CONTUMACIA (XI, p. 264)
Contumacia civile. - Il procedimento contumaciale è uno degl'istituti che ha subìto le maggiori modifiche nel cod. di proced. civ. del 1942, essendo state introdotte talune speciali norme atte a contemperare le esigenze proprie della parte comparsa con quelle del contumace, al quale deve essere lasciata aperta la porta della comparizione tardiva, non come considerazione di favore, ma come trattamento di giustizia a beneficio di chi non poté costituirsi in giudizio.
Contumace si deve considerare colui che, avendo promosso il giudizio (attore) o essendo stato convenuto, non adempia alla formalità della costituzione in cancelleria e non compaia neppure nella prima udienza di trattazione, sempreché l'altra parte si sia costituita (art. 171 cod. proc. civ.). La contumacia dev'essere accertata e dichiarata con ordinanza del giudice istruttore nei procedimenti davanti il tribunale e con ordinanza del pretore o del conciliatore nei procedimenti contumaciali davanti al giudice unico. La dichiarazione di contumacia del convenuto è però subordinata alla circostanza che il giudice non rilevi una nullità nella notifica della citazione. Se la citazione presenta un vizio cosiffatto, il giudice fissa all'attore un termne perentorio per rinnovarla. Se ciononostante il convenuto non si costituisce neppure alla nuova udienza fissata, il giudice provvede a dichiarare la contumacia.
Diversa è la disciplina dettata per la contumacia dell'attore e del convenuto. Se è dichiarata la contumacia dell'attore, il convenuto può chiedere che si proceda nel merito in di lui assenza (art. 290 cod. proc. civ.). In mancanza di tale richiesta il giudice dispone per la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue. In questo caso la decisione di merito è favorita dal vecchio adagio actore non probante reus absolvitur. Se è dichiarato contumace il convenuto, l'attore dovrà ottemperare al suo onere di prova per ottenere una sentenza di accoglimento, salvo però i vantaggi naturali che l'attore consegue per la mancanza di eccezioni. Le principali norme che regolano il procedimento in contumacia sono le seguenti. L'ordinanza che ammette l'interrogatorio e il giuramento e le comparse contenenti domande nuove e riconvenzionali, da chiunque proposte, sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza. Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione e comunicazione. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente (art. 292). Al contumace è data facoltà di comparire tardivamente per purgare, come si suol dire, la contumacia, e ciò tanto che si tratti dell'attore che del convenuto. Il vecchio codice ammetteva non solo l'opposizione tardiva del contumace, ma anche uno speciale mezzo di impugnativa a suo favore, che era l'opposizione contumaciale. Inoltre ammetteva la comparizione tardiva fino al momento di pubblicazione della sentenza. Per il nuovo codice invece il momento preclusivo è segnato dall'udienza in cui la causa è rimessa al collegio per la decisione. La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza (art. 293 cod. proc. civ.). La comparizione tardiva non ha effetto restitutorio; il contumace, costituendosi, deve accettare la causa nello stato in cui si trova.
Tuttavia il contumace può disconoscere, nella prima udienza e nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte e considerate come riconosciute per effetto della contumacia ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ. Tranne che in questo caso, il principio generale è che il contumace, per essere ammesso a compiere attività che altrimenti gli sarebbero precluse (art. 294 cod. proc. civ.), deve uniformarsi alle condizioni esplicitamente previste, dimostrare cioè che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di aver conoscenza del processo o che la sua costituzione è stata impedita da caso fortuito o da forza maggiore. Il giudice può non ammettere la prova dei fatti che determinarono la contumacia, reputandoli inverosimili, norma questa che è stata con ragione criticata, perché può servire a sbarrare la strada della difesa tardiva al contumace, che lo stesso istituto della rimessione in termini ha inteso aprire. È altrettanto censurabile la prima delle due ipotesi formulate dalla legge nell'art. 294, per la rimessione in termini, la prova cioè a cui si deve sobbarcare il contumace tardivamente comparso, che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di aver conoscenza del processo. È proprio la nullità che fa presumere la mancata conoscenza del processo, mentre d'altra parte è certo che la facoltà del contumace di comparire tardivamente non si fonda sulla presunzione che egli abbia ignorato la causa. I provvedimenti relativi alla rimessione in termini sono pronunciati con ordinanza non impugnabile, e ciò allo scopo di evitare soverchi indugi nello svolgimento del processo.