RAPPRESENTAZIONE, Contratto di
La rappresentazione costituisce uno dei mezzi di pubblicazione dell'opera letteraria o artistica, grazie alla quale questa viene portata a conoscenza della collettività: la rappresentazione costituisce il modo di pubblicazione proprio delle opere di pubblico spettacolo (drammatiche, melodrammatiche, coreografiche e cinematografiche). Nelle opere cinematografiche s'intende come rappresentazione la proiezione delle opere in pubblico spettacolo; nelle opere miste letterarie e musicali bisognerà tener presente la sussistenza, o meno, dello svolgimento di un'azione drammatica per distinguere la rappresentazione (che è mezzo di pubblicazione delle opere di pubblico spettacolo) dall'esecuzione (mezzo di pubblicazione delle opere musicali).
Le convenzioni internazionali e le leggi interne, onde porre in evidenza l'indipendenza dei varî mezzi di pubblicazione e il principio che l'adozione di uno di questi mezzi non pregiudica il diritto esclusivo dell'autore di ricorrere anche a un altro, limitano spesso il termine "pubblicazione" alla sola edizione, o usano detto termine per comprendere con l'edizione altre forme di pubblicazione, ma non l'esecuzione o la rappresentazione (cfr. articoli 8, 9, 10, 21, 26, 27, 29, 30, 39, 44, 69, 70 della legge 7 novembre 1926, n. 1950).
Il contratto di rappresentazione rientra pertanto nella disciplina generale del contratto di edizione (v. editore: Il contratto di edizione), intendendo con detto termine il contratto che disciplina i rapporti tra l'autore, al quale spetta il diritto esclusivo di pubblicare la sua opera entro i limiti di tempo fissati dalla legge, e chi acquista il diritto e l'obbligo, eventualmente contro compenso all'autore, di pubblicare l'opera nei limiti e alle condizioni fissate nel contratto e con quella forma di pubblicazione (riproduzione a stampa, rappresentazione, esecuzione, ecc.) contrattualmente prevista.
L'art. 9 della legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto d'autore specifica che: "la facoltà di rappresentare comprende la proiezione per mezzo della cinematografia e di altri procedimenti analoghi. La facoltà di rappresentare ed eseguire un'opera adatta a pubblico spettacolo o a una composizione musicale comprende anche le singole parti di essa, i pezzi, gli estratti, le riduzioni per i diversi strumenti.
Il legislatore, a tutela degl'interessi degli autori, ha anche particolarmente disciplinato l'obbligo degli editori di addivenire alla pubblicazione dell'opera entro congrui termini, e le conseguenze della mancata pubblicazione dell'opera dentro detti termini. Con legge 1° marzo 1934, n. 478, è stato fissato il termine massimo di cinque anni, entro il quale deve aver luogo la rappresentazione dell'opera; decorrente, se si tratta di termine contrattuale, dal giorno dell'effettiva consegna al cessionario dell'esemplare completo e definitivo dell'opera, e, se st tratta di termine giudiziario, dal giorno della notificazione della dom nda giudiziale. La stessa legge ha disciplinato le conseguenze della mancata pubblicazione con una norma comune a tutti i contratti di pubblicazione, rappresentazione o esecuzione, soggiungendo tuttavia, con riguardo alla rappresentazione, che, se il cessionario del diritto di rappresentazione o di esecuzione di un'opera drammatica o musicale trascuri, nonostante la richiesta dell'autore, o dei suoi eredi e aventi causa, di rappresentare o eseguire ulteriormente l'opera dopo una prima rappresentazione o esecuzione o un primo ciclo di rappresentazioni o di esecuzioni, l'autore, i suoi eredi o aventi causa, hanno diritto, dimostrando la colpa del cessionario, di chiedere la risoluzione del contratto con risarcimento dei danni.
Bibl.: A. De Gregorio, Contratto di edizione, Roma 1923; E. Piola-Caselli, Trattato del diritto d'autore e del contratto di edizione, 2ª ed., Torino 1926; id., La nuova legge sull'obbligo della pubblicazione dell'opera nel contratto di cessione del diritto d'autore, in Il diritto d'autore, 1934, p. 7.