corporazione
In tempi e luoghi diversi le c. hanno costituito insiemi di individui che esercitavano la stessa professione aggregati stabilmente per perseguire un interesse comune. A Roma le origini dei collegia e corpora opificum si confondono con i tempi più remoti della città. Durante tutto l’impero, e soprattutto nella sua fase finale, le c. crebbero d’importanza, mentre la loro ripartizione si andava precisando e ramificando in rapporto alle diverse attività e specializzazioni professionali. Tale è il radicamento dei collegia nel sistema politico romano, che ancora sul finire del 9° sec., a Bisanzio, appaiono regolamentate l’organizzazione interna e l’attività di numerose corporazioni. Sotto il nome di si è soliti raggruppare quelle associazioni commerciali che si sviluppano nel Medioevo centrale per sfruttare le risorse dei traffici marittimi lungo le coste del Mare del Nord, nella Frisia, nel Sud dell’Inghilterra, nei Paesi scandinavi. Sotto la spinta dell’intensificarsi dei traffici e dello specializzarsi del commercio, le gilde danno vita a forme specifiche di corporazione. Ogni gilda è di norma governata da capi (wardens, aldermen) assistiti da un consiglio, a cui spetta di amministrare i fondi della c., controllare la buona qualità dei prodotti, sorvegliare tutti gli affari d’interesse comune. L’ingresso nella gilda è quasi sempre subordinato a precise condizioni: essere cittadino, tenere una buona condotta, aver compiuto un periodo di tirocinio. La gilda, per parte sua, fornisce provvidenze per gli infortuni professionali, soccorre i malati, onora la memoria dei consociati defunti e si prende cura degli orfani in giovane età. Le c. d’arti e mestieri si diffondono nei secc. 13° e 14° in gran parte dell’Europa, ma soprattutto in Italia, dove proliferano sotto denominazioni differenti, tra cui . Il giuramento di restare uniti, di aiutarsi vicendevolmente, di non abbandonare l’arte lega di norma i corporati. Lo statuto regolamenta in modo minuzioso la struttura e le forme di attività della c. sia per quanto riguarda i fini di mutuo soccorso fra i membri, sia per quanto attiene la produzione o lo scambio di beni. Chi non è iscritto alla c. non può di regola esercitare l’arte o il mestiere. La c. stessa, d’altro canto, provvede alla formazione di coloro che intendono diventarne membri. Uno o più capi governano la corporazione. A mano a mano che nel campo degli affari di maggiore rilevanza entrano questioni ritenute di pubblico interesse, le c. d’arti e mestieri vengono a estendere la loro azione dal terreno della tutela dei propri interessi frazionali a quello del perseguimento di interessi generali. E in tal modo, espandendo i loro fini economico-professionali, assumono un ruolo sempre più marcatamente politico. La lunga fase del ciclo delle c. sembra interrompersi bruscamente in Francia con la Rivoluzione del 1789. La fine del sistema francese delle c. fu sancita formalmente dalla legge del 2-17 marzo 1791, che prevedeva la libertà per ogni cittadino di esercitare qualsiasi arte o mestiere e che condizionò gli ordinamenti successivi.