CONTRODICHIARAZIONE
. Controdichiarazione (contrelettre) è l'atto che svela il quid agitur, il contenuto - cioè - reale di un negozio simulato: le parti, che, in forza di un accordo simulatorio hanno posto in essere un negozio apparente, ristabiliscono nei loro, rapporti la verità e la realtà del loro operato. La controdichiarazione, pertanto, è il mezzo con cui la parte, esposta alle insidie del negozio apparente, e contro le risultanze di esso, rende certo il suo diritto e ne ottiene dalla controparte il riconoscimento. La controdichiarazione ha, così, carattere di un negozio dichiarativo o ricognitivo e non meramente probatorio (da qui deriva che per la validità della controdichiarazione non basta la capacità a testimoniare, ma occorre la piena capacità della persona che la emette in relazione all'atto che intende realmente porre in essere). La segretezza di tali dichiarazioni, nelle quali si individua l'accordo simulatorio, non è loro carattere essenziale. Il codice italiano parla della controdichiarazione nell'art. 1319 cod. civ. relativamente alla prova per atto pubblico e negli articoli 1383 e 1384 relativamente all'immutabilità delle convenzioni matrimoniali. Nell'art. 1319 si dispone che le controdichiarazioni fatte per scrittura privata non hanno efficacia che fra le parti e i loro eredi: da ciò consegue che, se le parti, che hanno fatto redigere un atto pubblico, ne modifichino il contenuto mediante controdichiarazione per scrittura privata, per i terzi di buona fede vale la dichiarazione palese nonostante che sia simulata, mentre, secondo la comune dottrina (contro F. Ferrara, Simulazione, n. 62 segg.), se la controdichiarazione è contenuta in un atto pubblico, il terzo, in quanto si presume a conoscenza della simulazione, è tenuto a subire gli effetti della nullità dell'atto palese. Fra i contraenti e loro eredi non occorre per la prova della simulazione la controdichiarazione di cui all'art. 1319 (Cass. Regno, 14 febbraio 1936, in Rep. Foro it., 1936 s. v. Simulazione, n. 160).
Quanto poi alle pattuizioni stipulate privatamente fra le parti in contraddizione con la convenzione nuziale, il legislatore, disponendo agli articoli 1382 e 1383 che esse rimangono senza effetto rispetto ai terzi se non vengono annotate in margine o in calce all'originale del contratto di matrimonio o riportate sulle copie trasmesse al pubblico archivio e all'ufficio delle trascrizioni, ha inteso, in sostanza, proibire ogni simulazione nell'ambito delle convenzioni matrimoniali (G. Tedeschi, Rapporti patrim., p. 392).
Bibl.: F. Ferrara, Le controdichiarazioni nel contratto di matrimonio, in Foro it., I (1904), p. 1131; id., Simulazione nei neg. giur., 5ª ed., Roma 1922; G. Messina, La simulaz. assoluta, in Riv. dir. comm., I (1907), p. 398 segg.; F. Pestalozza, La simulaz. nei neg. giur., Milano 1919, pp. 184 segg, 276 segg.; M. Planiol-G. Ripert, Traité de dr. civ., Parigi 1934, VI, p. 336 segg.; VIII, p. 63 segg.; A. Butera, La simulaz. nei neg. giur., Torino 1936, §§ 53, 101, 132, 145; G. Tedeschi, I rapporti patr. dei coniugi, in Tratt. dir. civ. di F. Vassalli, III, Torino 1937; C. Ferrini, Obbl., in Enc. giur. it., XII, p. 1, § 517; V. Andrioli, Controdichiarazione, in Nuovo Dig. it., Torino 1938.