conversione
Cambio dei biglietti in monete metalliche, in verghe di metallo prezioso o in divise estere convertibili a loro volta in metallo e viceversa, compiuto presso la banca di emissione. Il termine è usato anche con riferimento a titoli di credito sostituiti con altri aventi alcune caratteristiche diverse, e in particolare per la trasformazione di obbligazioni in azioni e di titoli al portatore in titoli nominativi e viceversa.
Il tasso di c. è il rapporto in base al quale si effettua l’operazione di conversione.
Operazione finanziaria con la quale si sostituisce un debito pubblico portante un determinato tasso d’interesse con un altro portante un tasso d’interesse minore. La c. lascia immutata l’entità del debito pubblico e si distingue quindi dall’ammortamento (➔). La c. si dice forzosa, quando lo Stato riduce l’interesse sul debito coattivamente, senza il consenso dei possessori dei titoli; mascherata, quando lo Stato riduce l’interesse non in modo palese, ma per via indiretta, mediante imposta speciale sugli interessi del debito pubblico o mediante l’emissione di moneta, creando una imposta da inflazione e rimborsando, perciò, interessi e somme immutati in termini monetari, ma svalutati in termini reali. La c. si dice facoltativa od opzionale, quando lo Stato riduce gli interessi sul debito pubblico con il consenso dei possessori dei titoli. Questa forma di c. è attuata dallo Stato consentendo ai possessori dei titoli di un prestito irredimibile la scelta fra il rimborso dei titoli o la riduzione del tasso d’interesse; può essere conveniente per i risparmiatori, in talune situazioni, accettare la riduzione dell’interesse anziché il rimborso del debito irredimibile. Il problema non è più attuale, poiché è scomparso il debito pubblico irredimibile.
In diritto privato, un contratto nullo, se la nullità non è dovuta a illiceità, può produrre gli effetti di un contratto diverso del quale contenga i requisiti di forma e di sostanza, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che lo avrebbero voluto se fossero venuti a conoscenza della nullità. La c. opera di diritto; pertanto la sentenza che la pronuncia è di mero accertamento. Proposta l’azione di nullità, il giudice deve rilevarla d’ufficio. Inesattamente si parla di c. formale, in quanto non si ha una modifica del contratto, ma una diversa qualificazione formale, rimanendo unico il negozio. Diverso è il fenomeno della c. legale, che determina automaticamente il tipo negoziale, prescindendo da un giudizio di congruenza tra lo scopo originario delle parti e quello realizzabile mediante il contratto convertito. La c. dell’atto pubblico si ha quando un documento, redatto da un ufficiale pubblico incompetente o incapace, ovvero senza l’osservanza delle formalità prescritte, quindi invalido come atto pubblico, viene fatto valere come scrittura privata se ne contiene gli elementi (art. 2701 c.c.).