CONSOLIDAZIONE
. Per l'art. 515 cod. civ. italiano la consolidazione è una causa di estinzione dell'usufrutto che opera quando si riuniscono nella stessa persona le qualità di usufruttuario e di proprietario. È uno dei casi di estinzione di diritti per confusione (v.). La diversità di terminologia adottata per l'usufrutto risale al diritto romano, ed è da attribuirsi probabilmente al fatto che l'usufrutto fu in origine considerato come pars dominii, per cui il suo riunirsi con la proprietà poté essere considerato come un rinsaldarsi della parte col tutto. Non è appropriato parlare di consolidazione quando la proprietà si ripristina nella sua pienezza per effetto dell'estinzione dell'usufrutto: sebbene anche il legislatore abbia adoperato l'espressione "si consolida con la proprietà" nell'art. 885 per il caso in cui l'usufrutto si estingue nella persona dell'usufruttuario, il significato tecnico della parola consolidazione, quale è adoperata nell'art. 515, è ancora quello nettamente fissato nelle fonti romane. Le quali parlano di consolidatio nei casi in cui l'usufruttuario acquisti la nuda proprietà per atto inter vivos o mortis causa, o il proprietario acquisti l'usufrutto per cessione che gliene faccia l'usufruttuario; mentre quando l'usufrutto si estingue nelle mani dell'usufruttuario, si parla di revertere o di redire ad proprietatem (Inst., II 4, de usu fructis, 3).