RAPPRESENTAZIONE, Contratto di (XXVIII, p. 845)
La nuova legge sul diritto di autore, 22 aprile 1941, n. 633, ha regolato, in una particolare sezione (articoli 136-141), il contratto di rappresentazione e di esecuzione pubblica. La disciplina del contratto di rappresentazione costituisce una novità nei confronti della precedente legge del 1925, la quale, all'infuori della norma dell'art. 44, aveva dettato soltanto disposizioni di carattere generale. Il contratto di rappresentazione è quello per il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione (art. 136). Esso non riguarda, pertanto, la facoltà di pubblica proiezione dell'opera cinematografica, seppure tale facoltà rientri, nel sistema della stessa legge, nel diritto esclusivo di rappresentazione in generale (art. 15).
L'esecuzione di una composizione musicale è, infine, regolata da norme analoghe (confronta il disposto dell'art. 141).
A differenza di quanto stabilito nell'art. 119 per il contratto di edizione, si presume che la concessione non abbia carattere di esclusività. Le prestazioni essenziali delle parti contraenti sono regolate con norme cogenti: da un lato, l'autore deve consegnare il testo dell'opera, se questa non sia stata pubblicata per le stampe, garantendo i diritti ceduti; dall'altro, il concessionario è obbligato a rappresentare l'opera, rispettandone l'integrità, a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore e a non mutare i principali interpreti, se designati d'accordo. Termini legali massimi per la rappresentazione dell'opera e obbligo di ulteriori rappresentazioni sono fissati dalla legge (articoli 139,140). In linea di fatto, le licenze di rappresentazione sono concesse, in Italia, alle compagnie drammatiche e ai teatri, dalla "Società italiana degli autori ed editori" (SIAE), ente di diritto pubblico, mandatario della quasi totalità dei titolari dei diritti di rappresentazione, italiani e stranieri.
Bibl.: E. Piola Caselli, Codice del diritto di autore, Torino 1943.