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CONVENTO

di Felice M. Cappello - Enciclopedia Italiana (1931)
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CONVENTO (lat. conventus, propriamente "riunione")

Felice M. Cappello

Nello stretto senso canonico della parola, è il luogo dove abitano i religiosi o le religiose di voti solenni. Si dice anche "monastero" o "cenobio". Il convento è casa formata (domus formata), a norma del can. 488,5°, se in esso abitano almeno 6 religiosi professi, dei quali, se si tratta di religione chiericale esente, almeno 4 siano sacerdoti. Non si può fondare un nuovo convento, se non consti prudentemente che si sia provveduto all'abitazione e al sostentamento dei religiosi, o per redditi proprî o per elemosine o in altro modo (can. 496). Per erigere un convento, ossia una casa religiosa esente, tanto formata quanto non formata, oppure un monastero di monache, si richiede il beneplacito della S. Sede e il consenso dell'ordinario del luogo, dato per iscritto. La facoltà di erigere una nuova casa importa, per la religione chiericale, il permesso di avere la chiesa o un oratorio pubblico annesso alla casa, di esercitare il sacro ministero, e di adoperarsi in quelle opere di carità e di apostolato che sono proprie della religione. Per mutare la destinazione del convento è necessario, come sopra, il consenso della S. Sede e dell'ordinario del luogo, purché non si tratti di mutazione concernente soltanto il regime interno. Anche per sopprimere il convento, si richiede il beneplacito della S. Sede (canoni 497, 498).

L'ordinario del luogo, o in persona o per mezzo di un suo delegato, deve ogni cinque anni visitare i conventi delle monache che sono soggetti a lui o immediatamente alla S. Sede, come pure i conventi delle monache che sono soggetti ai regolari, per ciò che riguarda la clausura, e anche circa le altre cose, se il superiore regolare da cinque anni non li abbia visitati (can. 512).

In tutti i conventi propriamente detti, deve osservarsi la clausura papale. A essa soggiace tutta la casa abitata dalla comunità religiosa, compreso l'orto e giardino riservato ai religiosi. Sono esclusi dalla clausura il parlatorio, la foresteria e la chiesa pubblica con l'annessa sagrestia. I luoghi soggetti alla clausura devono essere determinati e resi noti con visibile indicazione. Nel recinto del convento dei regolari soggetto alla clausura, nessuna donna può ammettersi. Sono esenti da questa disposizione le mogli dei governanti civili con il loro seguito. Nella clausura dei conventi delle monache nessuna persona può entrare, senza una speciale licenza della S. Sede. Sono eccettuati i cardinali, i governanti civili con le rispettive mogli e con il seguito, il sacerdote per amministrare i sacramenti alle inferme e assistere le moribonde, l'ordinario del luogo e il superiore o i loro delegati nell'occasione della visita del monastero. La superiora del convento può, con le dovute cautele e previa licenza del vescovo almeno ragionevolmente presunta, permettere l'ingresso al medico, al chirurgo, agli operai, ecc., nei casi di bisogno. A nessuna delle monache è lecito, dopo la professione religiosa, di uscire dalla clausura, senza un indulto speciale della S. Sede, eccettuato il caso dell'imminente pericolo di morte o di un altro danno gravissimo, p. es. nel caso di malattia contagiosa, d'incendio, d'inondazione, di terremoto, ecc. La clausura delle monache, anche di quelle che sono soggette ai regolari, è posta sotto la diretta vigilanza dell'ordinario del luogo, il quale ha il dovere di custodirla gelosamente e di punire con speciali sanzioni i colpevoli (canoni 597-603). Chi viola in qualsiasi modo la clausura papale incorre la scomunica riservata simpliciter alla sede apostolica, a norma del canone 2342.

Per le forme architettoniche degli edifici conventuali e per la loro storia, v. abbazia; certosa; monastero.

Vedi anche
oratorio Religione Secondo il Codex iuris canonici, luogo destinato, su licenza dell’Ordinario, al culto divino in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli e al quale possono accedere anche altri fedeli con il consenso del superiore competente; sono considerati o. a tutti gli effetti anche le cappelle ... monachesimo Complesso fenomeno religioso per cui, nelle maggiori religioni, alcuni individui si allontanano dalla consueta vita sociale, per realizzare nel modo più completo i principi della fede in vita solitaria (anacoretismo) o in vita di comunità (cenobitismo). Tipi di monachesimo Nell’induismo si riscontra ... orto Piccolo o medio appezzamento di terreno, nel quale si coltivano erbaggi e piante da frutto. Orticoltura L’orticoltura (o orticultura) è la coltivazione degli ortaggi, ossia delle piante alimentari coltivate negli o. (piante ortensi). La parte mangereccia delle piante ortensi cambia da pianta a pianta: ... cappella Architettura Edificio di culto di piccole dimensioni, isolato in modo da costituire un corpo autonomo; o ambiente, più o meno importante per forme e dimensioni, compreso, con la stessa destinazione di culto, nell’ambito di un maggiore e più complesso organismo architettonico, come la c. di un palazzo ...
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    Enciclopedia dell' Arte Medievale (1994)
    C. Bozzoni Il termine c., usato spesso impropriamente per designare una casa religiosa in genere, come sinonimo di monastero o cenobio, indica in senso stretto la comunità di un ordine regolare, in particolare mendicante, di frati o di suore e non di monaci, e l'edificio da essa abitato. Dal punto ...
Vocabolario
convènto
convento convènto s. m. [dal lat. conventus -us «adunanza», nel lat. eccles. «riunione di frati, convento», der. di convenire «riunirsi»]. – 1. a. Casa dove abitano i religiosi e le religiose di ordini mendicanti, per la cui erezione è...
lamasserìa
lamasseria lamasserìa s. f. [dal fr. lamaserie, der. di lama «lama3»]. – Convento di monaci buddisti nel Tibet.
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