CONSEGNA (fr. consigne; sp. consigna; ted. Weisung, Instruktion; ingl. orders)
"Consegna" è il complesso delle prescrizioni (v. articoli 105, 136, 189 segg., del regol. sul servizio territoriale dell'esercito) dirette ad assicurare l'adempimento di un servizio militare. La sua violazione - come l'abbandono di posto, che si può considerare una forma particolare di violazione di consegna, e che a questa è equiparato nella pena - costituisce reato militare istantaneo, che si perfeziona, mediante azione o omissione che non sia altrimenti incriminata, o che non si riduca a una semplice infrazione disciplinare, nel momento stesso in cui il militare volontariamente non esegua, o si ponga nell'impossibilità di eseguire i suoi doveri.
Il reato sussiste, nonostante qualsiasi illegittima autorizzazione di superiori (non così però ove intervenga un ordine), o precedente tolleranza in contrario, e, salvo ipotesi determinate, indipendentemente dall'esistenza di un danno effettivo o, sia pure, d'un pericolo concreto al servizio. Il proposito e il movente del reo sono indifferenti, tranne che non inducano una figura di reato più grave (tradimento, ecc.). La forza irresistibile - come in ogni reato in servizio - funziona da discriminante (e da diminuente, se parziale), solo in quanto sia fisica e materiale (art. 56 cod. pen. eserc. e cod. pen. mil. mar.). Nella sua configurazione generica, il reato si commette dal militare, che sia comandato di guardia o a qualsivoglia altro servizio (articoli 98, 99 cod. pen. es., 109 e 110 cod. pen. mil. mar.). La sanzione si aggrava se il colpevole sia capo di posto o di quarto, o comandante di militari distaccati in un forte; ovvero se il posto o la consegna abbiano per oggetto la sicurezza d'una piazza o di militari esposti agli attacchi del nemico, o per i militari di marina, in occasione d'incendio, abbordaggio, investimento, epidemia o altra manovra da cui dipenda la sicurezza della nave. Si riduce, ove il fatto non avvenga in tempo di guerra, o in presenza del nemico. Altre particolari configurazioni delittuose si hanno: 1) quando la violazione è commessa da militare comandato di sentinella o di vedetta: quindi in servizio armato; 2) quando il militare (articoli 97 cod. es., 108 cod. mar.) che sia preposto di guardia ad una o più cose determinate dell'amministrazione o di altri, si renda autore della devastazione, distruzione o furto di esse in tutto o in parte, o concorra in tali fatti. Il lasciarsi sorprendere dal sonno (non però l'addormentarsi deliberatamente) e l'ubbriacarsi in servizio costituiscono forme particolarmente incriminate di violazione, e così la provocata o favorita fuga dell'arrestato da parte del militare incaricato della custodia.
La consegna è forzata, quando la sua infrazione avvenga, per qualsiasi scopo, a opera di persona (anche se superiore in grado, ovvero estranea alla milizia) diversa dal militare (sentinella, piantone, ecc.) incaricato di farla osservare; e nonostante la sua espressa intimazione. Ove non ricorra una più grave figura di reato, il fatto è in sé represso dall'art. 118 cod. es. (139 cod. mar.).
Bibl.: P. Campo, L'art. 170 cod. pen. es. nei rapporti del par. 501 regol. di disciplina militare e degli art. 199 e 206 regol. sul serv. territ., in Riforma giuridica, II, Messina 1902, fasc. 5; P. Di Vico, Diritto penale militare, Milano 1917, I, n. 146, e in Enciclopedia giuridica; R. Genovesi, Abbandono di posto, in Digesto italiano; V. Manzini, Commento ai codici penali militari, Milano, I, art. cit.; id., Diritto penale militare, Padova 1928; I. Mel, I codici penali militari per l'esercito e per l'armata comparati ed illustrati, Napoli 1880; G. Nappi, Trattato di diritto e procedura penale militare, Milano, I, pp. 350 segg., 530 segg.; I limiti di legittimità nell'uso della forza armata in servizio d'ordine pubblico, in Scuola positiva, 1918, p. 817; O. Sechi, Consegna, in Digesto italiano.