Dibattimento, connessione e giudice naturale
La garanzia dell’imparzialità del giudice penale è effettiva se l’individuazione del giudice competente avviene prima ed a prescindere dalla singola controversia. «Giudice naturale precostituito per legge» è, dunque, espressione di sintesi la cui (enorme) carica assiologica permea l’insieme dei meccanismi processuali determinativi della competenza, fondati su regole che devono connotare un sistema privo di ambiti di discrezionalità. La relazione intercorrente tra il criterio della connessione e l’istituto della riunione dei processi, la quale si pone al centro del presente contributo, può generare itinerari suscettibili di porre in crisi la ratio della garanzia costituzionale. Con sguardo attento, essa è stata analizzata, di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
L’esercizio di qualsivoglia funzione avviene secondo criteri distributivi che, nella loro complessiva articolazione, danno corpo alla categoria della competenza.
Le norme che la disciplinano, infatti, «provvedono a quella divisione del lavoro che è essenziale in ogni organizzazione, ma il loro ambito di incidenza è circoscritto volta per volta dalle norme che definiscono le attribuzioni delle grandi branche dell’amministrazione statale. Sicché, definita l’attribuzione della funzione giurisdizionale all’ordine giudiziario, le norme sulla competenza provvedono alla distribuzione dell’attribuzione all’interno dell’organizzazione giudiziaria»1.
1.1 Competenza, connessione e riunione dei processi
La categoria della competenza, dunque, nasce come esigenza di attuazione della giurisdizione nel caso concreto ed indica il complesso di norme attraverso le quali il legislatore definisce i criteri di attribuzione della cognizione dei singoli fatti tra i diversi organi giurisdizionali: in relazione alla giurisdizione penale, essi sono la materia, il territorio e la connessione. Nell’ambito del nuovo codice processuale quest’ultima ha assunto una definizione del tutto nuova, divenendo da criterio modificativo della competenza per materia e per territorio – così era intesa durante la vigenza del codice precedente – criterio originario di individuazione del giudice competente2.
L’innovazione, come è noto, fu introdotta al fine di escludere qualsiasi discrezionalità nell’individuazione del giudice competente, in ossequio al principio costituzionale stabilito dall’art. 25, co. 1, Cost. La connessione «evoca la sussistenza di una relazione tra due o più condotte idonee in astratto a dar vita ciascuna ad un autonomo processo penale, in virtù della quale l’accertamento oggetto di uno dei processi verrebbe a coincidere parzialmente o a identificarsi parzialmente con l’accertamento oggetto degli altri processi»3. Ricorrendo uno dei casi di connessione individuati dall’art. 12 c.p.p., il giudice competente a conoscere di tutte le res iudicandae, sia per materia che per territorio, viene individuato secondo puntuali e legalmente predeterminati criteri identificativi.
La concentrazione della competenza in un unico ufficio giudiziario non implica, però, la trattazione necessariamente unitaria delle diverse res iudicandae. Infatti, al di fuori dei casi di loro confluenza ab initio nell’ambito di un unico procedimento, la riunione dei diversi processi già instauratisi è legata alla ricorrenza delle condizioni stabilite dall’art. 17 c.p.p. ed è rimessa ad una valutazione giudiziale circa i suoi possibili effetti sulla rapida definizione dei giudizi4. La riunione, in altri termini, è uno strumento processuale che, semplicemente, consente il simultaneo accertamento di una pluralità di imputazioni, tra le quali ricorre, a monte, un nesso particolarmente qualificato che rende opportuna l’acquisizione e la valutazione unitaria delle emergenze probatorie5.
In tal senso, la Corte costituzionale ha ribadito che, mentre la connessione è strumento attributivo in via ordinaria della competenza, la riunione – criterio di mera organizzazione del lavoro giudiziario – è destinata ad operare soltanto quando i processi siano già pendenti davanti allo stesso giudice6.
Connessione e riunione dei processi delineano, dunque, fenomeni diversi e non perfettamente sovrapponibili sul piano effettuale, potendo la concentrazione della trattazione delle res iudicandae legate da vincoli connettivi presso un’unica sede giudiziaria non tradursi nell’effettuazione di un unico processo.
Tuttavia, la giurisprudenza ha in più occasioni subordinato l’operatività della connessione alla possibilità di riunione dei processi, divenendo, quest’ultima, fattore condizionante l’operatività della prima7. L’intersecazione tra i due istituti ha, dunque, generato un contrasto giurisprudenziale8 che soltanto il recente intervento delle Sezioni Unite ha consentito di risolvere.
1.2 Il rapporto connessione-riunione
Le Sezioni Unite, pronunciandosi sul punto, hanno affermato che gli spostamenti di competenza – per materia o per territorio – per effetto della connessione tra procedimenti opera indipendentemente dal fatto che la pendenza sussista nello stesso stato e grado, essendo necessario unicamente che essa sia effettiva ed attuale e che nessuno dei procedimenti sia stato definito con sentenza irrevocabile9.
Il nuovo codice, ribadisce la Suprema Corte, abbandonando lo schema della connessione come ipotesi di deroga ai generali criteri della materia e del territorio, ha configurato l’istituto come criterio attributivo originario e, nell’ambito di siffatto disegno, non ha richiesto, come risulta dalla stessa lettera degli artt. 15 e 16 c.p.p., la ricorrenza di requisiti che, se introdotti in via interpretativa, segnerebbero un’erronea sovrapposizione con l’istituto della riunione e darebbero luogo ad una palese violazione del principio di precostituzione del giudice naturale ex art. 25, co. 1, Cost.
La sentenza, come si vede, nel ribadire il carattere autonomo della connessione quale criterio determinativo della competenza penale, sottolinea l’autonomia del suo operare rispetto all’istituto della riunione dei processi e, soprattutto, fa riemergere il valore condizionante, rispetto alle regole sulla competenza – rispetto alla connessione in particolare – di un principio costituzionale gravato da significative e risalenti perplessità ricostruttive.
La categoria della competenza – nel cui ambito il criterio della connessione focalizza i maggiori problemi – è sottoposta a tensioni per effetto dell’enorme carica significante del principio costituzionale del “giudice naturale”: da questo, una volta “precostituito” tramite legge, nessuno, infatti, può essere distolto.
2.1 Giudice “naturale” e giudice “precostituito”
L’espressione, apparsa per la prima volta nell’art. 17 della legge rivoluzionaria francese sull’ordinamento giudiziario del 1790, ha trovato riconoscimento nel nostro ordinamento nell’art. 71 dello Statuto albertino, il quale stabiliva che «[n]iuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. Non potranno perciò essere creati tribunali o commissioni straordinarie».
La garanzia è stata ribadita, infine, nell’art. 25, co. 1, Cost., che, insieme all’art. 102, co. 2, Cost. – per il quale «[n]on possono essere istituiti giudici straordinari o speciali» – costituisce un essenziale strumento di tutela del diritto del cittadino alla preventiva e non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere, o, se si preferisce, del diritto alla certezza che a giudicare non sarà un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto già verificatosi.
In linea di continuità con l’interpretazione prevalente dell’art. 71 dello Statuto albertino, negli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore della Costituzione la garanzia del giudice naturale venne assimilata al divieto stabilito dall’art. 102, co. 2, Cost.
Sarà la Corte costituzionale a chiarire che, in realtà, le due norme hanno contenuto diverso dal momento che, sebbene siano genericamente ispirate ad una comune finalità di retto ordinamento della funzione giudiziaria, rispondono ad esigenze distinte, e cioè l’unità della giurisdizione l’art. 102 Cost. ed il divieto della costituzione del giudice a posteriori l’art. 25 Cost.10 È rimasto aperto, invece, il diverso problema relativo al significato da attribuire al termine “naturale”, poiché è controverso se esso si risolva nel concetto di “precostituzione” o, al contrario, abbia una portata autonoma.
Consolidatasi nell’ambito della giurisprudenza costituzionale la tesi secondo cui il “giudice precostituito per legge” è il giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non arbitrariamente scelto in rapporto a singole controversie11, la stessa ritiene che la locuzione “giudice naturale” sia definita dalla norma come corrispondente alla prima12. Ancora più chiaramente, la Corte ha ribadito che la locuzione non ha, nell’art. 25 Cost., un significato proprio e distinto, ma derivando per forza di tradizione da norme analoghe di precedenti Costituzioni, nulla in realtà aggiunge al concetto di “giudice precostituito per legge”13.
Nell’ambito di un orientamento uniforme, soltanto in un’occasione la Corte costituzionale, esaminando l’istituto della remissione del processo, ha precisato che il predicato della “naturalità” assume nel processo penale un carattere del tutto particolare, in ragione della “fisiologica” allocazione di quel processo nel locus commissi delicti. Qualsiasi istituto processuale, quindi, che producesse l’effetto di distrarre il processo dalla sua sede inciderebbe su un valore di elevato e specifico risalto per il processo giacché la celebrazione di “quel” processo in “quel” luogo risponde ad esigenze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va annoverata anche quella – più che tradizionale – per la quale il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati14. Si è trattato, però, di una decisione isolata, l’impostazione prevalente – non condivisa da una parte della dottrina processualistica15 – essendo stata ribadita in successive pronunce costituzionali16.
2.2 Giurisprudenza, connessione, riunione dei processi
La recente giurisprudenza di legittimità17 ha posto in rilievo la diversità dei piani sui quali operano gli istituti della connessione e della riunione dei processi, escludendo che la ricorrenza delle condizioni legittimanti quest’ultima possa incidere sull’operatività della prima. Siffatta interpretazione trae un significativo elemento di conferma, oltre che dalla mancanza di qualsivoglia riferimento letterale alla pendenza di processi nel medesimo stato e grado18, dalla ratio delle scelte del nuovo codice – ribadite nelle successive iniziative di riforma – in materia di connessione, avendo il legislatore costruito la categoria perseguendo l’obiettivo di conseguire una significativa delimitazione dei relativi casi ed un’oggettiva, puntuale descrizione degli elementi costitutivi di ciascuno di essi.
La Suprema Corte ha, altresì, fatto puntuale applicazione della giurisprudenza costituzionale concernente il principio di cui all’art. 25 Cost. al fine di escludere qualsiasi profilo di censura della ritenuta autonomia del criterio della connessione rispetto ai presupposti di unificabilità dei processi. La ratio di siffatto principio, infatti, impone che la determinazione della competenza degli organi giudiziari avvenga, al fine di garantirne la rigorosa imparzialità, «sulla base di norme caratterizzate da un sufficiente grado di determinatezza, di rigorosa interpretazione e sottratte nella misura massima possibile a valutazioni di discrezionalità»19.
Dunque, osserva il Supremo Collegio, sarebbe proprio il riferimento ad un presupposto non contemplato dal sistema, quale la pendenza dei procedimenti connessi nello stesso stato e grado, a tradire il principio costituzionale in quanto introduttivo di un requisito non previsto dal legislatore, non ricavabile dal tessuto normativo e tale da creare incertezza sulla sua applicazione. Osservazione, quest’ultima, difficilmente confutabile se si considera che l’ampia discrezionalità insita nei parametri delineati dall’art. 17 c.p.p. sarebbe inevitabilmente destinata a condizionare, sia pure in via mediata, l’effettiva operatività delle regole determinative della competenza.
Il principio generale enucleabile dalla pronuncia della Suprema Corte – i valori costituzionali che presidiano le regole sulla competenza esigono soluzioni normative puntuali, tendenzialmente rigide e, soprattutto, non contaminabili dai meccanismi di funzionamento di ulteriori e diversi istituti processuali – possiede una forza espansiva tale da imporre la correzione di risalenti insegnamenti giurisprudenziali al fine di tenere conto dell’incidenza modificativa sulla competenza del concreto evolversi delle vicende processuali.
È noto, infatti, che la Corte costituzionale ha fatto leva sulla discrezionalità legislativa20 e sulle esigenze di economia e speditezza processuale21 al fine di privare di rilievo le situazioni di incompetenza sopravvenute a seguito di nuove contestazioni. La costruzione, applicata a situazioni in cui la modifica non è l’effetto di sopravvenienze dibattimentali bensì costituisce il mezzo per adeguare l’oggetto del processo rispetto ad elementi già noti perché emersi nel corso delle indagini preliminari22, fa evidentemente vacillare il sistema delle regole sulla competenza ed i valori costituzionali che lo sorreggono, ponendo al centro di esso non la predeterminazione legale ma le determinazioni del pubblico ministero.
La geometria del principio generale sopra richiamato rafforza, quindi, l’obiter dicta contenuto in una nota pronuncia della Suprema Corte e secondo il quale «se l’ammissibilità della contestazione suppletiva basata su elementi già noti prima dell’istruzione dibattimentale implica che in nessun caso siano pregiudicati i diritti della difesa, è giocoforza riconoscere che, a seguito di essa, anche la questione della competenza possa essere rimessa in gioco, potendosi altrimenti determinare, a causa (non di una nuova emergenza istruttoria, ma) di un mero errore dell’accusa, una inammissibile violazione delle regole sulla competenza (poste principalmente, si ricordi, a presidio del principio del giudice naturale)».
1 Nappi, A, Competenza penale, in Dig. pen., II, Torino, 1988, 348 s.
2 Foschini, G., Connessione (dir. proc. pen.), in Enc. dir., IX, Milano, 1961, 23; Nappi, A., Connessione di procedimenti nel diritto processuale penale, in Dig. pen., Appendice, VI, Torino, 1992, 510; Ricciarelli, M., L’esercizio della funzione giurisdizionale: dalla competenza al riparto delle attribuzioni, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, I, Soggetti e atti, t. I, I soggetti, Torino, 2009, 81.
3 Laronga, A., La disciplina della competenza nel processo penale, Milanofiori Assago, 2008, 87.
4 Garavelli, M., Riunione e separazione dei processi, in Dig. pen., XII, Torino, 1994, 379 s. V., in giurisprudenza, Cass., 9.6.2005, n. 26064, la quale ha chiarito che il provvedimento con cui il giudice dispone la riunione ha carattere ordinatorio e discrezionale, in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all’economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza.
5 Garavelli, M., Riunione, cit., 380.
6 C. cost., 30.6.1998, n. 247.
7 V., infatti, Cass., 14.5.2009, n. 24072; Cass. pen., 10.6.2010, n. 26857.
8 Contra, rispetto all’indirizzo maggioritario, v. Cass. pen., 12.6.1997, n. 4125; Cass. pen., 30.4.1996, n. 6754.
9 Cass. pen., S.U., 28.2.2013, n. 27343.
10 C. cost., 7.7.1962, n. 88. Puntualizza C. cost., 30.12.1994, n. 460, come il principio del giudice naturale precostituito per legge risponde al diritto fondamentale ad avere un giudice indipendente ed imparziale, il quale, nel conflitto tra le opposte pretese oggetto del giudizio e tra le parti che ne sono portatrici nel processo, non possa dare adito al dubbio di essere stato appositamente istituito per quella controversia e per quelle parti, con una scelta idonea ad essere orientata in vista di un determinato giudizio.
11 C. cost., 8.4.1958, n. 29.
12 C. cost., 8.4.1958, n. 29.
13 C. cost., 7.7.1962, n. 88. V., inoltre, C. cost., 30.12.1994, n. 460; C. cost., 13.6.1995, n. 257.
14 C. cost., 5.4.2006, n. 168.
15 V., tra gli altri, Cordero, F., Procedura penale, VII ed., Milano, 2003, 109 s.; Ubertis, G., Giusto processo (diritto processuale penale), in Enc. dir., Annali, II, Milano, 2008, 430, il quale rileva l’effetto prodotto dallo sviluppo dei mezzi di comunicazione e dalle migrazioni di massa sulla predisposizione del giudice a comprendere tutti i valori socio-culturali coinvolti nel processo, un tempo spontanea per il suo legame con il locus commissi delicti.
16 V., infatti, C. cost., 24.1.2011, n. 30. Secondo C. cost., 7.5.2012, n. 117, il principio costituzionale deve ritenersi osservato quando il giudice è stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie e la competenza è determinata attraverso atti di soggetti ai quali è attribuito il relativo potere, nel rispetto della riserva di legge esistente in tale materia.
17 Cass. pen., S.U., 28.2.2013, n. 27343.
18 Diversamente è stabilito, invece, dall’art. 6, co. 3, d.lgs. 28.8.2000, n. 274 per quel che concerne l’incidenza della connessione sulla competenza per materia nell’ambito dei procedimenti attribuiti ai giudici di pace, la quale non opera se non è possibile la riunione dei processi.
19 Cass. pen., S.U., 28.2.2013, n. 27343.
20 C. cost., 30.12.1991, n. 521.
21 C. cost., 6.7.1994, n. 280.
22 Cass. pen., S.U., 28.10.1998, n. 4.