BYNKESRSHOEK, Cornelius van
Giureconsulto olandese, nacque a Middelburg nel Seeland il 29 maggio 1673, fu allievo di U. Huber all'università di Franeker, avvocato all'Aja, giudice (1703) e più tardi presidente della corte suprema di appello dell'Aia, per le provincie di Olanda, Seelanda e Frisia occidentale. Morì nel 1743. Scrisse: De dominio maris (1702, 2a ed. 1744); De foro legatorum (1721); Quaestiones iuris publici (1737), I vol., De rebus bellicis, II vol., De rebus varii argumenti; Quaestiones juris privati (di diritto romano e diritto olandese): opera postuma.
Il nome del B. non è legato a un sistema completo di diritto internazionale; è bensì nella trattazione di temi particolari che eccelle la sua personalità: la situazione giuridica del mare, la guerra marittima, la condizione giuridica degli agenti diplomatici, ecco i tre argomenti che costituiscono i titoli della sua grandezza. Svolgendoli, il B. tenne presente il presupposto da cui moveva: fondarsi cioè il diritto delle genti sulla ragione e sulla consuetudine: e particolarmente a quest'ultima si atteneva per riconfermare, in base alla pratica seguita fra le nazioni civili, le proprie conclusioni.
Quando il B. si accingeva alle indagini sul "dominio del mare" vivissimo era ancora il contrasto tra le due opposte concezioni del Grozio e del Seldeno. Assunse il B. una posizione intermedia. In linea di principio egli non escludeva che anche certe zone di alto mare potessero cadere sotto la sovranità di qualche stato: l'occupazione che può dare vita al dominium maris non può però derivare ex sola navigatione, ma occorre che la navigazione sia eo animo instituta ut qui libera per vacuum ponit vestigia princeps eius, quod navigat, maris esse velit dominus (De dominio maris, C. III). E in questo senso il B. non dubita che il Mediterraneo cadesse sotto il dominio dei Romani, ma negava che, al suo tempo, zone di alto mare fossero in dominio di qualche stato, opponendosi particolarmente alle pretese dell'Inghilterra sul Mare del Nord e sulla Manica e di Venezia sull'Adriatico.
Il principio che la sovranità sul mare deriva dall'esistenza d'un potere di fatto e dall'animus di possedere, riceveva poi la sua applicazione famosa nell'estensione della sovranità territoriale sullo spazio di mare vicino alla costa: Unde dominium maris proximi non ultra concedimus quam e terra illi imperari potest et tamen eo usque... generaliter dicendum esset, potestatem terrae finiri, ubi finitur armorum vis (De dominio maris, C. II). Il limite delle tre miglia, consacrato in gran parte nella pratica successiva degli stati, si ricollega appunto alla portata dei cannoni al tempo in cui scriveva il B. (Loquor autem de histemporibus, quibus illis machinis utimur).
Nel diritto di guerra marittima (De rebus bellicis) l'indagine svolta dal B. offre un interesse speciale. Riportandosi alla nota ripartizione del Grozio in materia di contrabbando, dedicò il B. tutta la sua attenzione alle cose ancipitis usus, avvertendo egli giustamente che su di esse s'imperniava tutta la difficoltà del problema e giustificandone la cattura solo quando il nemico avesse urgente bisogno di quelle cose, senza le quali sarebbe stato costretto a cessare la guerra; è affermata la legittimità dell'esercizio del diritto di visita sulle navi neutrali; il diritto di preda delle merci nemiche a bordo di navi neutrali, e di merci neutrali a bordo di navi nemiche è accuratamente esaminato, il carattere del blocco e le conseguenze per la sua violazione sono delineate con precisione. Si deve inoltre menzionare un primo abbozzo della dottrina che fu poi chiamata della prevenzione nel caso della violazione di blocco.
L'opera De foro Legatorum completata con l'esame di altre questioni connesse (Quaestiones iuris publici, libro II) costituisce una trattazione completa dell'argomento della posizione giuridica degli agenti diplomatici. Una parte notevole è dedicata alle prerogative a essi spettanti secondo il diritto internazionale con speciale riguardo al tema di esenzione dalla giurisdizione in materia civile e penale. Circa i consoli il B. prende posizione nella disputa allora viva nel senso più restrittivo all'applicazione a loro favore delle prerogative accordate agli agenti diplomatici. Infine nel libro II De rebus varii argumenti, cap. VII, è trattato l'importante argomento della validità degli atti giuridici messi in essere da un ambasciatore di là dai limiti di competenza ad esso segnati.