cooperazione rafforzata
loc. s.le f. Procedura di decisione politica adottata dall’Unione Europea nel Trattato di Amsterdam (1999) e poi modificata nel Trattato di Nizza (2003), che consiste nel realizzare una più forte cooperazione tra almeno un terzo degli Stati membri dell’Unione nell’ambito di determinati settori (giustizia, difesa, economia, ecc.).
• Nelle due ore fitte di colloqui sono arrivate alla fine alcune convergenze. […] Poi l’introduzione della tassazione delle transazioni finanziarie. Tobin tax che [François] Hollande vorrebbe introdurre «prima possibile attraverso la cooperazione rafforzata», ovvero anche senza l’accordo della Gran Bretagna. (Laura Della Pasqua, Tempo, 23 giugno 2012, p. 2, Primo Piano) • Il disegno immaginato ai piani alti della Commissione ruota sulla Pesco, Permanent Structured Cooperation, prevista dal Trattato di Lisbona e mai decollata. Consente agli Stati che condividono gli stessi obiettivi in materia di difesa di realizzare una cooperazione rafforzata, sotto la guida strategica del Consiglio europeo e dunque senza spaccare l’Unione: come l’Eurogruppo per l’euro, compreso il fatto che non tutti i 28 aderiranno. (Giuseppe Chiellino, Sole 24 Ore, 15 novembre 2015, p. 1, Prima pagina) • Nel documento «Contributo del Benelux alla dichiarazione di Roma 2017» si sostiene che «diversi percorsi di integrazione e di cooperazione rafforzata possono costituire la risposta concreta alle sfide che colpiscono Stati membri in differenti modi». Vengono elencate varie priorità su cui accelerare. L’Italia appare favorevole. Anche se il punto sul «rafforzamento dell’euro» apre dei rischi. (Ivo Caizzi, Corriere della sera, 5 febbraio 2017, p. 4, Primo piano).
- Composto dal s. f. cooperazione e dal p. pass. e agg. rafforzato, ricalcando l’espressione ingl. enhanced cooperation.
- Già attestato nell’Unità del 31 marzo 1982, p. 15, Dal Mondo (Arturo Barioli).
> integrazione rafforzata.