contraffazione
Azione e modo di contraffare imitando (per es. c. dei gesti, della voce), o falsificando (per es. monete nazionali ed estere, un documento), o spacciando per genuini prodotti similari di minor valore intrinseco e commerciale (per es., nel settore alimentare, mettendo in vendita olio di semi in luogo di olio d’oliva). Si dice contraffatto anche un oggetto, un’opera o un prodotto imitato e spacciato per originale. ● Nel diritto, la creazione di una cosa che imiti sufficientemente un’altra è una forma di falsità. Si differenzia dall’alterazione, nella quale si realizza una modificazione della cosa originale in modo da farla apparire diversa. La c. di quegli oggetti, la cui sincerità è tutelata dall’ordinamento giuridico, concreta reato diverso a seconda della diversità del grado di tutela che il legislatore accorda all’oggetto stesso. È punita la c. di monete nazionali ed estere; di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte e valori; di biglietti di pubbliche imprese di trasporto; del sigillo dello Stato e di altri pubblici sigilli; delle impronte di una pubblica autenticazione e certificazione; di segni distintivi di opere dell’ingegno e di prodotti industriali; di atti pubblici. Anche la c. di cose comunque destinate al commercio può considerarsi una forma di falsità. Tuttavia essa è punita solo se comporta un pericolo per la salute pubblica, ed è prevista ‒ per la prevalenza dell’interesse della pubblica incolumità ‒ agli artt. 440, 441 e segg. del c.p., fra i delitti di comune pericolo mediante frode.