consumatore
La tutela del consumatore
La libertà di scelta è una delle principali caratteristiche di un’economia di mercato, perché consente al sistema dei prezzi di operare al fine di remunerare i produttori dei beni e dei servizi in funzione del benessere che gli individui traggono da quanto acquistano (in assenza di fallimenti del mercato). Tuttavia il consumatore (➔ anche cliente), per poter svolgere al meglio questa funzione di indirizzo e di guida, deve essere sufficientemente informato sulle caratteristiche qualitative dei beni e dei servizi che acquista, così che la sua sia una scelta consapevole. La politica di tutela del consumatore ha sviluppato una serie di strumenti di indirizzo e regolazione intesi a presidiare gli interessi dell’acquirente o dell’utilizzatore di beni e servizi nella sua interazione con gli altri operatori sul mercato.
Duplice è la ratio di una regolazione del rapporto di consumo: per un verso, si ritiene necessario salvaguardare la capacità del consumatore di orientare liberamente i propri comportamenti economici, pur in presenza di un deficit informativo rispetto alla propria controparte imprenditoriale; per un altro verso, occorre garantire l’equilibrio del rapporto contrattuale, al fine di evitare che l’impresa sfrutti indebitamente il proprio preponderante potere negoziale nei confronti dei consumatori.
Nell’esperienza italiana, l’affermarsi della nozione di consumatore quale titolare di un corpus di diritti è un fenomeno relativamente recente, conseguente alla trasposizione nell’ordinamento interno di iniziative legislative intraprese a livello comunitario a partire dalla metà degli anni 1970. L’adozione di misure di tutela dei consumatori, infatti, risulta funzionale al perseguimento degli obiettivi principali del Trattato di Roma, con particolare riguardo alla realizzazione del mercato interno. Con il Trattato di Maastricht, la protezione dei consumatori è esplicitamente divenuta una delle politiche dell’Unione Europea. A seguito di alcune iniziali oscillazioni, il perno della tutela approntata dall’ordinamento giuridico è di solito individuato dalla legislazione di matrice comunitaria nella persona fisica del consumatore, ossia di un soggetto che acquista beni e servizi per scopi estranei all’attività di impresa da lui eventualmente svolta. In ambito dottrinario, non si è mancato di rilevare l’ambiguità di questa categoria giuridica, osservando da un lato che lo squilibrio informativo su cui si fondano le scelte regolatorie non può presumersi senz’altro esistente, dall’altro che le medesime esigenze di tutela potrebbero sussistere rispetto ad altri soggetti, quali per es. piccole imprese, che si trovino nella stessa condizione dei consumatori. La varietà delle situazioni giuridiche soggettive che possono venire in rilievo e la tendenziale eterogeneità delle tipologie di intervento adottate rendono particolarmente ardua una compiuta sistemazione teorica della materia della protezione dei consumatori, che ne definisca con precisione i confini. A partire dagli anni 1980, sono state adottate disposizioni legislative in materia di responsabilità per i danni derivanti da prodotti difettosi, sicurezza generale dei prodotti, etichettatura, pubblicità ingannevole e comparativa, vendite concluse fuori dai locali commerciali, vendite a distanza, multiproprietà, pacchetti turistici, clausole abusive, garanzie, indicazione del prezzo per unità di misura, credito al consumo e pratiche commerciali scorrette. ● Il rafforzamento e l’ampliamento dei diritti dei consumatori, tuttavia, non sono efficaci in assenza di misure che agevolino la risoluzione delle controversie di consumo e l’accesso alla giustizia da parte dei soggetti che abbiano subito un pregiudizio illecito. Per questa ragione, attraverso numerose iniziative regolamentari si è inteso incoraggiare la diffusione di procedure più agili e meno costose, quali la mediazione e la conciliazione, cui i consumatori possano ricorrere per vedere riconosciute le loro ragioni senza affrontare le spese e le incertezze del processo ordinario. Nella stessa direzione, si segnala l’introduzione nel nostro sistema giuridico dell’azione collettiva risarcitoria (➔ azione collettiva), che consentirà a più consumatori, incisi da una medesima condotta illecita, di ottenerne ristoro nel contesto di una singola azione giudiziaria.
Dal punto di vista della tecnica legislativa, a una fase caratterizzata dalla disorganica sedimentazione di interventi eterogenei, è seguito uno sforzo apprezzabile di razionalizzazione e consolidamento. Nel 1998 è stata adottata la legge quadro recante la disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, da più parti salutata come lo statuto italiano dei consumatori. Il testo riconosce quali diritti fondamentali dei consumatori la tutela della salute, della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi, una adeguata informazione e una corretta pubblicità, l’educazione al consumo, la correttezza, la trasparenza e l’equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, l’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza. Inoltre, la legge quadro ha fornito un impulso decisivo allo sviluppo dell’associazionismo, legittimando le associazioni dei consumatori e degli utenti ad agire giudizialmente per la tutela di interessi collettivi. Da ultimo, la normativa in materia di protezione degli interessi economici dei consumatori è stata consolidata nel codice del consumo, adottato nel 2005. Al coordinamento delle disposizioni regolamentari rilevanti non ha ancora fatto seguito un riordino delle competenze in materia di protezione dei consumatori, per il momento attribuite a una pluralità di autorità amministrative. Questa ripartizione, che pure trova parziale giustificazione nella tendenziale disomogeneità della materia e nell’esigenza di valorizzare competenze di natura settoriale, può ostacolare l’efficacia degli interventi repressivi e creare incertezza per i soggetti regolati. È forse auspicabile, pertanto, che il legislatore intervenga nuovamente, accorpando per quanto possibile le competenze applicative in capo a una sola entità amministrativa e allineando i poteri investigativi e repressivi delle autorità pubbliche competenti.