CORPORAZIONE
(XI, p. 459)
Sviluppi della legislazione e dell'attività corporativa in Italia. - In Italia, l'istituzione delle corporazioni, previste negli espliciti riferimenti della Carta del lavoro e della legislazione sindacale, è stata decisa in modo definitivo soltanto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 163, e attuata da successivi decreti del capo del governo, quale risultato delle numerose ed esaurienti discussioni svoltesi intorno ad essa in seno al Consiglio nazionale delle corporazioni e agli altri organi deliberativi e consultivi dello stato. Prima dell'emanazione di tale legge, quali organi statali di collegamento delle associazioni professionali contrapposte funzionavano le sezioni e sottosezioni del Consiglio nazionale delle corporazioni nella sua rinnovata costituzione e con le attribuzioni previste dalla legge 20 marzo 1930, n. 206; per l'istituzione, formale e sostanziale, delle corporazioni, si è voluto infatti attendere che le basi della loro stessa esistenza si fossero rafforzate attraverso il consolidamento dell'azione sindacale e l'opera di superiore coordinamento del Consiglio. Avendo potuto concludere, attraverso le discussioni liberamente svoltesi in mateiia, che il concetto di categoria (secondo il quale le corporazioni si sarebbero formate mediante la riunione delle associazioni sindacali contrapposte nei varî rami di attività in altrettanti organismi) sarebbe stato troppo ristretto e frammentario per presiedere al collegamento delle forze economiche in una sintesi veramente superiore dell'interesse nazionale, le corporazioni sono state istituite come criterio d'ordine generale in base al concetto del ciclo produttivo, chiamando a partecipaivi tutte le categorie di datori di lavoro, di lavoratori e di professionisti e artisti interessati alle diverse fasi di un determinato prodotto.
Le corporazioni istituite sono ventidue, di cui otto a ciclo produttivo agricolo, industriale e commerciale, otto a ciclo produttivo industriale e commerciale, e sei di attività produttive di servizî. Oltre ai rappresentanti delle categorie produttive interessate, designati dalle associazioni sindacali rispettivamente collegate, fanno parte del consiglio di ciascuna corporazione tre rappresentanti del Partito nazioriale fascista, tra cui è scelto il vicepresidente; possono inoltre intervenirvi i ministri e sottosegretarî di stato dei dicasteri interessati e persone esperte nei problemi messi in discussione. Le corporazioni sono presiedute dal capo del governo o dal ministro delle Corporazioni; i servizî di segreteria sono assicurati da un'apposita ripartizione del Ministero delle corporazioni.
La legge attribuisce alle corporazioni funzioni normative (formazione di norme giuridiche per il coordinamento dell'attività assistenziale e contrattuale delle associazioni sindacali, per il regolamento dei rapporti economici, collettivi tra le varie categorie della produzione e per la disciplina unitaria della pmduzione, approvazione delle tariffe per le prestazioni e i servizî economici e per i prezzi dei beni offerti al consumo in condizioni di privilegio); funzioni consultive (formulazione di pareri su qualunque questione interessante il ramo di attività economica soggetti alla corporazione, a richiesta di qualsiasi pubblica amministrazione competente); funzioni conciliative (tentativo obbligatorio di composizione delle vertenze collettive prima di portarle al magistrato del lavoro). Per l'esame di questioni riguardanti singoli prodotti possono essere costituiti in seno alla corporazione comitati corporativi tecnici; appositi comitati possono inoltre essere costituiti in seno a ogni corporazione sia per l'esercizio delle sue normali funzioni consultive, sia per l'adempimento di speciali compiti, come, ad es., la fissazione dei prezzi. Per l'esercizio delle funzioni conciliative è costituito di volta m volta nella corporazione un collegio composto di un presidente estraneo alle categorie collegate e di due membri in rappresentanza delle parti in contrasto.
Le norme, le tariffe e gli accordi corporativi vengono deliberati a maggioranza dalla corporazione; essi sono poi soggetti all'approvazione del Comitato corporativo centrale, che può subordinare l'approvazione degli accordi economici all'accoglimento di modificazioni da parte delle associazioni stipulanti, e diventano obbligatorî quando siano pubblicati con decreto del capo del governo. Il Comitato corporativo centrale, che diventa sempre più l'organo supremo di coordinamento dell'attività corporativa, nelle vacanze del Consiglio nazionale delle corporazioni assume tutte le funzioni attribuite ad esso dalla legge 20 marzo 1930; inoltre, integrato opportunamente da esperti, si costituisce, quando occorra, in Commissione suprema per l'autarchia. Il Consiglio nazionale delle corporazioni, che col Consiglio nazionale del P.N.F. dovrà formare la nuova assemblea legislativa (Camera dei fasci e delle corporazioni), deve essere riformato nella sua struttura e nella sua composizione.
Provvedimenti successivi hanno ulteriormente allargato la sfera d'azione degli organi corporativi nel campo economico: citiamo il r. decreto legge 16 aprile 1936, n. 1296, convertito nella legge 22 aprile 1937, n. 961, che ha sottoposto al controllo delle corporazioni i consorzî volontarî di produzione (per i consorzî obbligatorî regolati dalla legge 16 giugno 1932, n.834, v. sindacato, Sindacati industriali, XXXI, p. 835); il r. decr. legge 14 gennaio 1937, n. 848, che ha deferito alle corporazioni l'esame delle domande d'autorizzazione dei nuovi impianti industriali (in luogo della commissione istituita in applicazione della legge 12 gennaio 1933, n. 141); il r. decr. legge 28 aprile 1937, n. 523, che ha attribuito al Comitato corporativo centrale, che le esercita per mezzo delle corporazioni, e ai consigli provinciali delle corporazioni, le funzioni già riservate ai comitati intersindacali centrale e provinciali in materia di determinazione dei costi e dei prezzi e di fissazione della misura dei salarî e degli stipendî; il r. decr.-legge 11 maggio 1936, n. 1689, che prevede il coordinamento, con l'intervento delle corporazioni, dell'attività degli enti per l'esercizio di attività economiche.
In relazione alle funzioni loro attribuite, l'attività svolta dalle corporazioni ha investito tutti i settori; nell'impossibilità di dare un sunto che nulla tralasci di un'attività cosi complessa, conviene ricordarne qui talune manifestazioni particolarmente importanti, derivate dai tre tipi di attribuzioni delle corporazioni: consultive (principalmente indicazione di direttive da seguire per la soluzione di determinati problemi), conciliative, normative (principalmente approvazione di accordi economici).
Tale attività è stata svolta, in un primo tempo (1930-35) dal Consiglio nazionale delle corporazioni: in un secondo tempo (dal 1935, cioè dall'inizio del funzionamento delle corporazioni) dalle corporazioni stesse; il lavoro analitico e di settore da esse compiuto è riassunto, coordinato, unificato dal Comitato corporativo centrale, il quale esamina inoltre e risolve nelle sue periodiche riunioni, taluni problemi più importanti, economici e sociali.
Nel campo sociale particolare rilievo hanno avuto i lavori corporativi per il perfezionamento e l'estensione delle istituzioni previdenziali e assistenziali e dell'istruzione professionale, per la disciplina dei rapporti di lavoro e la soluzione delle vertenze, e per la determinazione delle retribuzioni. In materia di coordinamento e perfezionamento delle assicurazioni sociali (infortunî, malattie professionali, invalidità e vecchìaia, disoccupazione, tubercolosi, maternità), il Consiglio nazionale delle corporazioni aveva fissato a suo tempo le linee di importanti riforme che hanno poi trovato la loro attuazione nel r. decr. legge 23 marzo 1933, n. 264, nei r. decreti 17 agosto 1935, n. 1765 e 15 dicembre 1936, n. 2276, e nel r. decr. legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e nei relativi regolamenti (in tale fase il Consiglio nazionale delle corporazioni aveva esaminato anche l'opportunità di altre importanti riforme, tra cui va segnalata quella della legislazione sulla proprietà intellettuale, che è stata oggetto del r. decr. legge 13 settembre 1934, n. 1602); le corporazioni hanno invece esaminato gli stessi problemi nei riguardi dei particolari settori di loro competenza: citiamo, ad es., i lavori delle corporazioni della zootecnia e della pesca, del mare e dell'aria, delle professioni e delle arti. I problemi dell'istruzione professionale sono stati trattati con particolare efficacia dalla corporazione dell'abbigliamento, che ha anche approvato un regolamento d'apprendistato, e dalle corporazioni dell'orto-florofrutticoltura, del legno, del vetro e della ceramica, dell'ospitalità, della carta e della stampa, e dalla corporazione olearia. La corporazione dell'abbigliamento ha anche stabilito norme generali per il lavoro a domicilio; la questione della disciplina dei rapporti di lavoro tra le categorie rappresentate è stata discussa anche dalla Corporazione del mare e dell'aria (applicabilità della legge sull'impiego privato agli ufficiali di bordo) e dalla corporazione del legno (disciplina del lavoro a domicilio); quella del collocamento dei lavoratori dalle corporazioni del mare e dell'aria e dello spettacolo (in materia va ricordata una recente deliberazione del Comitato corporativo centrale, che ha deferito alle associazioni sindacali, sotto la vigilanza degli organi corporativi, i compiti dell'organizzazione del collocamento). Le funzioni conciliative delle corporazioni hanno permesso di comporre importanti vertenze collettive, tra le quali va citata quella relativa ai sistemi di retribuzione a cottimo negli stabilimenti Fiat; la disciplina generale dei cottimi è stata poi fissata dal Comitato corporativo centrale, in seguito alle cui decisioni è stato approvato un decreto che assicura la rapida definizione delle controversie e che stabilisce le norme da osservare nell'accertamento degli elementi di fatto determinanti le tariffe di cottimo e le loro variazioni. Ricordiamo infine le decisioni del 30 aprile 1937 del Comitato corporativo centrale per l'aumento generale delle retribuzioni in aggiunta a quello praticato pochi mesi prima in relazione all'allineamento monetario.
Nel campo della disciplina dei rapporti economici tra le categorie produttrici, assumono particolare rilievo gli accordi economici discussi e approvati nel primo tempo dal Consiglio nazionale delle corporazioni (accordo economico per la vendita del latte a Roma; accordo economico per gli agenti d'assicurazione) e nel secondo tempo dalle corporazioni: citiamo gli accordi economici collettivi approvati dalle corporazioni delle bietole e dello zucchero, della carta e della stampa (accordo economico collettivo per il contratto tipo d'edizione a compartecipazione), viti-vinicola, e le tariffe professionali dei medici e dei ragionieri approvate dalla corporazione delle professioni e delle arti. Importantissima anche l'azione svolta dalle corporazioni per giungere nei settori più delicati alla disciplina unitaria della produzione e al suo potenziamento, sia consigliando l'istituzione di particolari enti (Istituto cotoniero italiano, Azienda minerali metallici italiani, Azienda nazionale idrogenazione combustibili), per lo studio e l'attuazione di problemi speciali, sia sorvegliando in determinati settori le tendenze consortili tra i produttori, sia infine mediante l'indicazione di possibili sistemi di difesa della produzione all'interno e all'estero. È addirittura impossibile riassumere il lavoro svolto dalle corporazionì in questo senso: bisogna però ricordare, tra le altre, la soluzione data ad alcuni problemi dell'economia agricola italiana, sull'esempio di quella già trovata nel settore dei cereali con l'istituzione degli ammassi che tanto hanno contribuito all'esito vittorioso della battaglia che il regime ha bandito per la liberazione della nazione dalla sua maggiore servitù in materia di rifornimenti alimentari. Bisogna ricordare altresì i lavori della Corporazione del credito che hanno portato all'emanazione del r. decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, che ha sottoposto tutte le aziende che raccolgono il risparmio ed esercitano il credito al controllo dell'Ispettorato per la difesa del credito e del risparmio, il quale funziona in stretta connessione con un apposito comitato corporativo, e quelli che si sono conclusi con l'emanazione del testo unico sulle casse rurali approvato col r. decr. 26 agosto 1937, n. 1706. Ricordiamo inoltre l'attività svolta dalla Corporazione dell'ospitalità in ordine allo studio di provvedimenti per l'attivazione del movimento turistico in Italia, tra cui l'istituzione della lira turistica (r. decr. legge 20 marzo 1936, n. 410), e i lavori della Corporazione dello spettacolo per la disciplina delle imprese teatrali e il miglioramento del nostro teatro lirico.
Nel campo della determinazione dei prezzi deve essere segnalata la decisione presa dal Comitato corporativo centrale nella sua seduta del 14 maggio 1937, per l'attribuzione alle corporazioni e ai loro comitati dell'esame delle varie situazioni nei singoli settori produttivi; l'emanazione delle direttive generali è riservata al Comitato corporativo centrale, mentre le deliberazioni d'urgenza sono affidate al Ministero delle corporazioni. La vigilanza sui prezzi di vendita è esercitaia con la collaborazione dei Consigli provinciali delle corporazioni; le domande d'aumento dei prezzi vengono presentate per il tramite delle associazioni professionali sono esaminate dalle corporazioni e decise dal Comitato centrale corporativo: il criterio generale posto a base di questa azione non è quello rigido e limitato del calmiere, ma quello della necessità economica di un equilibrio stabile dei prezzi. Circa la sorveglianza sui consorzî di produzione è da dire che le corporazioni hanno incominciato recentemente a seguire l'andamento delle loro attività. Per la funzione consultiva in materia di nuovi impianti, le corporazioni hanno espresso numerosi pareri, ispirandosi alle direttive fissate per il potenziamento dell'economia nazionale e per l'attuazione dei programmi autarchici.
Ricordiamo infine che, tracciato un vasto piano per l'attuazione dell'autarchia nei suoi discorsi del 23 marzo 1936 e del 15 maggio 1937, Benito Mussolini ha impartito alle corporazioni, presiedendo il Comilato corporativo centrale, le direttive fondamentali per la predisposizione dei singoli programmi; e che in adempimento di questo incarico le corporazioni hanno svolto un'intensa attività di discussione e di studio. Il coordinamento dei piani presentati da ciascuna di esse è stato compiuto dal Comitato corporativo centrale; le sue deliberazioni hanno poi provocato lo studio e l'emanazione sollecita dei necessarî provvedimenti legislativi. Per queste attività v. autarchia, App.
Bibl.: Ministero delle Corporazioni: I lavori degli organi corporativi nel primo ciclo della loro attività, Roma 1936, p. 482; Camera dei deputati, Relazione della Giunta generale del bilancio. Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, Roma 1938.