ESTIMATORIO, CONTRATTO (lat. contractus aestimatorius; fr. vente à condition; sp. contrato estimatorio; ted. Trödelvertrag; ingl. sale on commission)
Si denominano così dalla dottrina giuridica alcuni tipi di affari qualificati nella pratica come consegne di merci in conto deposito o in sospeso o à condition. Per essi, si consegna la merce a un depositario perché la venda a un determinato prezzo e s'impegni a pagare il prezzo convenuto o a restituire la cosa avuta in consegna. La denominazione di contratto estimatorio deriva dal fatto che le cose all'atto della consegna sono stimate, se ne fissa cioè preventivamente il prezzo da corrispondersi a chi le affida nel caso che fossero state vendute o che comunque non fossero poi state restituite. L'operazione si compie nell'interesse di ambedue le parti contraenti: del proprietario delle cose affidate, il quale mira alla vendita e cerca di renderla possibile o di facilitarla affidandone l'esecuzione a uno o più depositarî; del depositario, il quale mira a ottenere, pur evitando il rischio di acquistare cose che possano restare invendute, quello stesso lucro che nelle ordinarie operazioni commerciali si ottiene acquistando e rivendendo le merci. Diversamente da qualche legislazione straniera (la tedesca e l'austriaca), la nostra non disciplinò con norme speciali il contratto estimatorio.
I librai prendono dagli autori un certo numero di copie delle opere da lor0 pubblicate, obbligandosi a tenerle per un certo tempo e a procurarne la vendita, restituendo alla scadenza del termine quelle rimaste invendute o continuando a tenerle a disposizione, corrispondendo, trattenuto lo sconto librario, il prezzo di quelle vendute. Librai ed editori prendono qualche volta in deposito l'intera edizione di opere fatte stampare dagli stessi autori per procurarne la vendita, col patto di restituire le copie invendute e di corrispondere il prezzo di quelle vendute, trattenendo una parte del prezzo a titolo di compenso. Nel commercio di argenteria e gioielleria, oggetti di valore erano fino a qualche tempo fa presi dal piccolo negoziante à condition, cioè con riserva di restituirli se invenduti entro un dato termine: al momento della gtipulazione del contratto veniva stabilito il prezzo da pagarsi per gli oggetti invenduti e comunque non restituiti: il negoziante lucrava la differenza tra il prezzo pattuito e quello maggiore ottenuto dall'acquirente. Affari dello stesso genere si praticavano nel commercio ambulante e in quello dei rigattieri, e, segnatamente in Francia, anche nel commercio degli articoli di moda.
La dottrina ha indagato sotto quale dei contratti speciali tipici nominati e particolarmente disciplinati dalla legge esso doveva essere classificato; indagine importante dato che, per la decisione delle controversie circa l'esecuzione del contratto estimatorio, bisognava applicare le norme regolanti il contratto speciale più affine. Era prevalente l'opinione che il contratto estimatorio dovesse nella generalità dei casi essere considerato come una specie del contratto di commissione, si riconosceva tuttavia che talvolta potesse assumere il carattere giuridico di un contratto di società e precisamente di una società particolare, nella quale l'affidante conferiva le cose da vendere e il depositario la propria industria, allo scopo comune di dividere il guadagno da ritrarsi dalla vendita. Oggi, in pratica, questo tipo di contratto sembra quasi scomparso.
Bibl.: N. Coviello, Del contratto estimatorio, in Riv. ital. per le scienze giuridiche, XV (1892), p. 363 segg.; XVI (1893), p. 3 segg.; C. Formiggini, La stima nella conclusione dei contratti, Torino 1893; A. Sraffa, Mandato commerciale, Milano (s. a.), p. 153 segg.; L. Bolaffio, Il contratto estimatorio quale atto oggettivamente commerciale, in Rivista di diritto commerciale, XVII (1919), p. 381 segg.; V. Neppi, Il contratto estimatorio e il commercio odierno, Ferrara 1926.