CONSORZIO (dal lat. consortium)
Sotto il nome di consorzî amministrativi si comprendono associazioni di vario tipo rivolte a varî fini, costituite fra persone (non soltanto fisiche, ma anche giuridiche) che si trovano riguardo a un dato genere di bisogni e di possibilità in simile condizione, create e organizzate con intervento della autorità statale e da questa tutelate per provvedere nel miglior modo alla soddisfazione del comune interesse. Inaccettabile, pertanto, è l'opinione da taluno espressa riguardo a certi consorzî, che possano considerarsi "associazioni di fondi", in quanto nelle assemblee consorziali prevale la maggioranza degl'interessi rappresentati, anziché la maggioranza dei soggetti interessati, e i contributi hanno natura reale; qualunque sia infatti l'importanza di tali elementi, è evidente che il concetto di associazione, riferibile solamente a organismi operanti, sarebbe deformato, se applicato ad entità inanimate.
I consorzî amministrativi possono considerarsi specie di un genere più ampio, cioè dei consorzî sic et simpliciter, fra i quali si debbono comprendere i consorzî meramente privati, come ad esempio quelli contemplati dal codice civile negli articoli 657 e segg., che, volontarî o coatti, sorgono e operano senza che l'autorità amministrativa vi partecipi o se ne ingerisca e sono retti da poche norme speciali, restando, fuori del campo di queste, soggetti alle regole della comunione e della società; ma veramente l'accomunamento di tali consorzî con i consorzî amministrativi non giova a chiarire l'indole e la struttura di questi ultimi.
Tra gli elementi costitutivi di essi si trova in primo luogo quello della pluralità dei soggetti (soggetti che possono essere o soli privati, purché riuniti ad iniziativa o col concorso dell'amministrazione, o soli enti amministrativi, o privati ed enti insieme). Secondo elemento è quello dell'interesse comune ai varî soggetti. Terzo, quello dello scopo comune. Prima facie può sembrare che basti parlare di scopo comune e sia superfluo aggiungere l'interesse comune, e invero nella genesi dei consorzî diretti alla costruzione o manutenzione d'una sola opera o d'un solo gruppo di opere l'identità dello scopo è sufficiente da sola, nel senso che possono essere spinti ad associarsi anche soggetti aventi interessi diversi, tutti però soddisfacibili mediante l'opera o il gruppo di opere (ad esempio, un canale d'acqua corrente che serva a proprietarî agricoli per irrigazione e ad industriali per alimentazione di vasche di lavaggio o di turbine), ma in altri consorzî aventi fini più generici, o meno ririgorosamente prefissati, o modificabili, soltanto l'interesse comune dei consorziati offre la direttiva necessaria per la determinazione concreta dei fini stessi. Raramente l'interesse è uguale in tutti i consorziati e la sua entità, di regola, serve a graduare gli oneri e specialmente i contributi, nonché il numero dei voti di ciascuno nelle deliberazioni collegiali. Lo scopo, poi, deve attingere quel grado di utilità sociale che giustifichi l'intervento dell'amministrazione pubblica nella costituzione del consorzio e nello svolgimento della sua attività e avere un contenuto prevalentemente materiale.
Quarto elemento è la volontà di associarsi dei varî soggetti per il sodisfacimento dell'interesse comune mercé l'attuazione dello scopo comune: senza questa volontà, invece della formazione di consorzî, può aversi, ove ricorrano gli elementi sopra enunciati, l'organizzazione di semplici concorsi finanziarî. Non è però necessario che si tratti di volontà spontanea, potendo nei consorzî coattivi la volontà dei consorziati determinarsi per effetto di un obbligo legale, nei congrui casi fatto valere dall'autorità amministrativa con specifiche disposizioni. Quinto elemento è quello della destinazione da parte dei consorziati alle finalità del consorzio, dei mezzi necessarî per conseguirle e soprattutto, quando anche non esclusivamente, dei contributi pecuniarî. Sesto elemento, infine, è l'intervento dell'amministrazione pubblica nella costituzione del consorzio o nello svolgimento della sua attività, con assunzione di iniziative, formazione di organi, prestazioni agevolatrici, tutela, ecc. A questi elementi positivi, occorre poi aggiungerne uno negativo, che cioè, o attraverso la legislazione, o attraverso la consuetudine non sia avvenuta una caratterizzazione particolare delle associazioni, dei collegi, ecc., nei quali gli accennati requisiti ricorrono come di enti di categorie a sé stanti bene individuate nel nome e nello scopo. Il concetto generico di consorzio amministrativo è, invero, un concetto dottrinale che potrebbe essere esteso anche ad enti che, pur avendo i requisiti avanti enunciati, vengono dal diritto positivo denominati altrimenti, ma se si vuole agevolare l'intelligenza e l'applicazione di tale diritto, non conviene affatto trascurare le differenze di terminologia e di qualificazione che in esso si trovano, tanto più quando abbiano piena giustificazione storica e politica. Così, se pur tutti i requisiti positivi suindicati potessero ritrovarvisi, non dovrebbero comprendersi fra i consorzî, come taluno ha fatto, i collegi e gli ordini professionali (di avvocati, procuratori, notari, medici, farmacisti, veterinarî, ragionieri, ingegneri, ecc.), né dovrebbero comprendervisi le associazioni sindacali costituite in base alla legge 3 aprile 1926, n. 563 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. Si tratta, invero, di enti che, per i modi nei quali sono sorti, per la funzione sociale che esplicano, per l'importanza politica, ecc., ben si distinguono dalla massima parte dei consorzî amministrativi e di questi, né nella legge, né nell'uso portano il nome: lo sforzarsi a ridurli alla categoria dei consorzî è dunque un virtuosismo teorico più atto a confondere che a chiarire le idee in materia tutt'altro che semplice.
Dei consorzî amministrativi, una parte è dotata di personalità giuridica, mentre l'altra ne è sfornita. Nella legislazione più recente si nota la tendenza a dichiarare che questa o quella categoria di consorzî gode della personalità e così molte delle antiche dispute svoltesi in dottrina intorno all'esistenza o meno della medesima, talora rese gravi da disposizioni vaghe o equivoche, sono venute a cessare. Di solito le leggi parlano di personalità giuridica, senza precisare se di solo diritto privato o anche di diritto pubblico, ma in generale l'attribuzione della personalità deve considerarsi riferibile anche al campo di questa seconda specie di diritto, perché è logico ritenere che si sia voluto creare un nuovo soggetto giuridico, non tanto per lo svolgimento dell'attività strumentale e ȧccessoria del consorzio, quanto per ciò che direttamente attiene al raggiungimento del fine sociale che il consorzio si è proposto. Il generico conferimento della personalità fatto dal legislatore a tutta una categoria di consorzî significa che da esso si riconosce negli scopi dei medesimi il carattere della pubblica utilità, e questo, insieme con la collaborazione cne l'amministrazione statale presta al loro conseguimento mediante svariate forme d'ingerenza nella costituzione, organizzazione ed azione consorziale, induce ad ammettere l'indole pubblica della personalità. Pertanto i consorzî amministrativi dotati di personalità giuridica, essendo rivolti a fini pubblici e operando nell'ambito della pubblica amministrazione, si delineano essi stessi come soggetti di questa in figura di enti autarchici istituzionali. Tale figura non è diversa quando si tratti di consorzî costituiti fra soli enti territoriali in particolare comuni o provincie, o comuni e provincie, sebbene non manchi chi sostiene che i medesimi abbiano la natura stessa dei soggetti che li compongono, cioè quella di enti territoriali.
Data la grande varietà dei consorzî, s'intende come gli scrittori si siano sforzati di tracciare in essa una linea di orientamento mediante una o più classificazioni. Alcune di queste sono alquanto incerte e scarsamente significative, come la distinzione fra consorzî proprî e improprî che il Giorgi, e altri sulle sue tracce, fondano sul criterio della maggiore o minore importanza dell'interesse pubblico e della più o meno larga misura dell'intervento dell'amministrazione; le migliori, però, si riferiscono ad elementi precisi e obiettivi, come la qualità dei soggetti consorziati, la personalità giuridica, il modo di formazione e lo scopo. Circa la qualità dei soggetti possono aversi consorzî fra soli privati, fra enti territoriali e privati, fra enti istituzionali e privati, fra enti territoriali, istituzionali e privati, fra soli enti territoriali e istituzionali, fra soli enti territoriali e fra soli enti istituzionali. Circa la personalità giuridica si delineano le due categorie dei consorzî che ne sono dotati e di quelli che ne sono sforniti. Circa il modo di formazione si distinguono principalmente consorzî volontarî e coattivi, avvertendo che alcuni sono volontarî, per quanto concerne l'originaria costituzione, ma sono coattivi per quanto riguarda la partecipazione ad essi, una volta costituiti, di tutti coloro che abbiano interesse analogo a quello dei soggetti costitutori. Circa lo scopo si debbono distinguere consorzî per la costruzione e manutenzione di opere pubbliche e corsorzî per l'impianto e l'esercizio di servizî pubblici; altre distinzioni si coordinano strettamente con quelle relative alla qualità dei soggetti e altre infine sembrano confondersi con enumerazioni di gruppi o di specie.
La costituzione, l'organizzazione e i modi di svolgimento dell'attività dei consorzî risultano dagli atti o convenzioni che vi dànno origine, dagli statuti, cioè da complessi di norme regolatrici deliberati e approvati dall'autorità statale (che si considerano come fonti di diritto amministrativo), e in certi casi anche da regolamenti destinati ad agevolare l'applicazione delle norme statutarie e a disciplinare una parte del potere discrezionale da queste lasciato agli organi consortili. Tali organi sono di solito l'assemblea, organo deliberativo costituito da tutti i partecipanti o dai loro delegati, che dispongono di un numero di voti proporzionale all'entità dell'interesse e alla misura del contributo; il consiglio o comitato, organo preparatorio ed esecutivo; il presidente del consorzio, organo rappresentativo ed esecutivo; gli impiegati e salariati.
Le cause di estinzione dei consorzî amministrativi sono molto varie e la considerazione analitica di esse non ha utilità se non fatta in relazione alle diverse specie di consorzî: all'infuori di questo riferimento che esige indagini analitiche, può accennarsi in via di esempio alla scadenza del termine prefisso alla durata del consorzio, allo scioglimento per deliberazione consortile, di regola soggetta ad approvazione della competente autorità statale, alla soppressione da parte di questa autorità, ecc. All'estinzione segue la liquidazione dell'attivo e del passivo, sia nei rapporti fra i soggetti consorziati, sia nei rapporti con i terzi, liquidazione compiuta di solito da speciali organi (commissarî, commissioni) nominati o dagli organi consorziali, prima dell'estinzione del consorzio, o dall'autorità statale.
Bibl.: R. Porrini, I consorzi amministrativi di opere pubbliche, Firenze 1894; G. Solari, I consorzi amministrativi nella dottrina e nella legislazione italiana, Torino 1903; U. Forti, Gli statuti degli enti autonomi, Napoli 1905; S. Trentin, Della natura giuridica dei consorzi amministrativi di bonifica nella legislazione italiana, Roma 1907; A. Abisso, I consorzi amministrativi per opere pubbliche, Roma 1917; M. Delle Donne, I consorzi amministrativi, Torino 1919; G. Salemi, La teoria generale dei consorzi amministrativi nel diritto italiano, Roma 1920; U. Borsi, Le funzioni del comune italiano, in Trattato di dir. ammin. italiano, diretto da V. E. Orlando, Milano 1897 segg., II, parte 2ª; id., La personalità giuridica delle frazioni e dei consorzi comunali nell'odierno diritto, in Foro ammin., IV, 1930.
Varie specie di consorzî.
Per dare alla materia un ordine pratico (e prescindendo da una classificazione sistematica) raggrupperemo le varie specie di consorzî a seconda delle singole branche dell'attività amministrativa; seguendo cioè l'ordine delle amministrazioni centrali cui compete l'attività stessa, o cui competono i relativi controlli. Ben inteso, i cenni che seguono sono limitati ai consorzî più frequenti o più notevoli.
Amministrazione dell'interno (ed enti locali da essa vigilati). - Consorzî per l'ufficio, il personale e i servizi generali del comune. - È questo uno dei tipi più antichi di consorzî, previsto dall'art. 10 del testo unico delle leggi comunali e provinciali del 1865 (art. 117 T. U. 1915), dall'art. 69 del regolamento comunale e provinciale del 1911, dagli articoli 10-20 del r. decr. legisl. 30 dicembre 1923, n. 2839, ecc. Assai frequente in particolare è il consorzio fra più comuni miranti a servirsi di un solo segretario comunale; tale consorzio è possibile pur dopo la recente riforma che ha attribuito al detto segretario la qualifica di funzionario dello stato (cfr. art. 3 comma 20 decr. legisl. 17 agosto 1928, n. 1953).
Consorzî fra opere pie. - Dato il rilevantissimo numero di tali istituzioni, spesso fornite di mezzi inadeguati, il legislatore da lungo tempo ha, con molteplici mezzi, e in particolare con la costituzione di consorzî, incoraggiato e sospinto l'unificazione o il coordinamento delle istituzioni stesse. A parte, dunque, le norme anteriori (art. 1, lett. b della legge 18 luglio 1904, n. 390, e articoli 29-32 del relativo regol. 1° gennaio 1905, n. 12), conviene far menzione degli articoli 27 e 30 del r. decr. legisl. 30 dicembre 1923, n. 2841, con cui si autorizza la costituzione, anche di ufficio, di consorzî fra opere pie, sia per provvedere a una comune erogazione delle rendite, sia per fondare nuovi istituti (ricoveri, ospedali), sia per ridurre le spese di personale e di locali d'ufficio e si autorizza inoltre la costituzione, anche d'ufficio, di federazioni di opere pie.
Circa i consorzî di opere pie va richiamato anche l'art. 29 commi 30 e ultimo del testo unico sul Consiglio di stato 26 giugno 1924, n. 1054.
Consorzî sanitarî. - L'art. 44 del r. decr. legisl. 30 dicembre 1923, n. 2889, dispone che la costituzione dei consorzî sanitarî (talvolta volontarî, talaltra obbligatorî) e il funzionamento di essi sono regolati dalle norme sancite nella legge comunale e provinciale per i consorzî pubblici in genere (debbono quindi tenersi presenti le norme del r. decr. 30 dicembre 1923, n. 2839, articoli 10 a 20). Inoltre gli articoli 3 e 25 del testo unico delle leggi sanitarie (1° agosto 1907, n. 636) prevedono i consorzî intercomunali per l'assistenza medica, chirurgica, ostetrica, zooiatrica, ecc.; l'art. 195 i consorzi per la costruzione di cimiteri, l'art. 13 della legge 22 maggio 1913, n. 468, i consorzî per le condotte farmaceutiche, ecc.
Consorzî per acquedotti. - Sono previsti dalla legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 6, completata e chiarita dal decr. legge 28 gennaio 1917, n. 190. Norme speciali vigono per la Basilicata (legge 9 luglio 1918 n. 645) e per taluni acquedotti di maggior importanza, così per l'acquedotto pugliese (legge 1° luglio 1904, n. 387, ecc.), per quello del Monferrato (decr. legge 28 agosto 1930, n. 1345), ecc.
Consorzî provinciali antitubercolari. - Sono stati istituiti obbligatoriamente in tutto il regno dalla legge 23 giugno 1927, n. 1276. Ne fanno parte la provincia, tutti i comuni di essa e gli enti che esercitino in tutto o in parte azione antitubercolare (es. ospedali con reparti speciali per tubercolotici); sono amministrati dall'assemblea dei rappresentanti e da una giunta esecutiva, entrambe presiedute dal preside della provincia. I consorzî provvedono alla propaganda e alla profilassi antitubercolare, specialmente mediante dispensarî e ricoveri in adatti istituti; a tal fine sugli enti consorziati è imposto un contributo in ragione della popolazione ovvero delle rendite patrimoniali.
Amministrazionf finanziaria. - Consorzî esattoriali. - Sono previsti dall'art. 2 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e dall'art. 1 del relativo regolamento 15 settembre 1923, n. 2090. Sono volontarî o coattivi; e dopo il principio generale introdotto con l'art. 10 del r. decr. legisl. 30 dicembre 1923, n. 2839, è da ritenere che anche essi siano dotati di personalità giuridica.
Educazione nazionale. - Sono assai frequenti i consorzî aventi per scopo la pubblica istruzione, in particolare quella superiore. Meritano menzione anche i consorzî provinciali per l'istruzione media tecnica (obbligatorî in tutte le provincie) di cui debbono far parte lo stato, la provincia, i comuni, il consiglio provinciale dell'economia, le associazioni professionali, gl'istituti di previdenza e risparmio, ecc. (legge 7 gennaio 1929, nn. 7-153). Anche questi consorzi sono persone giuridiche, per espressa dichiarazione della legge relativa.
Lavori pubblici. - Consorzî per opere di difesa idraulica. - Regolati dapprima dagli articoli 105 e segg. della legge sui lavori pubblici del 1865 (all. F) poi del testo unico sulle opere idrauliche (r. decr. 25 luglio 1904, n. 223, articoli 18 e segg.), modificato con la legge 13 luglio 1911, n. 774. Si veda anche il regol. 9 febbraio 1888, n. 5231.
Consorzî per opere portuali, marittime, navigazione interna, ecc. - Poche norme sono contenute in proposito nei testi di legge (testo unico 2 aprile 1885, n. 3095, sui porti, spiagge e fari, e relativo regolamento del 26 settembre 1904 n. 713; testo unico dell'11 luglio 1919, n. 955, sulla navigazione interna, ecc.). Frequente in materia è, più dell'istituto del consorzio, quello del concorso alla spesa o contributo obbligatorio, accollato dalla legge a tutti gli enti interessati.
Consorzî stradali. - Bisogna distinguere, al riguardo, fra strade comunali (o provinciali) e strade vicinali. Quanto alle prime, la legge sui lavori pubblici del 1865, articoli 37 e 39, prevede la costruzione di strade anche mediante consorzî fra comuni (o fra provincie); di tali strade si occupa ancora il regolamento 11 settembre 1870, n. 6021, sulle strade obbligatorie (art. 41 segg.); d'altra parte tali consorzî poco si discostano dalle norme generali. Quanto alle strade vicinali (art. 51 segg. legge del 1865) si deve invece avvertire che, per le strade minori, non occorrendo una rappresentanza e un'attività permanente, gli utenti sono convocati annualmente o, quando occorra, dal podestà (art. 52 legge); e valgono per dette strade i principî sulla società e sulla comunione; per il caso invece che occorra una rappresentanza regolare, la legge dispone (art. 54) che gli utenti possono costituirsi in consorzio (volontario) oppure essere costituiti in consorzio (coattivo). Molte norme particolari su tali consorzî sono contenute nel decr. legge 10 settembre 1918, n. 1446.
Consorzî per derivazioni d'acqua (a scopo industriale, ecc.). - Possono essere prescritti dal Ministero dei lavori pubblici (art. 13 decr. legge 9 ottobre 1919, n. 2161).
Consorzî edilizî. - Un esempio di tali consorzî è dato dal recente decr. legge 3 luglio 1930, n. 976, per l'allargamento della via Roma in Torino, e dal relativo regolamento ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1930.
Agricoltura. - Consorzî d'irrigazione. - Tali importantissimi e frequenti consorzî sono rimasti a lungo nella sfera del diritto privato, e la legge 29 marzo 1873, n. 1387, dichiarò che ad essi si applicava il codice civile (art. 657 segg.) e non la legge sui lavori pubblici. Ma già col testo unico del 2 ottobre 1922, n. 1747, i consorzî di irrigazione assumevano ben altro carattere; si stabiliva, invero, che potessero essere costituiti obbligatoriamente anche contro la volontà di tutti gl'interessati. Sono poi apparsi i decreti 20 maggio 1926, n. 1154 (per l'Italia meridionale) e 13 agosto 1926, n. 1907 (per l'Italia settentrionale e centrale), che hanno temperato l'anzidetto eccessivo criterio di coattività, subordinando la costituzione del consorzio all'assenso di un certo numero d'interessati e hanno per contro, opportunamente, accentuato il carattere pubblicistico dei consorzî, regolandone minutamente l'attività, e la vigilanza e tutela che su di essi esercita lo stato. Sui consorzî d'irrigazione vedi ancora il regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733.
Consorzî di bonifica. - Prescindendo dalle leggi anteriori (1882 e 1918) la materia delle bonifiche è ora regolata principalmente dal testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256. Le bonifiche sono di 1ª categoria se presentano importanza e interesse igienico più sociale che particolare, sono di 2ª categoria in caso contrario. Gli articoli 56 e 101 del detto testo unico regolano minutamente i consorzî di bonifica con norme varie a seconda che si tratti di consorzî di 1ª o 2ª categoria; vi sono norme speciali, poi, per varî tipi di consorzî (di esecuzione, di contribuenza, di manutenzione). Ulteriori e più efficaci norme sono poi state emanate per assicurare la bonifica integrale (legge 24 dic. 1928, n. 3134, r. decr. 20 luglio 1929, n. 1530) rendendo più affine il trattamento delle varie specie di consorzî, sia di 1ª sia di 2ª categoria. Si noti, infine, che i direttori o segretarî dei consorzî, sia di bonifica, sia idraulici, debbono essere forniti di determinati titoli di studio (decr. legge 27 ottobre 1927, n. 2312).
Consorzî per trasformazioni fondiarie. - Regolati dai decr. legge 18 maggio 1924, n. 753, e 29 novembre 1925, n. 2464.
Consorzî agrarî. - Ci limitiamo a ricordare quelli antifillosserici (testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, il cui titolo 20 contiene minute norme sui consorzî), quelli per le malattie delle piante (legge 26 giugno 1923 n. 888), quelli contro le arvicole (decreti 28 giugno e 2 settembre 1916), quelli per la produzione e distribuzione di sementi selezionate 21 (decr. legge 29 luglio 1925, n. 1314), quelli per la motoaratura (decr. legge 29 luglio 1925, n. 1315), quelli zootecnici (decreti 21 novembre 1918, n. 1746, 8 maggio 1919, n. 862, legge 29 giugno 1929, n. 1366), ecc.
Consorzî idroforestali. - Il testo unico 30 dicembre 1923, n. 3267 (articoli 59 e 79-85) e il regolamento 16 maggio 1926, n. 1126 (art. 84 segg.) prevedono due specie di consorzî: per la sistemazione di bacini montani, e per i rimboschimenti; sia nell'uno sia nell'altro caso però il consorzio coattivo può essere imposto dall'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 659 cod. civ., e non da quella amministrativa (v. al riguardo, l'art. 84 del citato regolamento). I consorzî idroforestali pertanto sono, almeno prevalentemente, d'indole privatistica e non hanno seguito l'evoluzione generale del nostro sistema giuridico, che quasi tutti i consorzî ha inquadrato nel sistema del diritto pubblico; tuttavia, è da rilevare che anche ai consorzî idroforestali, che abbiano una certa importanza (art. 82 testo unico), può essere accordata con decreto reale la facoltà di riscuotere i contributi con privilegi fiscali.
Comunicazioni. - Consorzî per la costruzione o l'esercizio di ferrovie o tramvie. - Meritano menzione al riguardo, gli articoli 10-14. e 252 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, per la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate principali e secondarie. Si tratta, qui, di consorzî essenzialmente volontarî, di cui però è certo il carattere pubblicistico.
Corporazioni (industria, commercio, lavoro). - Consorzî di credito. Quelli per le opere pubbliche (legge 2 settembre 1919, n. 1267); per il terremoto calabro-siculo (testo unico 19 agosto 1917, n. 1339); per sovvenzioni ai danneggiati del Vesuvio (legge 19 luglio 1906, n. 390), ecc.
Consorzî fira cooperative. - La legge 25 giugno 1909, n. 422, diede loro una forma ibrida, stabilendo che venissero creati per atto amministrativo, ma che fossero assoggettati al codice di commercio.
Consorzî minerarî. - Per l'esecuzione e la manutenzione di opere necessarie al fine di coltivare miniere, cave o torbiere, possono essere costituiti consorzî, sia obbligatorî (per decreto ministeriale) sia volontarî; gli uni e gli altri possono essere autorizzati a riscuotere i contributi con privilegi e con le forme fiscali, giovandosi dell'opera dell'esattore delle imposte (articoli 47 e 48 testo unico 29 luglio 1927, n. 1443). Inoltre possono essere creati consorzî (coattivi) allorché occorra assoggettare due o più miniere a gestione unica per renderne possibile o più conveniente la coltivazione (art. 50 testo unico suddetto). Dopo tali norme del 1927, pare fuori dubbio che i consorzî minerarî siano enti di diritto pubblico: ciò non pertanto si ritiene che non possa essere istituito obbligatoriamente il consorzio se alla creazìone non sia favorevole la maggioranza degli interessati; in altre parole, si ritiene applicabile, per analogia, l'art. 659 del codice civile.
Si devono ricordare inoltre i consorzî di approvvigionamento, che ebbero largo sviluppo in tempo di guerra per fronteggiare, per quanto era possibile, le difficoltà annonarie. Sebbene si tratti di enti e di norme di puro interesse storico, è utile ricordare che con decr. 20 dicembre 1914, n. 1374, vennero riconosciuti ed eretti in ente morale i consorzî provinciali cosiddetti granarî istituiti fra provincie, comuni e camere di commercio; i consorzî stessi furono poi creati in tutte le provincie (decr. 22 agosto 1915, n. 1262); da ultimo essi svilupparono la propria attività e assunsero il nome di "Consorzî di approvvigionamento" (decreto 18 aprile 1918, n. 425). A lato di questi, esistettero moltissimi altri consorzî (alcuni, detti enti autonomi di consumo; altri, per l'approvvigionamento dei carboni, delle ortaglie, dei latticinî, del caffè, ecc.). Essi avevano natura giuridica pubblicistica, e non commerciale.
Bibl.: C. Melograni, Legislazione sui lavori pubblici, Napoli 1920; Boerio, Consorzî stradali, in Rivista Enti locali, 1929; G. Rizzo, Manuale per i consorzî e le opere d'irrigazione, Napoli 1927; Berio, La riforma della legislazione mineraria, Milano 1928; S. De Cristofaro, Consorzî provinciali di approvvigionamento, in Rivista di diritto pubblico, 1918.