Vedi Riciclaggio, corruzione e finanziamento al terrorismo dell'anno: 2014 - 2015 - 2016
Riciclaggio, corruzione e finanziamento al terrorismo
Gli attentati terroristici dell’ultimo anno hanno reso ancor più evidente la necessità di attuare misure di contrasto al finanziamento al terrorismo, alla corruzione e al riciclaggio di denaro sul piano internazionale, regionale e nazionale, come sottolineato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L’Unione europea (UE), in linea con la posizione ONU, ha collocato le misure antiriciclaggio nel quadro della lotta al terrorismo internazionale. Il presente contributo analizza i principali elementi innovativi e le criticità della quarta direttiva UE antiriciclaggio, di recente adozione.
Gli attentati terroristici avvenuti durante il 2015, la minaccia dilagante dell’ISIS e l’acuirsi del fenomeno dei foreign terrorist fighters hanno evidenziato l’urgenza di attuare una efficace lotta al finanziamento al terrorismo sul piano internazionale, regionale e nazionale. Benché i legami tra reati transnazionali fossero già stati ampiamente riconosciuti, nel periodo settembre 2014-agosto 2015 è emerso con maggiore chiarezza come nel quadro della lotta al finanziamento del terrorismo internazionale un ruolo chiave sia svolto dal contrasto al riciclaggio e alla corruzione. È lo stesso Consiglio di Sicurezza dell’ONU ad enfatizzare, nella Risoluzione del 19.12.2014, «l’importanza della good governance e della necessità di combattere la corruzione, il riciclaggio e i flussi finanziari illeciti, in particolare attraverso l’attuazione della Convenzione ONU contro la corruzione e gli standard internazionali … del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), anche attraverso l’adozione e l’attuazione effettiva di misure legislative e regolamentari … con lo scopo di combattere l’attività finanziaria illecita incluso il finanziamento al terrorismo e il riciclaggio»1.
In questo contesto internazionale si colloca l’azione UE; a oltre due anni dalla proposta della Commissione europea2, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il 20.5.2015 la dir. (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (quarta dir.)3, che abroga la terza dir. CE n. 60/2005, e il Reg. (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi4. Con una dichiarazione congiunta del 27.1.2015, il Consiglio ECOFIN e la Commissione europea hanno accolto le sollecitazioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU collocando la lotta al riciclaggio di denaro, rafforzata dal “Pacchetto antiriciclaggio” costituito da regolamento e quarta dir., nel più ampio quadro del contrasto al terrorismo internazionale nella UE5.
È opportuno dunque soffermarsi – seppur brevemente – su alcuni dei profili salienti della quarta dir., entrata in vigore il 25.6.2015, che dovrà essere trasposta negli ordinamenti giuridici degli Stati membri dell’UE entro il 26.6.2017.
La direttiva attua – e amplia per alcuni profili – le raccomandazioni del GAFI, organismo cardine a livello internazionale nel contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento al terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa. Primo elemento di rilievo è che rientrano nella definizione di “attività criminosa” ai sensi della quarta dir. i reati fiscali connessi alle imposte dirette ed indirette (Art. 3.4, lett. f)). In secondo luogo, il campo di applicazione della dir. è stato esteso, includendo tra i soggetti obbligati i prestatori di gioco d’azzardo e i soggetti che negoziano beni, quando il pagamento è in contanti per un importo pari o superiore ai 10.000 euro (rispetto ai 15.000 della terza dir.). Un terzo elemento riguarda l’individuazione del titolare effettivo. Rispetto alla precedente dir., le percentuali di azioni che costituiscono proprietà diretta o indiretta del soggetto giuridico sono specificate più puntualmente (art. 3, par. 6). La novità di rilievo consiste tuttavia nell’obbligo in capo agli Stati membri UE di custodire le informazioni inerenti alla titolarità effettiva in un registro centrale, sia esso un registro di commercio, delle imprese, o un registro pubblico. Il registro centrale per i trust è obbligatorio solo se questi generano obblighi fiscali. Le informazioni raccolte devono essere accessibili senza restrizione alcuna alle autorità competenti e alle Unità di informazione finanziaria (UIF); ai soggetti obbligati nel quadro dell’adeguata verifica della clientela; a qualunque persona che possa dimostrare un legittimo interesse. Quarto elemento di novità è la valutazione del rischio secondo un approccio sovranazionale. In base all’art. 6 della quarta dir., la Commissione dovrà elaborare una relazione contenente una valutazione dei rischi relativa a fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo che gravano sul mercato interno entro il 26.6.2017. Ultimo elemento che si vuole sottolineare in questa sede è la cooperazione tra UIF, che trova nel nuovo strumento normativo più compiuta articolazione6. In particolare, le UIF devono essere in grado di rispondere alle richieste di informazioni che provengono da autorità competenti di altri Stati membri, qualora siffatte richieste siano motivate da esigenze relative ad attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo (art. 32, par. 4, quarta dir.).
Dalla breve analisi di alcune delle principali novità, emerge come la quarta dir. si proponga un’armonizzazione minima delle norme nazionali in materia di antiriciclaggio. La trasposizione del nuovo strumento giuridico negli ordinamenti interni potrebbe dunque richiedere un’opportuna azione da parte delle istituzioni della UE, la Commissione europea in primis, volta a fornire linee guida ai legislatori nazionali, in particolare con riferimento ad alcuni punti, quali l’identificazione del titolare effettivo e la cooperazione tra UIF. Va rilevato che l’Italia ha avviato rapidamente l’iter per adeguarsi agli obblighi UE in materia di antiriciclaggio: il Consiglio dei Ministri, durante la seduta del 10.9.2015, ha infatti approvato il d.d.l. recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee – sette, tra le quali spicca la quarta dir. – e l’attuazione di altri atti dell’UE (Legge di Delegazione europea 2015)7.
L’ultima osservazione muove da un quesito: è in grado la quarta dir. di affrontare nuove sfide, quali l’acuirsi del fenomeno del finanziamento al terrorismo e la diffusione delle valute virtuali? Come evidenziato da Commissione e Consiglio nella menzionata dichiarazione congiunta di gennaio 2015, sono necessarie ulteriori azioni per rafforzare l’efficacia delle norme del “Pacchetto antiriciclaggio”, tra cui «individuare i rischi di finanziamento al terrorismo attraverso la valutazione sovranazionale del rischio …, che dovrebbe anche includere i rischi posti dalle valute virtuali»8. Con riguardo al finanziamento al terrorismo, ciò potrebbe significare una maggiore attenzione verso nuove modalità di trasferimento fondi a sostegno di gruppi terroristici, quali l’ISIS, che hanno dimostrato di essere in grado di attrarre risorse attraverso una pluralità di canali, incluso il web9. Per quanto concerne le valute virtuali, su cui non è possibile svolgere in questa sede un’analisi approfondita, la futura azione della UE potrebbe avviarsi proprio sulla base della valutazione sovranazionale del rischio, elaborata dalla Commissione europea. La valutazione potrebbe rilevare invero i rischi riciclaggio connessi a valute quali i Bitcoins10.
1 Par. 5, Ris. CS ONU 2195/2014.
2 COM(2013) 45 final. 2013/0025.
3 GU L 141 del 5.6.2015, 73117. Il Consiglio sotto presidenza italiana ha raggiunto un accordo con il Parlamento europeo il 16.12.2014. Il 20.04.2015 il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura, confermata poi dal voto in plenaria del Parlamento.
4 GU L 141 del 5.6.2015, 1.
5 ECOFIN meeting, 27.1.2015, Doc. 5116/15 ADD 3 REV 4.
6 Banca d’Italia, FIU, Rapporto Annuale 2014, maggio 2015, 9.
7 Comunicato del 10.9.2015, in www.governo.it.
8 Doc. 5116/15, cit. Il follow-up to the statement of the Members of the European Council of 12 February 2015 on counter-terrorism del coordinatore UE anti-terrorismo, 10.6.2015, 9422/1/15 REV 1, riporta le proposte dei ministri delle finanze tedesco e francese alla Commissione, tra cui il rafforzamento del controllo sugli strumenti di pagamento anonimi, un sistema di regolazione che proibisca i pagamenti in contanti per opere d’arte, una due diligence rafforzata con riguardo ai flussi finanziari verso aree ad alto rischio.
9 UN Analytical Support and Sanctions Monitoring Team, The Islamic State in Iraq and the Levant and the Al-Nusrah Front for the People of the Levant: report and recommendations submitted pursuant to resolution 2170 (2014), 14.11.2014, 19 ss.
10 Nella quarta dir. vi è solo un riferimento alla moneta elettronica, non alle valute virtuali. Con riguardo ai rischi riciclaggio connessi soprattutto ai Bitcoins, v. GAFI, Guidance for a Risk-Based Approach. Virtual Currencies, giugno 2015.