consorzio
Associazione di soggetti economici (persone fisiche, imprese, enti pubblici e cooperative) costituita, liberamente o obbligatoriamente, e legalmente riconosciuta al fine di coordinare e regolamentare le attività di ciascuno di essi. ● Il c. tra imprenditori prevede la redazione di un contratto scritto al fine di costituire un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (artt. 2602-2603 c.c.). Tra questi si distinguono i c. anticoncorrenziali, quelli di coordinamento e infine di servizio. I c. che mirano a disciplinare la concorrenza tra i consorziati hanno validità fino a quando la competizione non sia stata impedita, ristretta o falsata (l. 287/1990).
Il c. bancario presume la volontà di una pluralità di aziende di credito di svolgere una o più operazioni al fine di suddividerne il rischio (per es. il collocamento di titoli o la concessione di fidi particolarmente elevati).
Il c. di collocamento è un organismo atto al coordinamento dell’emissione e/o del collocamento di titoli (azionari e/o obbligazionari) da parte di una pluralità di operatori finanziari. In particolare, funge da consulente circa le modalità e i tempi, da garante dei fondi indipendentemente dall’esito del collocamento, da intermediario con la massima pluralità di potenziali investitori.
Il c. agrario è una società cooperativa a responsabilità limitata a carattere provinciale, costituita da imprenditori agricoli allo scopo di contribuire all’incremento e al miglioramento della produzione agricola, nonché alle iniziative di carattere sociale e culturale nell’interesse degli agricoltori (rientrano fra i suoi compiti la produzione, l’acquisto e la vendita di prodotti, macchine e concimi, nonché la raccolta, la lavorazione e il collocamento dei prodotti del suolo).
Il c. di bonifica è un ente costituito, su proposta del ministero dell’Agricoltura, allo scopo di provvedere all’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica.
Il c. portuale è un ente autonomo costituito, con provvedimento dello Stato, fra enti pubblici e amministrazioni private interessati al funzionamento di un certo porto, di cui assume la gestione e l’esercizio.