Consumatori. I contratti del turismo organizzato
Nell’introdurre il codice del turismo, il d.lgs. 23.5.2011, n. 79 ha ridisegnato la disciplina dei contratti di viaggio, riqualificati contratti del turismo organizzato. Oltre ad aver estrapolato tali contratti dal codice del consumo, il legislatore delegato ha cercato di chiarire alcuni dubbi interpretativi sorti intorno alla previgente disciplina, che avevano originato interventi giurisprudenziali, anche della Corte di giustizia dell’Unione europea. È stato disciplinato il recesso nei contratti last minute, è stata prevista l’ipotesi dei servizi turistici disaggregati e le garanzie dei contratti di viaggio sono state estese agli intermediari che non hanno scopo di lucro. La maggiore novità consiste nell’espressa disciplina del danno da vacanza rovinata, che è stato qualificato come danno non patrimoniale, risarcibile solo nei casi d’inadempimento di non scarsa importanza.
Il d.lgs. 23.5.2011, n. 79 ha approvato il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, al cui interno ha provveduto a inserire anche la disciplina dei contratti del turismo organizzato (art. 32 ss. dell’all. 1, d’ora in avanti codice del turismo). Tale disciplina era prima contenuta nel codice del consumo, agli artt. 82-100, che sono stati contestualmente abrogati dal codice del turismo. La scelta, dettata dall’esigenza di offrire una regolamentazione unitaria del fenomeno turistico, introduce tuttavia un ulteriore elemento di disarmonia nel sistema della tutela del consumatore. La principale funzione del codice del consumo, nato per semplificare e coordinare l’intera normativa di settore, anche attraverso un sistema omogeneo di definizioni e strumenti trasversali di tutela, ne esce infatti indebolita1. Il codice del turismo, peraltro, non porta la sua scelta sino alle estreme conseguenze; sia perché la novellata disciplina dei contratti di multiproprietà, in un primo tempo anch’essa attratta dal codice del turismo, rimane all’interno del codice del consumo, sia perché la stessa disciplina dei contratti del turismo organizzato non è dotata di piena autonomia, poiché l’art. 32 c. turismo fa salva la necessità di appoggiarsi, sia nella disciplina del recesso contrattuale, sia «per quanto non previsto nel presente capo», alle disposizioni del codice del consumo. La convinzione che il turista sia un consumatore speciale, manifestata nella relazione illustrativa in adesione a un preciso orientamento dottrinale e giurisprudenziale, non trova dunque compiuta espressione nel diritto positivo. Questo metodo regolativo, connotato dall’intersecarsi di discipline mai completamente esaustive e da conseguenti richiami incrociati ad altri complessi normativi, non facilita il compito dell’interprete e contraddice l’aspirazione alla centralità e alla esaustività delle nuove forme di codificazione2.
La disciplina dei contratti del turismo organizzato presenta alcune novità, che non hanno carattere rivoluzionario, ma che pure appaiono significative e degne di nota. Le differenze tra gli artt. 32 ss. c. turismo e gli abrogati art. 82 ss. c. cons. sono riportabili essenzialmente a tre grandi categorie:
a) vi sono alcune novità lessicali e definitorie, rese necessarie dal nuovo inquadramento della disciplina nel codice del turismo;
b) è stata espressamente disciplinata, all’art. 47, l’ipotesi del danno da vacanza rovinata, figura di creazione giurisprudenziale;
c) sono stati apportati alcuni adeguamenti diretti a chiarire aspetti oscuri della precedente disciplina o poco compatibili con la disciplina internazionale.
2.1 Le definizioni
Le modifiche apportate dal codice del turismo all’apparato definitorio dei contratti del turismo organizzato attengono sia al profilo soggettivo che, in minima parte, a quello oggettivo. Sul piano soggettivo, l’art. 33 c. turismo, amplia anzitutto la definizione di organizzatore di viaggio, il quale è non soltanto colui che direttamente combina gli elementi del pacchetto turistico, ma è anche chi offre al turista la possibilità di realizzare autonomamente e acquistare tale combinazione (cd. contratto di viaggio tailor made). Il legislatore è stato indotto a tale ampliamento dalla consapevolezza che la costruzione della vacanza da parte del consumatore è resa sempre più agevole dall’evoluzione tecnologica e dalla diffusione della rete, ma che non sempre tale costruzione è pienamente libera e autonoma; spesso il ruolo dell’organizzatore è poco visibile, ma è comunque decisivo nell’indirizzare l’acquirente verso la combinazione del pacchetto turistico; la nuova definizione di organizzatore consentirà l’estensione delle tutele assicurate dalla disciplina normativa anche a tale ipotesi e impedirà all’organizzatore di sottrarsi alle connesse responsabilità solo in nome della propria posizione apparentemente defilata3. L’accento posto sulla possibilità che sia il turista a combinare gli elementi del pacchetto rende inoltre più chiaro che la figura del venditore, oggi ribattezzato intermediario, è eventuale. Il contatto diretto tra organizzatore e turista, già contemplato dal previgente art. 83, co. 2, c. cons., è destinato a diventare sempre più frequente. La trasformazione del venditore in intermediario non è solo lessicale, ma si accompagna a una modifica di tipo sostanziale, dovuta alla volontà di aderire maggiormente alle definizioni della normativa internazionale e chiarire alcuni dubbi sorti sotto la previgente disciplina. È infatti intermediario anche colui che vende o si obbliga a procurare i pacchetti turistici, non professionalmente e senza scopo di lucro. Tale novità chiarisce che può essere considerato venditore (rectius, intermediario) di un pacchetto turistico anche l’ente non profit che si assuma la responsabilità della messa a disposizione del pacchetto turistico. Il chiarimento appare opportuno anche per la tendenza, sempre più frequente, all’acquisto dei pacchetti turistici tramite internet, dove gli intermediari non sempre svolgono l’attività relativa ai pacchetti turistici come attività professionale principale, ma si limitano a una messa in contatto dell’organizzatore con il turista4). L’ampiezza della definizione dovrebbe a maggior ragione includere l’intermediario abusivo, che è per definizione non professionale. Il problema sembrava essere stato già risolto in occasione dell’approvazione del codice del consumo, quando l’art. 83 aveva eliminato dalle definizioni ogni riferimento alla necessaria autorizzazione a svolgere l’attività, riferimento invece presente nel d.lgs. 17.3.1995, n. 111. Nell’art. 86, lett. b), c. cons., abrogato, residuava tuttavia un cenno all’autorizzazione, cenno che il codice del turismo non ha eliminato dal nuovo art. 36, lett. b). Va poi osservato che l’ampliamento ai soggetti non professionali e senza scopo di lucro ha riguardato l’intermediario, ma non l’organizzatore del pacchetto turistico. Se dunque l’ente non profit è organizzatore del viaggio, le tutele garantite dalla disciplina dei contratti del turismo organizzato non saranno a disposizione del turista. Di natura puramente lessicale, e dovuta alla nuova collocazione topografica dei contratti del turismo organizzato, sembrerebbe la riqualificazione del consumatore in turista. La relazione illustrativa ne dà tuttavia anche un’ulteriore spiegazione e la coordina con il nuovo art. 47, dedicato al danno da vacanza rovinata. Se si fosse lasciata la definizione di consumatore, la legittimazione a richiedere il danno da vacanza rovinata sarebbe spettata anche all’acquirente di servizi turistici disaggregati. Infine, è da rilevare che in base al co. 2 dell’art. 33 l’organizzatore può vendere pacchetti turistici anche tramite il venditore, figura che quindi sopravvive a questo limitato fine e si affianca all’intermediario. È tuttavia da ritenere che si tratti di un semplice difetto di coordinamento, analogo a quello che contraddistingue gli artt. 34 e 35, dove continua a parlarsi di venditore anziché di intermediario. Sul piano oggettivo, l’art. 34 amplia l’oggetto dei pacchetti turistici, che possono avere ad oggetto anche le crociere turistiche5 e specifica che il concetto di pacchetti turistici comprende anche i servizi disaggregati; il testo non parla più infatti di «prefissata combinazione», ma consente che la combinazione sia «da chiunque ed in qualunque modo realizzata». La dizione viene così a comprendere sia la combinazione operata da un organizzatore o un intermediario diverso da quello che offre i singoli servizi disaggregati, sia quella operata dal consumatore, secondo il citato schema del contratto tailor made.
2.2 Il danno da vacanza rovinata
La principale innovazione apportata dal legislatore del 2011 alla disciplina dei contratti di viaggio è certamente l’espressa previsione della figura del danno da vacanza rovinata. Tale figura era stata elaborata dalla giurisprudenza di merito in una vasta gamma di ipotesi6 e, oltre a trovare un incidentale riconoscimento dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro in sede penale7, aveva avuto l’avallo esplicito della Corte di giustizia dell’UE8. Il nuovo art. 47 c. turismo, recepisce una delle formule più diffuse e lo definisce come il «danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta». Si tratta di una formula che inserisce il danno da vacanza rovinata nella galassia del danno non patrimoniale, ma che lo distingue dagli altri danni alla persona da inadempimento delle prestazioni connesse al pacchetto turistico, che restano risarcibili ex art. 44 c. turismo, secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali. Proprio alla corrispondente norma del codice del consumo (art. 94) e all’implicito rinvio all’art. 13 della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (Bruxelles, 23.4.1970), secondo cui l’organizzatore risponde di qualunque pregiudizio arrecato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento dei suoi obblighi di organizzazione, aveva invece fatto riferimento la giurisprudenza di merito per giustificare il risarcimento di un danno non patrimoniale non espressamente previsto dalla legge e dunque teoricamente irrisarcibile alla luce del disposto dell’art. 2059 c.c. L’art. 47 àncora la risarcibilità al presupposto della non scarsa importanza dell’inadempimento o della inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. Il co. 2 prevede poi l’estensione al diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata dei termini prescrizionali, già previsti per le altre tipologie di danno previste in materia di contratti del turismo organizzato (artt. 44 e 45).
2.3 Le altre novità
Le altre novità apportate alla disciplina dei contratti del turismo organizzato sono di minor rilievo. L’art. 32, co. 2, opera un rinvio agli artt. 64-67 c. cons. e specifica che in tali casi il professionista è obbligato a comunicare per iscritto l’esclusione del diritto di recesso. In mancanza, la disciplina del recesso si applica integralmente. La relazione illustrativa spiega che la ragione di tale intervento è da ricercare nella vexata quaestio dell’applicabilità delle norme sul diritto di recesso ai contratti di viaggio cd. last minute, ossia ai contratti relativi ai viaggi e al tempo libero che il professionista si impegna a fornire ad una data determinata o in un periodo prestabilito. Il pentimento del consumatore non appare infatti compatibile con i tempi strettissimi del viaggio last minute e con le condizioni particolarmente favorevoli solitamente offerte. Sennonché, il codice del consumo prevedeva espressamente tale esclusione per i soli contratti negoziati a distanza (art. 55), ma non per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali9. La nuova previsione dovrebbe aver colmato tale lacuna, ma non sembra aver chiarito definitivamente tutti i dubbi interpretativi. L’art. 35, co. 2, aggiunge un requisito di forma, imponendo al venditore, che si obbliga a procurare a terzi un servizio turistico disaggregato, di fornire al turista i documenti relativi al servizio con la sua firma anche elettronica. Rispetto al previgente art. 86, il nuovo art. 36 aggiunge tra gli elementi necessari del contratto la menzione del nome dell’eventuale vettore aereo e della sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell’UE, mentre espunge il riferimento ai presupposti di operatività del Fondo di garanzia. L’art. 40 sull’opuscolo informativo impone di aggiungervi ogni riferimento alla copertura assicurativa e parifica all’opuscolo cartaceo le informazioni fornite su supporto elettronico o per via telematica. Nell’art. 45 sono state apportate modifiche tese a ridurre gli spazi a disposizione delle parti contraenti per limitare i danni diversi da quelli alla persona. L’art. 49, co. 3, espressamente stabilisce che in caso di mancanze nell’esecuzione del contratto, il turista che non presenti reclamo può vedersi ridotto il danno in base al generale principio del dovere di mitigazione del danno ex art. 1227 c.c.
Non tutte le buone intenzioni del legislatore delegato, di cui la relazione illustrativa dà puntuale resoconto, sembrano aver raggiunto pienamente lo scopo prefissato.
3.1 Il recesso dai contratti del turismo organizzato
In primo luogo, va affrontata la questione dell’esclusione del diritto di recesso per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali. Come detto, l’intenzione era quella di colmare una lacuna del codice del consumo, che, a proposito dei contratti last minute, lo esclude espressamente soltanto per i contratti negoziati a distanza, ma non anche per quelli negoziati fuori dai locali commerciali. La soluzione adottata non appare tuttavia pienamente convincente, perché l’esclusione della disciplina del recesso per i contratti di viaggio non è stata introdotta con formula piana ed espressa, analoga a quella dettata dall’art. 55 c. cons. Il legislatore delegato pretende che la si desuma dal fatto che l’art. 32, co. 2, impone al professionista di comunicarla per iscritto. In altri termini, se al professionista è imposto un onere formale per escludere il recesso, ciò vuol dire che tale esclusione è possibile. Tale formulazione presenta tuttavia una duplice incongruenza. La prima è che la prescrizione di forma riguarda la comunicazione dell’esclusione del diritto di recesso in relazione a qualsiasi contratto del turismo organizzato, anche concluso in epoca molto precedente alla data di partenza e non solo last minute. Nella rete di protezione del consumatore che acquista servizi turistici fuori dai locali commerciali viene così praticata un’apertura molto ampia, poiché al professionista sarà sufficiente comunicare per iscritto che il recesso è escluso per privare il turistaconsumatore del più caratteristico dei rimedi contro le vendite aggressive. E in apparenza l’estensione indiscriminata riguarda anche i contratti del viaggio organizzato negoziati a distanza, che costituiscono ormai una quota rilevante della contrattazione di viaggio e per i quali pure l’art. 55 c. cons. continua a limitare l’esclusione del recesso a ipotesi ben determinate. Il secondo nodo è costituito dal fatto che l’applicabilità della disciplina del recesso, contenuta negli artt. 64-67 c. cons., è in ogni caso imposta quando la comunicazione «in merito all’inesistenza del diritto di recesso» sia stata del tutto omessa, non quando sia stata fatta in forma orale. E dal momento che la forma scritta per la comunicazione non è prevista dalla legge né a pena di nullità, né ad probationem, l’organizzatore di viaggi sarà sempre ammesso a provare per testimoni o con presunzioni semplici di aver comunicato verbalmente al consumatore l’inesistenza del diritto di recesso.
3.2 Questioni aperte in tema di danno da vacanza rovinata
Secondo la relazione illustrativa, la disciplina del danno da vacanza rovinata costituisce un notevole passo avanti sul terreno della certezza del diritto per gli organizzatori di viaggio. L’art. 47 fa dipendere la risarcibilità del danno da vacanza rovinata dal fatto che l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni facenti parte del pacchetto turistico sia di non scarsa importanza, nel senso e secondo la giurisprudenza formatisi intorno all’art. 1455 c.c. Come sottolinea la relazione, in tal modo la norma partecipa consapevolmente della tendenza, inaugurata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con le sentenze di San Martino dell’11.11.2008, a circoscrivere lo spazio di operatività del danno non patrimoniale e a evitare la risarcibilità dei danni bagattellari10. La norma tuttavia non permette di fugare tutti i dubbi sorti sotto la previgente disciplina e altri ne aggiunge. L’aver legato espressamente la risarcibilità del danno da vacanza rovinata alla gravità dell’inadempimento è scelta comprensibile e rientra pienamente nella discrezionalità del legislatore, ma non costituisce garanzia contro i risarcimenti sproporzionati. Non solo perché la non scarsa importanza dell’inadempimento è comunque clausola elastica, suscettibile di essere dilatata in relazione alle esigenze del caso concreto11, ma soprattutto perché l’introduzione di un filtro fondato sulla gravità autorizzerà i giudici a instaurare una relazione di proporzionalità diretta tra risarcibilità ed entità del risarcimento. Nell’esercizio dei loro poteri equitativi di quantificazione del danno non patrimoniale, essi sapranno compensare il giro di vite relativo all’an con un allargamento delle maglie del quantum, in un settore dove finora i risarcimenti erano stati complessivamente contenuti e la casistica non sembrava aver conosciuto la bizzarria che aveva contraddistinto altre voci di danno12. Oltre a questa riflessione sulla effettiva capacità del nuovo art. 47 di contenere i danni non seri, vanno poi segnalate due imprecisioni tecniche che hanno accompagnato la regolamentazione della nuova figura. La prima riguarda l’art. 42, co. 2, che corrisponde al previgente art. 92, co. 2, c. cons., vale a dire alla norma cui solitamente veniva ancorato il danno da vacanza rovinata. Tale disposizione è rimasta integra e continua a prevedere che il turista, in caso di suo recesso dal contratto per modifiche contrattuali unilaterali o di cancellazione del pacchetto turistico, possa chiedere il risarcimento «di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto». Tale norma non sembra pienamente coerente con l’art. 47, poiché la cancellazione del viaggio può provocare un disagio molto meno grave di quello dipendente da un disservizio lieve verificatosi nel corso della vacanza; eppure, in tal caso, il turista otterrà ogni risarcimento senza neppure l’onere di allegare che il danno ha avuto ripercussioni nella sua sfera personale riconducibili alla formula dell’art. 47. Sarà allora compito della giurisprudenza ricondurre a unità il sistema ed evitare che la tipizzazione di due forme di grave inadempimento, quali sono quelle descritte nel co. 1 dell’art. 42, possa portare a distorsioni e ingiustizie in sede di qualificazione e quantificazione del danno. La seconda anomalia concerne il rinvio ai termini di prescrizione di cui agli artt. 44 e 45, che sono diversi e riguardano due ipotesi incompatibili. L’art. 45 è infatti dedicato alla responsabilità per danni diversi da quelli alla persona; il danno da vacanza rovinata è invece pacificamente da ricondurre al danno non patrimoniale e dunque dovrebbe essere attratto dall’art. 44 e dal suo più lungo termine di prescrizione.
1 Prefigurava le difficoltà del tentativo di semplificazione del codice del consumo, Gentili, Codice del consumo ed esprit de géométrie, in Contratti, 2006, 159.
2 In tema v. De Cristofaro, Codice del consumo, in Enc. giur., 2008; Rolli, Il «codice» e i «codici» nella moderna esperienza giuridica: il modello del codice del consumo, in Contr. e impr., 2007, 1496; Gentili, Codice del consumo ed esprit de géométrie, cit.; Rossi Carleo, La codificazione di settore: il codice del consumo, in Rass. dir. civ., 2005, 879.
3 V. già C. giust. CE, 30.4.2002, causa n. C-400/00, in Foro it., 2002, IV, 329.
4 Per il caso in cui il viaggio organizzato era stato offerto da un giornale quotidiano a vantaggio dei propri abbonati v. C. giust. CE, 15.6.1999, causa C- 140/97, in Foro it., 1999, IV, 299.
5Dottrina e giurisprudenza erano peraltro già arrivate a tale conclusione: v. Trib. Torino, 20.7.2006, in Dir. turismo, 2007, 263; Trib. Napoli, 26.2.2003, in Giurisprudenza napoletana, 2003, 172; Brignardello, Contratto di crociera e tutela del turista, in Dir. turismo, 2005, 127.
6 V. ex variis, Trib. Cagliari, 30.10.2008, in Riv. giur. sarda, 2010, 89; Trib. Torino, 3.2.2008, in Foro pad., 2008, I, 169; Trib. Marsala, 14.4.2007, in Foro it., 2007, I, 2606; Trib. Milano, 28.9.2006, in Foro it., 2008, I, 663.
7 Cass. pen, 18.3.2010, n. 19523, B.A., in Foro it., 2011, II, 35.
8 C. giust. CE, 12.3.2002, causa C- 168/00, in Foro it., 2002, IV, 329, nota come sentenza Leitner.
9 V. Tassoni, sub art. 82, in Codice del consumo, a cura di Cuffaro, II ed., Milano, 2006, 467.
10 V. la capostipite Cass., S.U., 11.11.2008, n. 26972, in Nuova giur. civ. comm., 2009, I, 102; la necessità di adeguare la figura del danno da vacanza rovinata al nuovo assetto delineato dalle Sezioni Unite, era stata sostenuta in dottrina da Rossello, Il «danno da vacanza rovinata » dopo le sezioni unite del 2008 sul nuovo statuto del danno non patrimoniale, in Nuova giur. civ. comm., 2009, II, 488.
11 La citata sentenza Leitner della Corte di giustizia espressamente riconnette, al § 22, la risarcibilità del danno non patrimoniale all’importanza particolare che il mancato godimento della vacanza riveste per i consumatori; l’importanza dell’inadempimento rifluirà così sull’importanza del viaggio e del danno. Per l’individuazione dei criteri, soggettivo e oggettivo, per valutare la gravità ex art. 1455 c.c., v. Cass. 28.3.2006, n. 7083.
12 Lo notava già Zeno Zencovich, Il danno da vacanza rovinata: questioni teoriche e prassi applicative, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 879.