CONSIGLIO (XI, p. 195)
Per il Consiglio dei ministri v. ministro, App.
Il Gran Consiglio (XI, p. 196).
In virtù della legge 14 dicembre 1929, n. 1099, del decr. legge 19 dicembre 1935, n. 2121 (convertito in legge 2 aprile 1936, n. 607) e del decr. legge 7 gennaio 1937, n. 5 (convertito in legge 3 aprile 1937, n. 592) il Gran Consiglio del Fascismo è stato sensibilmente modificato nella sua composizione. Esso è ancora costituito di membri di tre categorie, che però non coincidono completamente con le tre categorie stabilite dalla legge 9 dicembre 1928, n. 2693. E cioè:
a) Appartengono al Gran Consiglio a titolo personale, e per un tempo illimitato, i quadrumviri della Marcia su Roma.
b) Appartengono al Gran Consiglio a cagione degli uffici che ricoprono e per la durata di essi: 1. il presidente del Senato e il presidente della Camera dei deputati; 2. i ministri segretarî di stato per gli Affari esteri, per l'Interno, per la Giustizia, per le Finanze, per l'Educazione nazionale, per l'Agricoltura e le foreste, per le Corporazioni e per la Cultura popolare; 3. il presidente della Reale Accademia d'Italia; 4. il ministro segretario del Partito nazionale fascista; 5. il comandante generale della M.V.S.N.; 6. il presidente del Tribunale speciale per la difesa dello stato; 7. i presidenti delle confederazioni nazionali fasciste e delle confederazioni nazionali dei sindacati fascisti dell'industria e dell'agricoltura. La composizione di questa seconda categoria esprime nel modo più evidente il profondo processo di reciproca integrazione e di ricambio fra gli organi dello stato e gli organi del partito. Sia per la prima sia per la seconda categoria è necessario che la qualità di membro del Gran Consiglio sia riconosciuta con decreto reale, su proposta del capo del governo. Nella stessa forma il riconoscimento può venire in qualunque momento revocato, nei riguardi dei membri della prima categoria, per gravi motivi di incompatibilità morale e politica con l'alto ufficio, nei riguardi dei membri della seconda, quando escano dalla carica che dà loro ingresso nel Gran Consiglio.
c) Possono infine venire nominati membri del Gran Consiglio, con decreto del capo del governo, coloro che, come membri del governo, o segretarî del partito dopo il 1922, o per altri titoli, hanno bene meritato dalla nazione e dalla causa della rivoluzione fascista. La nomina, fatta per la durata di un triennio, può essere confermata e può anche essere revocata in ogni momento, sempre con decreto del capo del governo.
Consiglio nazionale delle corporazioni.
Supremo organo eollegiale dell'ordinamento corporativo, istituito con la legge 20 marzo 1930, n. 206. Con la sua istituzione fu attuato il superamento del sistema sindacale mediante una superiore organizzazione di tutte le forze produttive della nazione, nonché la fusione fra la politica e l'economia secondo la concezione unitaria propria dello stato fascista.
L'assemblea generale del consiglio è presieduta dal capo del governo e formata dai rappresentanti del governo stesso e del partito (i ministri per l'Interno, per l'Agricoltura e foreste, per la Giustizia, per le Finanze, per i Lavori pubblici, per le Comunicazioni, il ministro segretario del partito, i sottosegretarî di stato per le Corporazioni, i vicesegretarî del partito, i direttori generali dei Ministeri delle corporazioni e dell'agricoltura); dai presidenti di tutte le confederazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro; dai rappresentanti di una serie di altri enti ed ssociazioni (dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale dopolavoro, dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra, dell'Associazione dei pubblici dipendenti, ecc.). Le funzioni del consiglio sono esercitate, oltreché dall'assemblea, dalle sezioni e sottosezioni, in cu' essa si divide in corrispondenza dei grandi rami della produzione, nonché dalle commissioni speciali e dal comitato corporativo centrale. Quest'ultimo è formato dai membri del consiglio che rappresentano il governo, il partito e le confederazioni (v., in particolare, il r. decr. 27 dicembre 1934, n. 2101); e ha il compito di coordinare l'azione del Consiglio, di sostituire l'assemblea generale in caso di urgenza e in tutte le funzioni di quest'ultima, che ad esso siano trasferite con decreto del capo del governo (per questa facoltà, v. il r. decr. 18 aprile 1935, n. 441)
Le attribuzioni del Consiglio nazionale delle corporazioni sono consultive, deliberative e di controllo. Le prime dànno luogo a pareri rispetto a provvedimenti di competenza del capo del governo, del ministro delle Corporazionì e degli altri ministri in materia sindacale e corporativa: in alcuni casi, la richiesta del parere è, per tali autorità, obligatoria (articoli 9-10 della legge istitutiva). Le funzioni deliberative hanno per oggetto l'emanazione di norme giuridiche relative ai seguenti oggetti: 1. il coordinamento delle attività assistenziali, esercitate dalle associazioni síndacali, o da istituti corporativi; 2. il coordinamento delle varie discipline dei rapporti di lavoro stabilite con contratti collettivi o con norme a essi equiparate; 3. il regolamento dei rapporti economici collettivi fra le varie categorie della produzione (art. 12). Fra le tre categorie di norme, quest'ultima rappresenta il passaggio dell'azione corporativa dal campo dei rapporti di lavoro a quello più vasto dei rapporti economici: per la relativa introduzione nel nostro sistema, la legge 20 marzo 1930 assume quell'importanza politica e rivoluzionaria, ripetutamente affermata nei lavori preparatorî e nella dottrina. In seguito alla successiva legge 5 febbraio 1934, n. 163, con la quale furono istituite le corporazioni, la funzione normativa di cui è parola, più estesa e più completamente precisata, è passata dal Consiglio ai nuovi organismi corporativi: al primo, e per esso al comitato centrale, appartiene soltanto la competenza di approvare, ed eventualmente modificare, le norme elaborate dalle corporazioni (legge cit. 1934, art. 11; decr. cit. 1935, art. 2). Secondo la legge istitutiva, il consiglio esercita pure funzioni di controllo, mediante autorizzazioni e fatifiche, nei riguardi di alcune norme che possono essere emanate dalle associazioni sindacali: le tariffe e i regolamenti professionali di alcune associazioni di liberi professionisti; gli accordi economici che le assocíazioni di produttori possono stipulare sulle stesse materie che sono oggetto dell'attività normativa delle corporazioni.
Prima della istituzione delle corporazioni, le funzioni di queste furono esercitate dalle sezioni e sottosezioni del Consiglio nazionale, in quanto l'art. 13 della legge istitutiva prevedeva che le dette funzioni, ad eccezione di quella di conciliazione, fossero loro conferite con decreto del capo del governo. Tale competenza, evidentemente, è venuta meno dopo la legge del 1934. Anche altre disposizioni della legge del 1930 non hanno ormai applicazione in seguito ai nuovi svolgimenti dell'ordinamento corporativo. Una riforma completa dell'importante istituto sarà attuata, molto probabilmente, insieme con la riforma costituzionale relativa alla Camera dei fasci e delle corporazioni.
Bibl.: O. Ranelletti, Il Consiglio nazionale delle corporazioni, in Riv. di dir. pubbl., 1932, p. 125; S. Romano, La potestà normativa del Consiglio nazionale delle corporazioni, in Atti del secondo convegno di studi sindacali e corporativi, Roma 1932, I, p. 417; R. Purpura, Il Consiglio nazionale delle corporazioni, Bologna 1932; G. Bottai, Il Consiglio nazionale delle corporazioni, Milano 1933; A. Navarra, La organizzazione sindacale e corporativa, Napoli 1935, p. 237; G. Chiarelli, Il comitato corporativo centrale, in Arch. di dir. pubbl., 1936, p. 1; G. Zanobini, Corso di dir. corp., 3ª ed., Milano 1937, pp. 198, 348.
Consigli provinciali delle corporazioni, già Consigli provinciali dell'economia (p. 199).
Importanti modifiche alla composizione e alle attribuzioni dei consigli furono apportate con la legge 18 giugno 1931 n. 875: poi, tutte le disposizioni in materia furono raccolte nel testo unico approvato con decreto 20 settembre 1934 n. 204.
Dopo l'emanazione del testo unico, nuove norme legislative intervennero, fra le quali va particolarmente segnalato il r. decr. 28 aprile 1937 n. 524 (convertito in legge 7 giugno 1937 n. 1387).
I consigli (che a norma dell'art. 1 del citato r. decr. 28 aprile 1937 hanno assunto la denominazione di Consigli provinciali delle corporazioni in luogo di quella di Consigli provinciali dell'economia corporativa loro attribuita con la legge 20 settembre 1934 n. 2011) provvedono al coordinamento dell'attività degli enti od organi che operano in provincia nel campo economico o sociale, oppure che svolgono attività tecnica in tali campi, alle dipendenze del Ministero delle corporazioni o di altri ministeri, nei casi, alle condizioni e con le norme stabiliti con regi decreti, promossi dal ministro per le Corporazioni, di concerto con i ministri interessati, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e udito il consiglio di stato. Ai consigli possono essere delegati, in parte o in tutto, i poteri di vigilanza su tali enti od organi. A essi possono essere delegate altre funzioni in relazione ai poteri del Consiglio nazionale delle corporazioni e delle singole corporazioni. I consigli stessi sono organi consultivi dell'amministrazione dello stato e delle amministraziom locali per quanto attiene alle materie di carattere economieo o sociale. Tra gli organi del consiglio ha funzione preminente il comitato di previdenza. Esso è composto del prefetto, presidente; del segretario federale del Partito nazionale fascista, vicepresidente; dei presidenti e vicepresidenti di sezione e di un rappresentante, in seno al consiglio generale, delle unioni interprovinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, dell'unione provinciale dei professionisti e degli artisti e dell'ente nazionale fascista della cooperazione. Nella nomina dei presidenti e vicepresidenti di sezione deve essere assicurata la rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e prestatori d'opera.
Da uffici di segreteria dei Consigli provinciali fungono gli uffici provinciali dell'economia corporativa, i quali sono, d'altra parte, anche organi periferici e funzionano da osservatori del movimentn economico e sociale delle rispettive provincie.
Consiglio nazionale delle ricerche.
Ordinamento. - Il Consiglio nazionale delle ricerche fu istituito col r. decr. 18 novembre 1923, n. 2895, che lo erigeva in ente morale e lo dichiarava aderente al Consiglio internazionale delle ricerche di Bruxelles. In virtù del r. decr. 2 ottobre 1924, n. 1625, ebbe il suo primo statuto, che fissava i suoi compiti essenziali: quelli, cioè, di "coordinare ed eccitare l'attività nazionale nei diversi rami della scienza e delle sue applicazioni e di istituire e gestire istituti scientifici per ricerche di carattere generale e speciale".
Successivamente, a grado a grado che la struttura del nuovo organismo si è venuta precisando e la sua attività sviluppando, sono state emanate diverse norme di carattere legislativo e regolamentare per disciplinare il suo ordinamento e funzionamento.
Tutte queste disposizioni sono state, in gran parte, riassunte e coordinate nel r. decr. legge 25 giugno 1937, n. 1114, che costituisce presentemente la legge organica fondamentale del Consiglio, e che è completato, nei suoi particolari, da un regolamento di esecuzione e da un regolamento interno.
Secondo l'art. 1 del citato decr. legge 25 giugno 1937, "il Consiglio nazionale delle ricerche è il supremo consiglio scientifico tecnico dello stato. Esso ha personalità giuridica ed amministrazione autonoma. Il Consiglio nazionale delle ricerche esercita la consulenza per tutto ciò che attiene all'attività scientifico-tecnica dello stato e promuove, coordina e disciplina la ricerca scientifica ai fini del progresso tecnico del paese". La legge - come si vede - definisce espressamente la figura giuridica del Consiglio: esso è organo dell'ammimstrazione dello stato ed è insieme persona giuridica pubblica.
Ciò premesso, esaminiamo come la figura del Consiglio si inquadri nelle consuete classificazioni elaborate dalla dottrina per gli organi dello stato.
In quanto l'attività del Consiglio parte dal centro e si svolge in tutto il territorio dello stato, esso è organo centrale e generale. Per ciò che concerne la sua costituzione, il Consiglio è, al tempo stesso, organo a carattere collegiale e a carattere gerarchico; e, per le sue funzioni, è organo consultivo ed attivo insieme.
Ma trattasi di organo dell'amministrazione diretta o indiretta dello stato? È noto che lo stato attua i suoi fini o direttamente a mezzo dei proprî organi (uffici) o indirettamente a mezzo di organi aventi personalità giuridica. Le tradizionali persone giuridiche pubbliche erano gli enti autarchici locali (territoriali o istituzionali). Con lo svilupparsi della sua attività, lo stato, per gestire pubblici servizî o per attuare altri fini di carattere nazionale, si è valso talvolta di organizzazioni aventi amministrazione autonoma completamente separata dall'organizzazione statale (per esempio, l'amministrazione delle poste e dei telegrafi, quella delle ferrovie, quella dei monopolî, l'azienda autonoma della strada, ecc.), talaltra di enti dotati di personalità giuridica propria. Alcuni scrittori comprendono in questa seconda categoria gli enti parastatali.
Come abbiamo rilevato, il Consiglio presenta un duplice aspetto nella sua costituzione e nelle sue funzioni: ora tale duplicità si riflette anche sulla sua figura giuridica. In altre parole esso è - a nostro avviso - organo dell'amministrazione statale, che per una parte agisce direttamente e per un'altra indirettamente.
Gli organi, a mezzo dei quali il Consiglio esplica le sue funzioni ed attua i suoi fini, sono: 1. il presidente; 2. il vicepresidente; 3. il segretario generale; 4. il consiglio di presidenza; 5. il direttorio; 6. il consiglio in adunanza generale; 7. i comitati nazionali di consulenza scientifico-tecnica; 8. i comitati speciali; 9. le commissioni permanenti e temporanee; 10. gl'istituti scientifici; 11. gli uffici; 12. il collegio dei revisori.
Gli organi anzidetti, a seconda della loro prevalente funzione, possono essere distinti in organi direttivi, consultivi, esecutivi e di controllo.
Il presidente ha la direzione e la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio di presidenza, il direttorio, il consiglio generale, i comitati speciali; dispone quanto occorra per il funzionamento del Consiglio, riferìsce annualmente al capo del governo sull'andamento di esso. Il presidente, in quanto è capo dell'amministrazione attiva, è posto alla diretta dipendenza del capo del governo, rispetto al quale si trova in rapporto di gerarchia.
Il vicepresidente coadiuva il presidente, e in caso di assenza o di impedimento di questo o per sua delega, può sostituirlo a tutti gli effetti nelle sue funzioni.
Il presidente e il vicepresidente sono nominati per decreto reale, su proposta del capo del governo, previa deliberazione del consiglio dei ministri.
Uno dei consiglieri è incaricato delle funzioni di segretario generale, con decreto reale su proposta del capo del governo, sentito il presidente del Consiglio nazionale. Al segretario generale spetta la direzione di tutti gli uffici del Consiglio.
Il consiglio di presidenza è composto del presidente, del vicepresidente, dei presidenti dei comitati nazionali di consulenza scientifico-tecnica, del segretario generale, del governatore della Banca d'Italia, di un membro designato dal segretario del Partito nazionale fascista, di un membro designato dal ministro per l'Educazione nazionale. Questi due ultimi componenti durano in carica un quadriennio e possono essere confermati. È l'organo deliberante direttivo del consiglio per l'attività scientifico-tecnica di esso.
Il direttorio è composto del presidente, del vicepresidente, del rappresentante del Partito nazionale fascista, del governatore della Banca d'Italia, e del segretario generale del Consiglio. Al direttorio spetta il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale del Consiglio, e spetta altresì l'esecuzione delle proposte del consiglio di presidenza. Trattasi quindi di un organo deliberante con attribuzioni direttive ed esecutive.
Il consiglio in adunanza generale è costituito dai componenti il consiglio di presidenza, dai consiglieri, dai relatori o ricercatori, da un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e di ognuna delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dal rispettivo presidente. È organo deliberante direttivo in quanto si pronuncia su tutte le questioni che interessano l'andamento generale del Consiglio, consultivo in quanto emette pareri su richiesta del capo del governo dei singoli ministri o del presidente del Consiglio stesso. I comitati nazionali di consulenza scientifico-tecnica sono costituiti con decreto del capo del governo, di concerto con i ministri interessati, su proposta del consiglio di presidenza. Ogni comitato svolge un'attività che investe una grande branca della scienza e della tecnica.
Presentemente sono costituiti i seguenti comitati: per l'agricoltura; per l'astronomia e geodesia; per la biologia; per la chimica; per la fisica e la matematica applicata; per la geofisica e la meteorologia; per la geografia; per la geologia; per l'ingegneria; per la medicina; per la radiotelegrafia e le telecomunicazioni.
I comitati sono composti di un numero variabile di membri scelti fra le persone di alta fama nel campo tecnico-scientifico (accademici d'Italia, professori universitarî, ufficiali generali e superiori, componenti di consigli superiori tecnici, direttori di istituti e laboratorî sperimentali, e, in genere, esperti di partiiolare perizia nelle materie che formano oggetto dell'attività del comitato). Fanno parte di ogni comitato almeno un consigliere e un relatore o ricercatore. I comitati sono suddivisibili in reparti. Ciascun comitato ha un consiglio direttivo composto del presidente, dei vicepresidenti, del segretario e di due o più membri. I membri dei comitati durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.
I comitati sono organi essenzialmente consultivi, ma possono esplicare anche funzioni attive. Essi infatti esaminano e studiano. secondo la rispettiva competenza, tutte le questioni sulle quali è richiesto il loro avviso dal presidente del Consiglio nazionale; possono inoltre assumere l'iniziativa di studî e di ricerche in relazione ai compiti e alle direttive del Consiglio e in base ai piani di lavoro deliberati annualmente.
I comitati speciali sono costituiti, con decreto del presidente, di volta in volta, in relazione alle richieste di pareri da parte del capo del governo, e dei ministri sulle questioni di carattere scientifico-tecnico. Essi sono formati di non meno di sette membri, dei quali due almeno debbono essere consiglieri; e sono presieduti dal presidente o dal vicepresidente del Consiglio. Le attribuzioni dei comitati speciali sono esclusivamente di carattere consultivo.
Oltre che dell'opera dei comitati nazionali e dei comitati speciali, il Consiglio nazionale può istituire, con decreto del presidente, commissioni permanenti e temporanee per lo studio di determinati problemi di carattere generale e speciale o per lo svolgimento di determinate attività. La commissione centrale per le invenzioni entra in questa categoria di organi del Consiglio.
Gli istituti scientifici formano l'attrezzatura del consiglio per l'attuazione della ricerca. Possiamo distinguerli in tre gruppi:
a) istituti che fanno parte del Consiglio, del quale sono completamente a carico. Tali sono: l'istituto per le applicazioni del calcolo; l'istituto di biologia; l'istituto di chimica; l'istituto di geofisica e meteorologia; l'istituto di elettroacustica;
b) istituti che, pur essendo mantenuti dal Consiglio, sono appoggiati presso un altro istituto scientifico, appartenente ad una università o istituto superiore. ll loro ordinamento è, di regola, disciplinato da convenzioni tra il Consiglio nazionale e l'ente universitario. Appartengono a questa categoria: il centro di studî per la cellulosa presso la facoltà di ingegneria di Napoli; il centro per i motori a combustione interna presso il politecnico di Torino e quello presso la facoltà di ingegneria di Napoli; il centro idraulici presso il politecnico di Milano e quello presso la facoltà di ingegneria di Padova; il centro per gli studî sui materiali presso il politecnico di Torino;
c) istituti aventi personalità giuridica propria, i quali, a loro volta, si distinguono in: istituti aggregati al Consiglio (quale è il R. Comitato talassografico con i suoi istituti dipendenti di geofisica di Trieste, di biologia marina di Messina e di Rodi), e istituti che svolgono la loro attività in collaborazione col Consiglio nazionale, ma che sono, per i loro atti costitutivi, posti sotto la vigilanza del ministro dell'Educazione. Di questo gruppo fanno parte: l'istituto nazionale di ottica di Firenze, l'istituto radioelettrico sperimentale di Torrechiaruccia, l'istituto di elettrotecnica "Galileo Ferraris" di Torino, l'istituto di biologia marina di Rovigno.
Gli uffici sono l'ossatura organica del Consiglio nazionale; alcuni hanno carattere prevalentemente tecnico, altri amministrativo, altri misto, poiché non sempre è possibile scindere nettamente le due attività. Il complesso degli uffici costituisce la segreteria generale, la quale è suddivisa in servizî, i servizî in reparti. I servizi corrispondono ai principali rami di attività del Consiglio.
Una posizione intermedia fra gli uffici e gli istituti hanno il centro di documentazione tecnica, la biblioteca e il documentario dei primati scientifici tecnici italiani.
Il centro di documentazione risponde a uno dei bisogni più sentiti della tecnica e dell'industria moderna. Esso formisce alle pubbliche amministrazioni e a chiunque ne abbia interesse (industriali, scienziati, ricercatori) notizie tecniche intorno allo sviluppo dell'attività scientifica e tecnica mondiale in tutte le sue forme: dottrinaria, pratica e normativa. Esso fornisce inoltre schede e copie di brevetti.
La biblioteca comprende la raccolta completa delle pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico e quelle relative alle discipline economiche e sociali connesse col movimento tecnico e scientifico. Per disposizione della legge organica i tipografi hanno l'obbligo di far pervenire al Consiglio nazionale tutte le pubblicazioni periodiche e non periodiche interessanti la scienza e la tecnica, entro un mese dall'ultimazione della stampa. Con ciò è assicurato il costante ed automatico incremento della biblioteca per quanto concerne le pubblicazioni italiane; le pubblicazioni estere vengono acquistate od ottenute mediante lo scambio con quelle del Consiglio.
Nel documentario sono raccolti ed esposti interessanti cimelî, modelli di apparecchi, plastici di opere: documenti, in genere, relativi a ricerche, invenzioni e scoperte, i quali servono a dimostrare il contributo dato dal genio italiano allo sviluppo della civiltà.
Accanto agli organi attivi (direttivi ed esecutivi) ed a quelli consultivi vi è un organo di controllo: il collegio dei revisori.
Il collegio è nominato, con decreto del capo del governo, ed è composto di tre membri designati rispettivamente dalla presidenza del consiglio dei ministri, dal ministro delle Finanze e dal presidente della Corte dei conti. Esso esercita, in modo permanente, il controllo contabile su tutta la gestione dell'ente e rivede i bilanci preventivi e i conti consuntivi.
L'organizzazione del Consiglio nazionale è stata fin qui studiata considerandola in se stessa; deve ora essere esaminata in relazione alle persone fisiche che dànno la loro attività all'istituto.
Le persone, delle quali il Consiglio si vale per l'attuazione concreta dei suoi fini, possono essere distinte in due categorie:
a) persone che prestano l'opera loro a tempo determinato e dietro il pagamento di un compenso che rappresenta soltanto una indennità o un rimborso di spese. In questa categoria sono compresi ì membri dei comitati, delle commissioni, gli esperti estranei al consiglio, ecc.;
b) persone che dipendono dallo stato o dall'ente e sono posti a disposizione dell'istituto per la prestazione permanente, professionale e stipendiata della loro attività.
Questo complesso di persone costituisce il vero e proprio personale del Consiglio ed è, a sua volta, distinto in due gruppi: personale statale, costituito dal presidente, vicepresidente, sette consiglieri, dieci relatori e ricercatori, e personale a carico dell'ente, formato da tutti gli altri impiegati addetti agli uffici e agli istituti scientifici del Consiglio.
Il presidente, il vicepresidente e i consiglieri hanno lo stato giuridico (compresa la procedura per la nomina) e il trattamento economico del presidente, dei presidenti di sezione e dei consiglieri di stato. Ad essi spetta l'inamovibilità stabilita dall'art. 5 del testo unico delle leggi del Consiglio di stato, approvato con r. decr. 26 giugno 1924, n. 1054, il quale dispone che essi non possono essere rimossi, né sospesi, né collocati a riposo, né allontanati dall'ufficio, se non nei casi e con l'adempimento delle condizioni tassative previste dalla legge.
L'elevata posizione gerarchica e la prerogativa di inamovibilità servono a conferire a questo personale il prestigio e l'indipendenza che sono essenziali per l'espletamento delle loro funzioni.
I consiglieri sono scelti tra persone di alta competenza nel campo scientifico-tecnico oppure fra i funzionarî di stato dei gradi più elevati. I consiglieri fanno parte del consiglio generale, dei comitati nazionali e dei comitati speciali. Essi costituiscono e rappresentano nel Consiglio, accanto all'elemento necessariamente variabile degli scienziati e degli esperti, l'elemento stabile e permanente che assicura la continuità nelle funzioni del Consiglio stesso.
I relatori e ricercatori sono reclutati mediante concorso per titoli fra i dipendenti delle amministrazioni dello stato o fra coloro che abbiano almeno otto anni di laurea. Ad essi si applicano le norme felative allo stato giuridico degli impiegati di grado sesto. Le loro attribuzioni sono, in parte, analoghe a quelle dei consiglieri.
Il personale a carico del bilancio dell'ente è distinto in due ruoli: l'uno tecnico e l'altro amministrativo. In ciascuno dei due ruoli gl'impiegati sono ripartiti in tre gruppi A, B, C, in relazione ai titoli posseduti e alle funzioni esplicate ed in analogia a quanto è prescritto per i dipendenti dello stato.
Le norme che determinano lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza di questo personale sono contenute nel regolamento interno. Tali norme poco si discostano da quelle che regolano il personale statale.
Abbiamo già detto che il Consiglio ha personalità giuridica propria e gestione autonoma. Lo stato provvede al mantenimento di esso con un congruo assegno annuo e col pagamento degli stipendî al presidente, al vicepresidente, ai consiglieri, ai relatori e ai ricercatori. Oltre lo stato, possono concorrere al mantenimento del Consiglio enti pubblici e privati cittadini.
Il patrimonio dell'istituto è costituito da beni immobili e mobili che appartengono all'ente a titolo di proprietà. Fra i beni immobili giova ricordare il palazzo che è la sede di tutti gli uffici del Consiglio e di alcuni istituti scientifici. I beni mobili sono in gran parte rappresentati dagli arredamenti, e dalla suppellettile scientifica degl'istituti e dal materiale librario della biblioteca. I redditi di cui l'istituto dispone, sono: a) i frutti del patrimonio; b) i contributi dello stato; c) i contributi di enti, istituti, associazioni e di privati; d) i proventi per le prestazioni a pagamento effettuate dagli istituti e dai laboratorî del Consiglio; e) i proventi per la vendita di pubblicazioni.
Le entrate sono erogate per i bisogni di carattere generale del consiglio o assegnate ai comitati nazionali o agl'istituti per assicurarne il funzionamento e per l'espletamento delle loro attività.
La gestione economica e finanziaria viene riassunta ed esposta nei bilanci preventivi e nei conti consuntivi deliberati dal direttorio.
Come abbiamo accennato precedentemente il controllo su tutta la gestione e la revisione dei bilanci preventivi e rendiconti è esercitata da un organo stabile, il collegio dei revisori, nel quale sono rappresentati la presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero delle finanze e la Corte dei conti.
Funzionamento. - Si è già notato che il Consiglio cumula le qualità e le funzioni di organo dell'amministrazione consultiva e quelle dell'amministrazione attiva; occorre ora porre in rilievo l'intima unità che lega le due funzioni allo stesso organo.
È noto infatti come l'esercizio della funzione consultiva nel campo scientifico-tecnico richieda quasi sempre una preparazione di studî, di accertamenti e di ricerche sperimentali: questo lavoro di preparazione non può essere compiuto se non da un personale addestrato alla ricerca scientifica sistematica, presso istituti che abbiano una attrezzatura tenuta sempre al corrente e a contatto con il continuo progresso della scienza e della tecnica. Appare quindi evidente l'opportunità, o meglio la necessità, che lo stesso organo al quale è affidato il compito di disciplinare la ricerca scientifica, indirizzandola a fini nazionali, abbia anche quello di fornire ai varî rami dell'amministrazione pubblica gli opportuni consigli sulle questioni e sugli affari di maggior rilievo aventi carattere scientifico-tecnico.
La consultazione è obbligatoria e facoltativa.
È obbligatoria: 1. sugli schemi di atti di governo che abbiano attinenza a ricerche scientifiche interessanti l'attivitò produttiva del paese, esclusi quelli da emanarsi ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 (esclusi, cioè, i decreti delegati e i decreti legge); 2. sopra tutte le proposte di regolamento che per l'art.1, n. 7, del r. decr. 14 novembre 1901, n. 466, sono soggette all'approvazione del consiglio dei ministri, quando si riferiscono a materia scientifico-tecnica. In questo numero sono compresi i regolamenti dl esecuzione, quelli autonomi e quelli di organizzazione. Una più precisa indicazione degli atti normativi e concreti, per i quali la consultazione è obbligatoria, è stabilita nel regolamento di esecuzione. Quando la consultazione è obbligatoria costituisce elemento essenziale dall'atto, il quale deve portare la fomiula: "udito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche".
Il Consiglio, quale organo dell'amministrazione attiva, provvede all'organizzazione della ricerca scientifica, in modo che essa risponda ai bisogni della nazione.
Per raggiungere tale fine il Consiglio: a) accerta la capacità produttiva e l'efficienza dell'attrezzatura scientifica e tecnica della nazione; b) coordina le varie forme di ricerca per evitare inutili sperperi di energia, di mezzi e di tempo; c) crea istituti, laboratorî, stabilimenti e li f0rnisce di personale e di mezzi idonei; d) incoraggia e assiste istituti e ricercatori; e) provvede a diffondere all'interno e all'estero la conoscenza delle iniziative e delle realizzazioni italiane nel campo scientifico e tecnico. Oltre a queste forme di attività, che appaiono fra loro organicamente legate, il Consiglio ne esercita altre che sono in correlazione con le prime. Tali sono: a) l'attività editoriale; b) il collaudo dei prodotti nazionali; c) l'attività normativa.
La legge conferisce al Consiglio il compito di eseguire rilevamenti tecnici sulla capacità produttiva delle singole aziende appartenenti ai varî rami della produzione: agricola, industriale, commerciale.
Mediante la raccolta di questi dati il Consiglio può controllare lo sviluppo della produzione e accertarne le deficienze. Tali dati sìstematicamente e periodicamente raccolti debbono essere comunicati al capo del governo.
La raccolta di questi dati è effettuata direttamente a mezzo degli organi del Consiglio, oppure mediante altri organi dell'amministrazione pubblica, e, particolarmente, a mezzo degli organi corporativi e sindacali. Le norme relative alle modalità dei rilevamenti tecnici sono contenute nel regolamento di esecuzione e in quello interno.
Accanto ai dati sulla produzione, il Consiglio raccoglie e tiene quelli concementi gl'istituti, i laboratorî, gli enti, le commissioni, esistenti presso le varie amministrazioni centrali o periferiche pubbliche e private aventi finalità scientifiche e tecniche. Una prima rassegna di queste istituzioni è stata già compiuta e i dati relativi sono compresi in apposite pubblicazioni.
Esplicite disposizioni di legge dànno inoltre al Consiglio la facoltà di visitare istituti e laboratorî, di raccogliere le relazioni annuali degli istituti scientifici universitarî e delle scuole di perfezionamento, di intervenire presso tutte le amministrazioni pubbliche per esprimere il proprio avviso sull'impianto di nuovi stabilimenti scientifici e tecnici.
In virtù di queste disposizioni il Consiglio è messo in grado di tracciare un programma nazionale di ricerche, in base al quale può effettuare il coordinamento delle varie attività scientifiche e tecniche e svolgere quella che fu chiamata "la politica nazionale della ricerca scientifica".
Il Consiglio esplica sotto varie forme la sua opera di incoraggiamento e di assistenza a favore di enti, società, istituti e privati, i quali attendono a ricerche scientifiche. Tale opera in favore degli enti e degl'istituti si concreta principalmente con la concessione di contributi periodici e non periodici, i quali hanno lo scopo di potenziare il funzionamento degl'istituti stessi, oppure hanno fini più limitati e precisi: ad esempio, l'esecuzione di una ricerca, l'acquisto di materiale scientifico, ecc. Agli scienziati, agli studiosi e ai ricercatori sono di regola conferiti assegni, premî, borse di studio, in seguito a concorsi o in base ad opportuni accertamenti.
Connessa con la funzione di incoraggiamento e di assistenza è quella che il Consiglio esercita attraverso un organo del quale abbiamo fatto cenno precedentemente: la commissione centrale per l'esame delle invenzioni. Detta commissione procede all'esame dei progetti di invenzioni che vengono ad essa sottoposti e svolge opera per la pratica affermazione delle invenzioni riconosciute meritevoli di considerazione, avvalendosi della collaborazione dell'Associazione nazionale fascista inventori.
Il lavoro della commissione mira, soprattutto, a portare le invenzioni a una fase di pratica realizzazione e a mettere a contatto gl'inventori con gl'industriali.
La commissione può inoltre fornire la propria consulenza per tutto ciò che concerne la materia delle invenzioni.
L'attività di propaganda del Consiglio si attua, anch'essa, in varie forme (conferenze, partecipazioni a congressi, esposizioni, ecc.). Con tale attività è collegata, per alcuni aspetti, quella editoriale, che ha particolare importanza.
Il Consiglio ha pubblicazioni periodiche e non periodiche. Le due più importanti pubblicazioni periodiche sono: La bibliografia italiana e La ricerca scientifica. La prima riassume in cinque fascicoli tutta la produzione scientifica italiana (articoli, memorie, monografie, trattati). Ciascun fascicolo corrisponde a un gruppo di discipline aventi tra loro affinità. La seconda è, insieme, l'organo ufficiale del Consiglio ed una rivista di carattere tecnico-scientifico. Il Consiglio cura inoltre la pubblicazione di trattati scientifici, monografie, memorie, relazioni, ecc.
Un altro compito che la legge assegna al Consiglio, e che merita di essere ricordato, è l'esecuzione del collaudo dei prodotti nazionali.
Il Consiglio, a mezzo dei proprî stabilimenti, oppure a mezzo di istituti e laboratorî dipendenti da altre amministrazioni, può eseguire collaudi di prodotti nazionali e tarature di apparecchi scientifici su ordinazione e per conto di privati o di pubbliche amministrazioni. Tali prestazioni sono naturalmente eseguite dietro pagamento di un congruo compenso, che rappresenta il rimborso delle spese e il corrispettivo per il lavoro compiuto.
Esse costituiscono il sistema, cosiddetto delle prestazioni a pagamento, che è già stato largamente adottato, con ottimi risultati, presso le università e gl'istituti superiori.
Questo sistema di controllo dei prodotti è vantaggioso al Consiglio in quanto è fonte di notevoli mezzi finanziarî ed è vantaggioso al paese in quanto determina il miglioramento della produzione.
Chiudiamo questo cenno sulle funzioni del Consiglio aggiungendo qualche parola sulla sua attività normativa. Il Consiglio, d'intesa con le amministrazioni interessate e con gli organi corporativi e sindacali, provvede alla compilazione di norme per l'accettazione e il collaudo di materiali, apparecchi, strumenti, macchinarî e accessorî varî per usi tecnici e di norme per l'esecuzione, il collaudo e la protezione di impianti e di costruzioni.
È superfluo rilevare la portata di queste norme, che, in taluni casi, hanno una funzione di tutela sociale e di garanzia per la sicurezza e incolumità dei cittadini. D'altra parte è di sommo interesse che tutte le norme siano redatte nella forma voluta dalla tecnica legislativa, siano sistematicamente raccolte in un corpo organico, e siano tenute costantemente al corrente con il continuo sviluppo della scienza e della tecnica. Questo complesso di norme è utile tanto allo stato, che spesso è acquirente di ingenti quantità di materiale, quanto agl'imprenditori che possono così uniformarsi a prescrizioni chiare e precise e non variabili a seconda delle diverse amministrazioni. Il Consiglio nazionale per i suoi caratteri e le sue funzioni è l'organo più adatto per compilare e tenere al corrente questo corpo di norme giuridiche.
Bibl.: Il Consiglio nazionale delle ricerche: Organizzazione, leggi e decreti costitutivi, Venezia 1934; Il Consiglio nazionale delle ricerche: Composizione del consiglio (direttorio, sezioni, comitati e commissioni), ivi 1934; G. Marconi, Per la ricerca scientifica, discorsi raccolti a cura del Consiglio nazionale delle ricerche, Roma 1935; id., Il Consiglio nazionale delle ricerche, in Dal regno all'impero: 17 marzo 1861-9 maggio 1936-XVI, ivi 1937; E. Lombardi, Il Consiglio nazionale delle ricerche nella sua nuova sede, in L'Ingegnere, XI (1937); P. Badoglio, Appello agli industriali, in La ricerca scientifica, s. 2ª, 1938; U. Frascherelli, L'ordinamento universitario e la necessità della ricerca scientifica, in Atti della Società italiana per il progresso delle scienze, Riun. XXII, Bari 1933; N. Parravano, Il fascismo e la scienza, in La ricerca scientifica, s. 2ª, 1936; A. Anastasi, Scienza, tecnica e industria, in L. Lojacono, L'indipendenza economica italiana, Milano 1937; Società Italiana per il progresso delle scienze, Atti della XXVI Riunione, Venezia 1937 (relazioni di G. Bottai, G. Mancini, D. Tonini, F. De Carli, M. Picone, V. Ronchi, ed altri, sul tema: L'organizzazione nazionale delle ricerche, con speciale riguardo agli istituti di alta cultura scientifica); R.V. Ceccherini, Scienza e tecnica nella nazione corporativa (Memoria presentata al III Congr. naz. degli ingegneri italiani, Trieste, maggio-giugno 1935); La ricerca scientifica ed il progresso tecnico nell'economia naz., in Rivista del Consiglio naz. delle ricerche, Roma 1930-38; A. Morelli, Il Consiglio naz. delle ricerche e l'organizzazione della ricerca scientifica extrauniversitaria all'estero, in Riv. intern. di scienze soc., Milano, giugno-luglio 1938.
Consiglio di stato (p. 197).
Con r. decr. 21 agosto 1931, n. 1030, le attribuzioni già spettanti al ministro dell'Interno nei riguardi del Consiglio di stato, fra cui particolarmente quelle relative alla nomina, alla carriera e alla cessazione dalla carica dei presidenti, dei consiglieri e di tutto il personale, sono state deferite al capo del governo. A questi il presidente del Consiglio di stato riferisce direttamente sull'andamento dei lavori del Consiglio stesso. L'organico del Consiglio, quale risultava dal testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, è stato modificato con la legge 24 marzo 1932, n. 270. È stato aggiunto un posto di primo referendario ed è stato soppresso quello di segretario generale: le funzioni di quest'ultimo sono conferite per incarico, con decreto del presidente del Consiglio di stato, a un referendario o a un primo referendario o, quando le esigenze del servizio le richiedano, a un consigliere. La legge ha inoltre portato da cinque a sette i segretarî di sezione, distinguendoli in due classi e disciplinandone la nomina e le promozioni.