contributo sociale
Prelievo, di norma obbligatorio, destinato al finanziamento delle prestazioni sociali. Il c. s. è calcolato, in percentuale, sulla retribuzione imponibile (nel caso di rapporto di lavoro subordinato) o sul reddito da lavoro (nel caso di rapporto di lavoro autonomo, in collaborazione o associato) e viene versato periodicamente a istituti previdenziali e assistenziali al fine di acquisire o conservare il diritto alla riscossione della pensione (➔ IVS; pensione obbligatoria). Ciò si verifica di norma al termine della vita lavorativa, previo il raggiungimento di determinati requisiti fissati dalla legge (c. previdenziali), oppure, nel corso della vita lavorativa, allo scopo di salvaguardare il reddito a seguito della cessazione del rapporto di lavoro o della diminuzione della capacità contributiva (c. assicurativi), o di sostenere il reddito familiare (c. assistenziali).
Appartengono a questa categoria, per es., i c. effettuati all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (➔ INPS) dal settore del lavoro privato, e all’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (➔ INPDAP) dal settore del lavoro pubblico, istituti unificati dal 2012. Sono c. previdenziali anche i c. volontari, figurativi e da riscatto.
Nel caso di lavoro dipendente, una parte dei c. previdenziali (circa il 10% della retribuzione) e un piccolo c. per la Cassa integrazione guadagni gravano sul lavoratore e sono trattenuti dalle imprese ogni volta che sono liquidate le retribuzioni: per le aziende si tratta di un debito verso gli istituti previdenziali (rilevato nel conto Istituti previdenziali). Per quanto riguarda la parte spettante al datore di lavoro, si parla di oneri sociali (in Italia fra i più alti nel mondo tra il 42% e il 50%) che questi deve versare per ogni lavoratore alle proprie dipendenze. Le aliquote contributive variano in funzione del settore cui appartiene l’impresa (industria, commercio, funzione pubblica, artigianato, agricoltura ecc.), della sua classe di grandezza (numero di dipendenti) e della categoria di appartenenza dei singoli lavoratori (operai, impiegati, dirigenti ecc.). La retribuzione per il calcolo dei c. non deve essere inferiore alla retribuzione minima fissata per legge (minimale). Oltre il massimale, invece, non si devono più versare c.; esso varia annualmente sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita.
Nel caso di specifiche categorie di liberi professionisti (architetti, commercialisti, avvocati, ingegneri ecc.), di lavoratori autonomi (commercianti, artigiani ecc.) e per le altre categorie del lavoro non subordinato, per i cui lavoratori il presupposto per l’obbligo del versamento è lo svolgimento dell’attività stessa di lavoro autonomo, sono necessari la registrazione e il versamento dei c. a istituti autonomi (casse professionali o fondi di categoria); tali aliquote contributive sono molto maggiori di quelle a carico dei lavoratori dipendenti, ma sono inferiori a quelle pagate sul lavoro dipendente da datori di lavoro e lavoratori. Infine, coloro che svolgono attività di lavoro autonomo atipico sprovvista di cassa (collaborazioni coordinate e continuative, lavoro a progetto, collaborazioni occasionali, ma solo per un reddito oltre un certo importo, associati in partecipazione) sono obbligati all’iscrizione presso la gestione separata dell’INPS e vige l’obbligo contributivo tra committenti (responsabili del versamento) e lavoratori.
Il mancato versamento dei c. è soggetto a sanzioni, anche penali, e sono nulli gli accordi tra le parti per evitare il pagamento degli stessi. Se parte degli oneri sociali a carico del datore di lavoro e del lavoratore è finanziata dallo Stato, si dà origine alla cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali.
Sono versati per garantire la copertura di rischi collegati a eventuali eventi avversi (per es., disoccupazione, infortuni, malattia) e per alimentare il fondo di garanzia del TFR e la Cassa integrazione guadagni. In Italia, i versamenti per la tutela assicurativa sono effettuati all’INPS e all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (➔ INAIL).
Sono a carico del datore di lavoro e finanziano programmi redistributivi attraverso gli assegni familiari e la maternità.