Consigli europei
Riunioni formali o informali a livello di capi di Stato e di governo dei Paesi membri della Comunità Economica Europea (➔ CEE), indette dal 1961 informalmente e dal 1974 periodicamente. Nonostante il fallimento del tentativo, portato avanti tra il 1960 e il 1962, di dare vita a una comunità politica europea, i Paesi membri della CEE si trovarono d’accordo nell’individuare un momento di confronto periodico anche sui temi non strettamente ricadenti nell’area coperta dai trattati comunitari. La prassi delle riunioni periodiche al vertice venne anche favorita dall’aspirazione a un confronto non ingessato dalle rigidità formali del procedimento comunitario. Nel vertice di Parigi del 1974 fu deciso di rendere periodiche queste riunioni, che da quel momento furono identificate come Consigli europei.
Pur mantenendo una maggiore flessibilità rispetto agli altri vertici comunitari, i C. e. sono stati oggetto di progressiva regolamentazione. Già nei Consigli di Londra (1977) e Stoccarda (1983) sono state introdotte alcune regole per il funzionamento degli incontri. È stato poi l’Atto Unico Europeo (➔) a identificare formalmente la cadenza delle riunioni e i soggetti titolati a parteciparvi. Nonostante questi sviluppi, fino al Trattato di Maastricht il C. e. è rimasto escluso dal novero degli organi delle Comunità europee, senza che fosse peraltro intervenuto un pronunciamento chiarificatore circa le competenze del Consiglio. Il Trattato di Maastricht ha finalmente inserito il C. e. tra gli organi dell’Unione, pur lasciando alcuni margini di indeterminatezza circa la sua area di azione e i suoi limiti di operatività. Il C. e. risulta di fatto tendenzialmente svincolato dal controllo giurisdizionale. Maggiore chiarezza sul ruolo del C. e. è giunta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009. In base a esso, il C. e. fornisce all’Unione «gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali». Nella sostanza, il C. e. è l’organo di rappresentanza degli interessi degli Stati nazionali dell’Unione Europea. Se, nel corso degli anni 1990, il C. e. aveva fornito l’indirizzo per la politica di allargamento e per l’approfondimento del processo di integrazione, in tempi più recenti esso si è trovato a delineare politiche volte a definire la posizione dell’Unione in un contesto globalizzato sempre più instabile, sia sotto il profilo politico, sia sotto quello economico.
Il C. e. è composto dai capi di Stato o di governo dei Paesi membri dell’Unione Europea, dal presidente della Commissione europea e dal presidente del Consiglio stesso (➔ presidente permanente del Consiglio europeo). Si riunisce generalmente ogni 6 mesi.
Natura diversa ha il Consiglio dell’Unione Europea (➔), organo che, assieme al Parlamento, esercita le funzioni legislativa e di bilancio dell’Unione. La presidenza del C. è affidata a un Paese membro, che detiene questa carica per un semestre. Composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri, tale organismo è incaricato di affrontare un ampio spettro di questioni di interesse dell’Unione. Esso può riunirsi in diverse formazioni in base ai temi da affrontare. Una menzione particolare concerne il Consiglio Affari esteri, la cui presidenza spetta all’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, e il Consiglio Affari economici e finanziari, (➔ ECOFIN).