contante
Insieme di tutte le monete e le banconote legalmente in circolazione (circolante). Il c. (ingl. cash) viene utilizzato per il pagamento o la riscossione di una determinata somma. Immediatamente spendibile, il c. deve essere universalmente accettato nel territorio di riferimento. Nell’uso commerciale, si definisce vendita a c. o a pronti quella che consente al compratore, per il pagamento del prezzo, un termine variabile, fino a 15 oppure 30 giorni dalla data della fattura o dell’invio dei documenti, a seconda degli usi locali. Nei contratti di acquisto o di vendita di titoli a c., invece, la liquidazione non va oltre le 24 ore, o al massimo le 48, dalla stipulazione del contratto. Il c. è il mezzo di pagamento preferito per le attività di riciclaggio di denaro e per il suo reinvestimento in attività illecite. Proprio per questo motivo, la normativa antiriciclaggio vigente in Italia (art. 12, d. legisl. 201/2011) vieta il trasferimento tra soggetti diversi di denaro c., quando il valore dell’operazione sia complessivamente pari o superiore a 1000 euro. Ciò significa che i c. possono essere usati solo fino all’importo di 999,99 euro. Se si supera tale cifra, il pagamento deve avvenire con assegno, bonifico o carta di credito, ovvero il trasferimento può essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane. Il divieto di utilizzare c. oltre un determinato importo è quindi volto a limitarne il più possibile la circolazione.