Corte europea dei diritti dell'uomo
Corte europea dei diritti dell’uomo Tribunale che esercita il controllo giudiziario del rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (➔), in particolare quelli della persona, del cittadino, giudiziari e i diritti che proteggono i beni. Dopo che per un lungo periodo di tempo i governi del Consiglio d’Europa hanno considerato facoltativo il diritto di ricorso delle persone e la giurisdizione della C., il sistema di controllo è stato totalmente riformato con un protocollo entrato in vigore il 1° novembre 1998. È stata istituita una sola C. e. dei d. dell’u., è stato soppresso il carattere facoltativo del ricorso individuale e della giurisdizione della C. e sono stati messi su un piano di uguaglianza persone e Paesi.
La C. è composta da 47 giudici, numero pari a quello degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Tali giudici sono eletti, con un mandato non rinnovabile di 9 anni, dall’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, sulla base di liste di 3 candidati, proposte da ogni Stato membro. Essi esercitano il loro compito in maniera totalmente indipendente, non rappresentano il loro Paese e non possono svolgere alcuna attività ritenuta incompatibile con il dovere di indipendenza e imparzialità. Con la riforma del 1998, la C. siede in 4 formazioni differenti: il giudice unico, che esamina i ricorsi manifestamente irricevibili; un comitato di 3 giudici, con il compito di decidere all’unanimità sulla ricevibilità di un ricorso o sul fondo di una questione per la quale esiste una giurisprudenza consolidata della C.; una camera di 7 giudici, che decide a maggioranza sulla ricevibilità di un ricorso e sul fondo di una questione; una ‘grande camera’ di 17 giudici, che agisce in via eccezionale se una camera si è spossessata di una questione che pone un problema grave, di interpretazione della Convenzione, o in caso di rinvio chiesto dalle parti.
La Convenzione ha distinto, fin dall’inizio, due tipi di ricorsi, stabilendo che il controllo giurisdizionale non può avvenire su intervento d’ufficio della C. e che il ricorso può essere introdotto solo dopo che siano state esperite tutte le vie giudiziarie a livello nazionale: i ricorsi individuali, introdotti da una persona, da un gruppo di persone o da una ONG (Organizzazione Non Governativa), essendo i ricorrenti convinti che i loro diritti, sanciti dalla Convenzione, siano stati violati, e i ricorsi interstatuali, introdotti da uno Stato contro un altro Stato. Le sentenze della C. sono obbligatorie per gli Stati membri condannati e il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa controlla il rispetto di questo principio, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle sanzioni pecuniarie. Dal punto di vista statistico, la quasi totalità dei ricorsi proviene da persone fisiche o giuridiche, con una piccola minoranza di ricorsi interstatuali, metà delle violazioni denunciate riguardano l’art. 6 della Convenzione, ovvero il diritto a un processo equo, e oltre la metà delle sentenze riguardano 4 Stati su 47: Turchia, Italia, Russia e Francia.