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COOPERAZIONE

di Romeo Vuoli - Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)
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COOPERAZIONE (XI, p. 286)

Romeo Vuoli

Diritto vigente (p. 291). - A eliminare numerose interferenze fra l'Ente nazionale della cooperazione e le varie confederazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessati, fu emanato il r. decr. legge 2 marzo 1931, n. 324 (legge 4 giugno 1931, n. 997), le cui disposizioni principali concernono i seguenti punti: 1. inquadramento delle cooperative nell'ordinamento gerarchico delle organizzazioni sindacali in apposite associazioni costituenti federazioni di categoria giuridicamente indipendenti dalla confederazione sindacale di grado superiore di imprese similari; 2. funzioni delle federazioni e collegamento con le associazioni sindacali, sia per quanto riguarda la stipulazione dei contratti collettivi, sia per quanto concerne i problemi economici generali a cui si connette il movimento cooperativo; 3. federazione ed Ente nazionale della cooperazione. Le federazioni di imprese cooperative aderiscono all'Ente nazionale della cooperazione, il quale, avendo funzioni di studio dei problemi cooperativi e della mutualità deve, alla stregua del r. decr. 28 agosto 1931, n. 1302, studiare le questioni economiche, tecniche e giuridiche di indole generale, attinenti alle cooperative; 4. esecuzione: il sistema dell'inquadramento non si applica né alle cooperative edilizie a contributo statale, per la loro natura di diritto pubblico, né alle associazioni di cooperative di assicurazione, previste dal r. decr. 29 aprile 1923, n. 966, alle quali si applicano le norme degli articoli 8 e 34 del r. decr. 1° luglio 1926, n. 1130.

Sennonché lo statuto dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, di cui agli art. 4 e 5 del r. decr. legge 2 marzo 1931, n. 324, già approvato con r. decr. 28 agosto 1931, n. 1302, fu sostituito da un nuovo statuto approvato con r. decr. 22 marzo 1934, n. 599. Secondo questo statuto l'Ente nazionale fascista della cooperazione promuove e assiste le società e gli enti cooperativi e mutualistici, coordinandone l'azione, favorendone lo sviluppo e il perfezionamento. L'Ente nazionale fascista della cooperazione ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza e alla tutela del Ministero delle corporazioni. Esso coordina le iniziative delle federazioni e delle associazioni cooperative, dirime le controversie che possono sorgere fra esse, promuove la costituzione delle associazioni sindacali di enti cooperativi e mutualistici, favorisce l'istruzione professionale dei cooperatori e la loro educazione morale, religiosa e nazionale e ogni altra attività che gli sia attribuita dal Ministero delle corporazioni. All'ente aderiscono: a) le federazioni nazionali delle imprese cooperative e delle mutue d'assicurazione bestiame; b) le associazioni tra le società di mutuo soccorso, assistenza e previdenza, non paritetiche, e non aventi origine da contratti di lavoro; c) gli enti e gli istituti di assistenza economica di educazione professionale, morale e nazionale, aventi per scopo l'incremento e il miglioramento della produzione.

Fra i provvedimenti emanati per le cooperative, si ricordano: il decr. min. 20 giugno 1931 per le norme circa il versamento di rate di ammortamento di mutui o di prezzo di riscatto dovute dai soci di cooperative edilizie esistenti nei capoluoghi di provincia, sedi di uffici di conti che abbiano stipulato i relativi contratti con la Cassa depositi e prestiti; il r. decr. legge 14 dicembre 1933, n. 1901, che estese le norme del r. decr. legge 13 agosto 1926, n. 1554, relative alle liquidazioni dei consorzî e delle associazioni di cooperative, agli enti di consumo eretti in corpo morale; il r. decr. legge 29 gennaio 1934, n. 218, che ha attribuito all'Ente nazionale fascista per la cooperazione il contributo obbligatorio a carico delle imprese cooperative, già previsto dall'art. 6 r. decr. 2 marzo 1931, n. 324, in favore delle federazioni nazionali di imprese cooperative (legge 18 giugno 1934, n. 1987); il decr. min. 9 aprile 1934, recante norme per la determinazione e la riscossione dei contributi obbligatorî a carico delle imprese cooperative in favore dell'Ente nazionale fascista per la cooperazione; il decr. min. 30 giugno 1934, che estende alle società e imprese cooperative di fatto le disposizioni sui contributi obbligatorî di cui al citato decr. min. 9 aprile 1934.

Il r. decr. legge 20 dicembre 1934, n. 2275 (legge 29 aprile 1935 n. 893) prorogò al 31 dicembre 1935 la potestà concessa con r. decr. legge 29 gennaio 1934, n. 218, all'Ente nazionale fascista per la cooperazione, per l'imposizione a carico delle imprese cooperative del contributo obbligatorio previsto dall'art. 6 del r. decr. legge 2 marzo 1931, n. 324, in favore delle federazioni nazionali di imprese cooperative. Il decr. ministeriale 7 giugno 1935 prorogò al 31 dicembre 1935 il decr. 9 aprile 1934

Si devono inoltre ricordare i provvedimenti relativi alle cooperative edilizie con contributo statale, il r. decr. legge 11 febbraio 1929, n. 283, che recò alcune modifiche e aggiunte alle disposizioni sull'edilizia economica e popolare, dando facoltà al ministro dei Lavori Pubblici di disporre coattivamente il trapasso di proprietà alle cooperative delle aree sulle quali sorgono le costruzioni sociali eseguite col concorso della Cassa depositi e prestiti, nonché di parte o di tutte le zone annesse, acquistate in proprio dai soci, dichiarati decaduti o riconosciuti privi di diritto all'assegnazione, o espulsi dall'amministrazione delle cooperative. Furono concesse alle cooperative finanziate dallo stato l'esenzione dalla tassa comunale sui balconi e altre facilitazioni. Il r. decr. legge 31 dicembre 1936, n. 2494 (legge 3 giugno 1937, n. 1154) integrò e modificò il r. decreto 20 luglio 1934, n. 1378, contenente norme di condominio riguardanti cooperative edilizie a contributo statale e mutuo dell'amministrazione delle Ferrovie dello stato; il r. decr. legge 8 luglio 1937, n. 1343 che recò disposizioni per le assemblee delle società cooperative soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni e il r. decr. legge 28 luglio 1937, n. 1719 che prorogò i termini per le costruzioni da parte di imprese cooperative. Infine, con r. decr. legge 4 gennaio 1934, n. 97, furono emanate norme di condominio per le cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti per disciplinare la materia dei rapporti inerenti al condominio. Sono poi da ricordare i r. decreti 16 agosto 1934 per il riconoscimento giuridico e approvazione degli statuti, e precisamente: n. 1919, della Federazione fascista delle cooperative di lavoro agricolo; n. 1910, della Federazione per la trasformazione dei prodotti agricoli; n. 1911, della Federazione delle cooperative edili; n. 1914, della Federazione delle cooperative di trasporto; n. 1914, della Federazione delle cooperative fra produttori agricoli per acquisti e vendite collettive; n. 1915, della Federazione delle cooperative di consumo; n. 1916, della Federazione delle mutue agrarie e assicurazione del bestiame.

Con legge 13 gennaio 1938, n. 85, è stato convertito in legge il r. decr. legge 8 luglio 1937, n. 1343 sulle cooperative soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni.

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