contratto pubblico
contratto pùbblico locuz. sost. m. – La figura introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento con il d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Sino a quella data, pur riconoscendo la possibilità per l’amministrazione di stipulare contratti, si avvertiva che non sembrava corretto aggiungere al sostantivo contratto, l’aggettivo qualificativo pubblico, nel senso che appariva non coerente utilizzare accanto al tipico istituto di diritto privato un termine che si utilizzava abitualmente (rectius, esclusivamente) per caratterizzare la attività amministrativa connotata dal potere autoritativo. Sostanzialmente era questo il motivo per il quale pur riconoscendo all'amministrazione la possibilità di utilizzare strumenti di diritto comune, la tesi maggioritaria era quella di correlare la catalogazione dei contratti correlandoli alla capacità negoziale che veniva riconosciuta dal legislatore alla amministrazione: si distinguevano quindi i contratti ordinari, dai contratti speciali e dai contratti a oggetto pubblico (questi ultimi a loro volta distinti in integrativi, sostitutivi o ausiliari). Si riteneva che alcuni contratti fossero stipulati con il procedimento dell'evidenza pubblica allorquando il procedimento pubblico (delibera di contrattare, bando, lettera di invito, valutazione delle offerte) doppiasse il procedimento privatistico in occasione del quale si confrontassero le volontà della Pubblica amministrazione (PA) e del privato. In realtà tutta la materia relativa alla attività negoziale della PA ha subito una profonda modifica attraverso un complesso iter normativo che si è concluso con la legge richiamata, che ha recepito le direttive 17 e 18 del 2004. Tali direttive fanno seguito al Libro verde adottato dalla Commissione europea il 27 novembre 1996 e sono volte, in partic., a definire un quadro normativo unitario e coordinato delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nonché delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali. Per provvedere all’adeguamento della legislazione italiana rispetto al contenuto delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è stata quindi conferita una delega legislativa al Governo – strumento di norma utilizzato per il recepimento delle direttive comunitarie – nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge comunitaria per il 2004. Disciplinando in modo completo e organico la materia dei contratti che la PA può stipulare si è ora introdotta senza incertezze nel nostro ordinamento, non sotanto l'espressione c. p., ma si è concretamente dato spazio a una materia ampia, articolata e complessa di tutte le fattispecie in cui la amministrazione ritenga di dover concordare con un privato la realizzazione di una opera ovvero l’affidamento di un servizio, ovvero acquisire forniture. Inoltre la stessa legge va ora applicata anche ai cosiddette settori speciali e cioè alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti fornitori di servizi di trasporto nonché di quelli operanti nel settore delle telecomunicazioni. Ovviamente il contratto non sarà stipulato con le regole del diritto comune, bensì dovranno seguirsi sia le regole procedimentali (che hanno ancora più esaltato il connotato del procedimento della evidenza pubblica) di provenienza comunitaria, sia i principi che il codice civile consacra in merito alla stipula del contratto privato. Il risultato che ne è derivato è non solo che la legge 163/2006 ha profondamente modificato la legge sui contratti della PA, ma questa pesante innovazione ha coinvolto tanti altri istituti, come per es. le procedure di scelta del contraente, la concessione, il procedimento relativo al confronto concorrenziale e le sorti del contratto stipulato a seguito di una aggiudicazione illegittima. È stata anche istituita una Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, erede dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con lo scopo di sottolineare la continuità che sussiste tra la “vecchia” e la “nuova” autorità, con ampliato il campo di azione della stessa e attribuiti poteri e compiti che, pur non mutandone radicalmente la natura e le funzioni pongono fine ad alcune perplessità suscitate dalla precedente normativa. L’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici è stata istituita soprattutto per l’irrompere sulla scena degli appalti pubblici del Giudice penale – sono note infatti le vicende giudiziarie che scossero i primi anni Novanta del secolo scorso – atteso che il modello delle autorità indipendenti costituisce uno strumento idoneo sia ad assicurare l’imparzialità della PA attraverso la interruzione del collegamento tra politica e amministrazione sia a fungere – come ha osservato autorevole dottrina – da correttivo alle possibili degenerazioni del sistema parlamentare.