contraffazione
contraffazióne. – In termini generali, la c., intesa come violazione dei diritti di proprietà industriale, si distingue dalla pirateria, in quanto usurpazione del diritto d'autore. In senso tecnico, il termine c. è esclusivamente riferibile ai casi di violazione del marchio di fabbrica e di commercio. Nonostante ciò, concretamente, esso include qualunque azione tesa a realizzare prodotti che imitano le caratteristiche, soprattutto esteriori, di un altro prodotto, con lo scopo precipuo di trarre in inganno l'acquirente. Il fine è quello di ricavare un illecito guadagno dalla vendita di beni non autentici attraverso i canali del mercato clandestino. Inoltre, il termine comprende anche la produzione e la distribuzione non autorizzate di beni coperti da diritti d'autore e diritti connessi. Lo stesso termine ha contorni piuttosto estesi, poiché spesso si realizzano più violazioni dei diritti di proprietà intellettuale contemporaneamente. Un giocattolo falso, per es., viola la protezione del disegno creativo e, allo stesso tempo, è anche commercializzato con un nome tendenziosamente simile a quello originale. Dunque, in questo caso, vi è una sovrapposizione di furti: della proprietà industriale del design e del marchio di fabbrica. In sintonia con gli obiettivi internazionali dell'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) e della WTO (World trade organization), organizzazioni che amministrano congiuntamente l'accordo TRIPs (Trade related aspects of intellectual property rights) sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, l'Unione Europea (UE) si è dotata anch'essa di provvedimenti tesi a fornire una definizione del fenomeno e a prevedere misure efficaci, pertanto immediatamente applicabili, nel caso di rinvenimento e sequestro di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale. Il Regolamento (CE) 1383 del Consiglio del 22 luglio 2003 esplicita cosa si debba intendere per merce contraffatta e per merce usurpativa, comprendendo nel proprio campo di applicabilità interventi riguardanti i prodotti, compresi l'imballaggio, il logo e l'etichettatura, anche se presenti separatamente, recanti marchi non autorizzati e identici a quelli regolarmente registrati. Sono invece considerate usurpative quelle merci che realizzano copie non autorizzate dal titolare del copyright. Infine, un'ulteriore categoria comprende tutti quei beni che ledono uno qualunque degli altri diritti di proprietà intellettuale, ossia brevetti, certificati protettivi complementari, privative, indicazioni geografiche e denominazioni di origine. L'Italia, in quanto membro della WTO e della UE, recepisce integralmente le previsioni sia dell'accordo TRIPs sia del Regolamento (CE) 1383, armonizzandole con le proprie singole leggi in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Nel 2008 il Consiglio europeo ha varato un piano comunitario per la lotta alla c., che si fonda sull'importanza della costituzione di un centro europeo per il monitoraggio del fenomeno e di un network per lo scambio rapido delle informazioni. Un ruolo di primo piano nell'attuazione di strategie atte a contrastare la c. spetta agli operatori delle dogane; le frontiere, infatti, sono uno sbarramento importante per ostacolare transiti e flussi di merci falsificate da un Paese all'altro, dal momento che la dimensione del fenomeno è ormai transnazionale (v. contraffazione, rotte ed economia della). Al fine di rendere le dogane degli avamposti efficaci, la UE ha emanato una serie di direttive volte sia all'armonizzazione delle legislazioni nazionali degli stati membri, sia al potenziamento dell'autorità doganale riguardo alle misure da adottare nei confronti delle merci che violano i diritti di proprietà intellettuale. È nata così la possibilità di richiedere un intervento doganale preventivo nei confronti di prodotti sospettati di realizzare una frode. In questo modo, il titolare del diritto che tema di essere danneggiato e che sia in possesso di informazioni sufficientemente dettagliate sulle merci, sull'operatore che le importa e sul tipo di falsificazione posta in essere, è tempestivamente tutelato dalle autorità doganali, attraverso provvedimenti quali la sospensione dello svincolo delle merci contraffatte o usurpative. In Italia, per facilitare ulteriormente la circolazione e lo scambio delle informazioni in tempo reale, l'Agenzia delle dogane ha creato il FALSTAFF (Fully automated logical system to against forgery and fraud), ossia una banca dati multimediale dei prodotti autentici, con una vasta raccolta di immagini e caratteristiche tecniche per facilitarne il riconoscimento. Poiché l'economia statunitense è una delle più penalizzate a livello mondiale, sul fronte delle intese multilaterali è particolarmente attivo in quel Paese l'USTR (United States trade representative), il quale ha previsto la formazione di gruppi di studio congiunti insieme alle istituzioni di nazioni come Cina, Brasile, Russia, India, considerate prioritarie per la lotta alla contraffazione. Le industrie, dal canto loro, hanno alcuni strumenti messi a disposizione dalla scienza per garantire l'autenticità dei prodotti: si tratta di espedienti tecnologici quali ologrammi, smart cards, inchiostri fotosensibili e termosensibili, additivi ed enzimi biologici. Infine, la società civile, nella forma di associazioni a tutela dei consumatori e dei produttori, è impegnata sul fronte delle campagne di sensibilizzazione, di protezione delle merci autentiche e di qualità, della collaborazione interistituzionale.