consenso informato
Adesione consapevole del paziente alle decisioni sul trattamento terapeutico da seguire attraverso una informazione esaustiva sulle sue condizioni di salute e, soprattutto, sulle conseguenze e i rischi connessi alla terapia stessa.
Il principio del c.i. deriva direttamente dall’articolo 32 della Costituzione italiana che, al secondo comma, prevede che «nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge». Di fronte alle proposte terapeutiche del medico, il paziente è titolare di alcuni diritti: il diritto di ricevere un’adeguata e comprensibile informazione sul proprio stato di salute, sulle alternative di cura e sulle loro prevedibili conseguenze; il diritto di esprimere il proprio consenso o dissenso (informato) alle cure; il diritto, se espressamente richiesto dal paziente, di far nominare dal giudice un amministratore di sostegno, nell’eventualità di perdita della coscienza, ossia di un fiduciario che possa dialogare con il medico al fine di tutelare le volontà del paziente che non sia più in grado di esprimersi.
Secondo le regole previste dal Codice di deontologia medica, il medico non deve intraprendere alcuna attività diagnostica o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente e, in ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto ai trattamenti espresso da una persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.
Attualmente (2009), l’ordinamento giuridico italiano pone alcuni limiti al principio del consenso informato: nel caso di persone minorenni o di persone interdette, per es. per problemi psichiatrici; vi sono limiti anche nelle situazioni in cui la persona non è più in grado di intendere e di volere a causa di una malattia, come nel caso di persone anziane ammalate, in coma o in stato vegetativo. In questi casi il consenso deve essere espresso dai genitori che esercitano la potestà o dal tutore nominato dal giudice.