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AGENZIA, Contratto di

di Elio PEDRONI - Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
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AGENZIA, Contratto di

Elio PEDRONI

Ha per contenuto, secondo la disciplina del cod. civ. italiano 1942 (articoli 1742-1753), l'incarico stabile di promuovere per conto altrui la conclusione dei contratti in una zona determinata e, in via di eccezione, di perfezionare i contratti in nome del preponente. L'agente, ossia l'incaricato, si differenzia dal mediatore per la stabilità della sua cooperazione allo sviluppo dell'attività economica del preponente, mentre il mediatore esplica attività occasionale e discontinua; così pure l'agente si distingue dall'institore, anche quando è investito di funzioni rappresentative nella conclusione dei contratti, per la indipendenza della sua attività professionale e per l'assunzione a proprio carico dei rischi e dei costi della attività medesima. In genere la nomina di un agente comporta l'esclusività della preposizione, e tale principio vale bilateralmente, nel senso che il preponente non può conferire l'incarico nella medesima zona a più agenti distinti, nè l'agente può accettarlo per conto di più soggetti concorrenti. Anche se l'agente non sia investito contrattualmente di poteri rappresentativi, tuttavia la legge gli riconosce una limitata potestà i rappresentanza, come per le proteste ed i reclami elevati dai terzi contraenti, nonché per la tutela indifferibile dei diritti del preponente. Ogni altro potere rappresentativo, come la riscossione dei crediti, la concessione di proroghe o di sconti, deve esplicitamente esser conferito per contratto.

I diritti dell'agente si compendiano nella provvigione sugli affari portati a buon termine, ed in caso di esecuzione parziale, in proporzione della parte eseguita. La provvigione è dovuta anche nell'ipotesi che l'affare venga concluso direttamente dal preponente nella zona riservata al preposto e ciò per effetto della esclusività ad esso conferita. Se l'affare non ha avuto buon esito per fatto imputabile al preponente, l'agente ha diritto alla provvigione, mentre se l'affare è rimasto ineseguito per mutuo consenso dei contraenti, pur non potendosi attribuire all'agente l'intera provvigione, tuttavia è a lui dovuto un compenso nella misura determinata dagli usi o dal giudice con criterio equitativo.

In analogia a quanto prescritto per la cessazione del rapporto di lavoro, all'agente sono dovute, all'atto della cessazione del rapporto, un'indennità di preavviso e un'indennità di risoluzione determinate proporzionalmente dall'ammontare delle provvigioni percepite. L'indennità è dovuta anche per il caso di invalidità permanente e totale; nel caso di morte si devolve agli eredi e non ai congiunti viventi a carico.

Vedi anche
contratto Regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro che lo stipulano. Diritto civile Il c. è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. È la massima espressione dell’autonomia privata, del potere, cioè, che ... Rappresentanza. Diritto civile Con la rappresentanza si opera una delle più importanti fattispecie della collaborazione giuridica in quanto si realizza un fenomeno in cui diversi soggetti dell’ordinamento giuridico direttamente interessati o indirettamente partecipi di un interesse cooperano per il raggiungimento di un fine che è ... Codice civile È la più importante fonte normativa sui rapporti di diritto privato. L’unificazione legislativa dell’Italia (estesa alle province successivamente riunite al Regno) si compì con il r.d. 2358/1865, che approvava e pubblicava il Codice civile. Entrato in vigore il 1° gennaio 1866, esso sostituì i Codice ... Obbligo di fedeltà del lavoratore In diritto, obbligo cui è tenuto il prestatore di lavoro nei confronti del proprio datore di lavoro, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (art. 1175 e 1375 c.c.). Oltre a dover eseguire la propria prestazione nel rispetto delle specifiche mansioni assegnategli, il lavoratore deve osservare ...
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Vocabolario
agenzìa
agenzia agenzìa s. f. [der. di agente]. – 1. Impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere: a. di affari; a. immobiliare, che si occupa di compravendita o locazione...
contratto²
contratto2 contratto2 s. m. [dal lat. contractus -us, der. di contrahĕre «contrarre»; nel sign. 5, attrav. l’ingl. contract]. – 1. In generale, regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro che lo stipulano;...
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