CONFUSIONE (XI, p. 128)
Anche il codice civile 1942 adopera la parola confusione per indicare la riunione nella stessa persona delle qualità di creditore e debitore (articoli 1253, 1303) e non per indicare la riunione nella stessa persona delle qualità di proprietario e di titolare di uno ius in re aliena. Ma confusione e conseguente estinzione si ha anche in questo caso: vedasi per l'usufrutto l'art. 1014, n. 2, e per le servitù prediali l'art. 1072.
Ma per la confusione di proprietà e iura in re permane la possibilità che questi sopravvivano alla confusione come iura in re propria. L'art. 2862, 2° comma, ha infatti conservata la norma contenuta nell'art. 2017 cod. 1865, con diversa terminologia, in quanto non si parla più di un rivivere dei diritti confusi, ma di un riprendere efficacia, il che mette in luce che la confusione non ha prodotto estinzione. Nel 3° comma si chiarisce che il diritto riprende efficacia non solo a favore, ma anche contro l'acquirente nel quale si è operata confusione.
Nella confusione di credito e debito l'art. 1253 ha precisato che l'estinzione determina non solo la liberazione dei fideiussori, come diceva l'art. 1297, ma di ogni terzo che abbia prestato garanzia.
L'art. 490, n.1, riproduce la norma che esclude l'estinzione per confusione nell'accettazione dell'eredità con benefizio d'inventario, estendendola alla confusione di diritti reali. L'art. 1303, riguardante la riunione nella stessa persona delle qualità di creditore e debitore in solido, conserva, meglio specificandolo, l'effetto per cui credito o debito si estinguono per la sola parte per cui si è effettivamente creditori o debitori; principio che l'art. 1320 applica anche alle obbligazioni indivisibili. L'art. 1255 ha risolta la questione se si abbia estinzione nel caso di riunione nella stessa persona delle qualità di fideiussore e debitore principale, ammettendo che la fideiussione permanga se il creditore vi abbia interesse. Infine, l'art. 1254 dispone che la confusione di credito e debito non opera in pregiudizio di terzi che abbiano acquistato diritto di usufrutto o pegno sul credito, norma che è da estendersi al caso di sequestro o pignoramento o separazione di beni ereditari.