatto per la competenza) un mezzo molto sollecito e di carattere essenzialmente preventivo, che permetta di risolvere la questione di giurisdizione al di fuori degli ordinarî mezzi di impugnazione. Questo mezzo è il "regolamento di giurisdizione" disposto dall'art. 41, nelle sue due forme fondamentali di "regolamento su istanza di parte e regolamento su richiesta della pubblica amministrazione" che non sia parte in causa (art. 41 capov.).
1. Il regolamento su istanza di parte mira a far decidere tutte le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37, e si deve proporre prima che la causa sia decisa nel merito in primo grado. Cioè - secondo l'opinione preferibile-il regolamento può chiedersi anche quando il giudice abbia deciso sulla giurisdizione, sia negandola (con sentenza definitiva), sia affermandola (sentenza parziale).
2. Il regolamento su richiesta della pubblica amministrazione che non sia parte in causa, mira a far valere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa e corrisponde, quindi, all'antico conflitto (virtuale) di attribuzioni (legge 1877, art.1). Esso può essere richiesto dal prefetto nelle forme di cui all'art. 368 del codice, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato. Sia nel primo, sia nel secondo caso, il regolamento è dato dalla Corte di cassazione, che pronuncia a sezioni unite. Alle stesse sezioni unite si propone il ricorso contro le sentenze dei giudici speciali, in unico grado o in grado di appello, per motivi attinenti alla giurisdizione (art. 362, p. 1ª).
Ma la legge ha avuto cura di dettare precise nomme per risolvere i conflitti reali di giurisdizione e di attribuzione che non si siano potuti evitare col preventivo regolamento. L'art. 362 dice infatti che in ogni tempo (cioè fuori di ogni termine) possono essere denunciati in cassazione, a sezioni unite:
a) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali o tra questi e i giudici ordinarî. Si ha conflitto negativo quando entrambi i giudici si siano dichiarati privi di giurisdizione: per es. se il giudice amministrativo ritenga, in una controversia di lavoro di un dipendente di ente pubblico inquadrato nelle associazioni sindacali, che l'art. 429 cod. proc. civ. non sia stato abrogato, mentre il giudice ordinario ritiene che sia stato abrogato. Si ha conflitto positivo quando entrambi i giudici si sono dichiarati forniti di giurisdizione a conoscere della stessa controversia: es. se la commissione circondariale per i contratti agrarî abbia ritenuto trattarsi di contratto di mezzadria e il giudice ordinario di anticresi;
b) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario: per es. se nella controversia fra due soci di cooperative edilizie statali intorno all'attribuzione di un appartamento, il giudice ordinario abbia ritenuto trattarsi di materia riservata al ministro dei Lavori pubblici, per la legge 1° agosto 1948, n. 2102, art. 8, e il ministro ritenga invece trattarsi di controversia intorno a un diritto di competenza del giudice ordinario.
Pertanto, i mezzi predisposti dalla legge per la risoluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione (conflitti virtuali e reali) si possono così riassumere: 1) fino a che la causa non è decisa in primo grado, il conflitto virtuale fra il giudice ordinario e lo speciale o la pubblica amministrazione, è risolubile col regolamento di giurisdizione; se è stata decisa in merito, si fa luogo agli ordinarî mezzi di impugnazione; 2) se la questione di giurisdizione è sollevata contro una sentenza del giudice speciale, si fa luogo all'ordinario ricorso per cassazione; 3) possono denunciarsi in ogni tempo i conflitti reali, positivi o negativi fra giudici speciali o fra questi e i giudici ordinarî, e i conflitti negativi di attribuzione fra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario; 4) il prefetto, se non è in causa l'amministrazione, può sollevare il conflitto di attribuzione finché la giurisdizione non sia affermata con sentenza passata in giudicato. L'art. 386 riproduce le disposizioni dell'art. 4 della legge 1877 sulla limitata efficacia delle decisioni intorno alla giurisdizione rispetto alla pertinenza del diritto e alla proponibilità delle domande.
Questo il sistema del codice di procedura. Si deve però ricordare che a termini dell'art. 134 della costituzione, la istituenda corte costituzionale giudica "sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato, e su quelli tra lo stato e le regioni, e tra le regioni".
Bibl.: M. Bracci, Le questioni e i conflitti di giurisdizione e di attribuzione nel nuovo c.p.c., in Rivista dir. proc. 1941, I, p. 165; S. Lessona, Lacune in tema di regolamento preventivo di giurisdizione, in Riv. dir. proc., I, 1942, p. 229.