rete, contratto di
réte, contratto di locuz. sost. m. – Al fine di permettere alle imprese italiane una maggiore capacità di crescita nel mercato globalizzato il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento, con il d. l. n. 5/2010 (convertito dalla l. n. 33/2010, e seguenti modifiche e integrazioni), il contratto di rete con cui più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente o collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato obbligandosi, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare tra loro in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, tecnica o tecnologica o, ancora, a esercitare in comune una o più attività tra quelle rientranti nell’oggetto della propria impresa, nel rispetto comunque della normativa antitrust e di quella in tema di abuso di dipendenza economica, di cui all’art. 9, l. n. 192/1998. A tal fine, il contratto di rete può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune stabilendo, in tal caso, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante, anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’art. 2447 bis, 1 co. lett. a), cod. civ., si obbliga a versare per l’effettivo raggiungimento degli scopi prefissati, nonché le regole per la sua gestione. Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2614 e 2615 del codice civile. Il contratto di rete può inoltre prevedere la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, in qualità di mandatario, l’esecuzione del contratto medesimo o di singole parti o fasi dello stesso. Salva diversa previsione contrattuale, l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto di rete nelle procedure di programmazione negoziata con la Pubblica amministrazione, per l’accesso al credito e nelle procedure inerenti allo sviluppo delle imprese nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, nonché per la promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità. È previsto poi che il contratto di rete, da redigersi per atto pubblico, scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente, deve indicare, oltre a quanto già anticipato: gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi; la definizione di un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, nonché le modalità di realizzazione dello scopo comune; la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato; infine, le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su materie o aspetti di interesse comune che non rientrino nei poteri di gestione conferiti all’organo comune – se istituito –, nonché le regole circa le modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma di rete qualora il contratto ne preveda la modificabilità a maggioranza. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere – secondo alcuni interpreti tra le stesse parti contraenti oltre che nei confronti dei terzi – da quando è stata eseguita l’ultima delle prescritte iscrizioni. Sono infine previsti per legge specifici benefici fiscali in favore di ciascuna delle imprese appartenenti alla rete – sempre che, nel relativo contratto, sia stata prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune –, il cui programma deve essere tuttavia asseverato da organismi abilitati previo riscontro dell’effettiva sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che l’hanno sottoscritto.