Corte Internazionale di Giustizia (CIG)
Corte Internazionale di Giustizia (CIG) Massimo organo giurisdizionale delle Nazioni Unite (art. 7 e art. 92 della Carta dell’ONU) chiamato a risolvere le controversie tra Stati (competenza contenziosa) o a formulare pareri su richiesta degli organi autorizzati (competenza consultiva). Le sue funzioni sono regolate da uno statuto annesso alla Carta. Tutti gli Stati membri dell’ONU sono automaticamente aderenti allo statuto della CIG, mentre gli Stati non membri possono aderirvi alle condizioni stabilite dall’Assemblea generale, su raccomandazione del Consiglio di sicurezza (art. 93).
La CIG è formata da 15 giudici, eletti fra persone di alta levatura morale che, nei rispettivi Stati, possiedono i requisiti richiesti per la nomina alle più alte cariche giudiziarie, oppure sono giuristi di riconosciuta competenza in diritto internazionale. Essi hanno mandato di 9 anni rinnovabile. La composizione della CIG deve assicurare la rappresentanza delle maggiori forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici. L’elezione dei giudici avviene sulla base di una lista di candidati, presentata dagli Stati, mediante un sistema di votazione che si svolge simultaneamente, ma in modo autonomo, nell’Assemblea generale e nel Consiglio di sicurezza. Per essere eletti, i candidati devono ottenere la maggioranza assoluta dei voti, in ciascuno dei due organi.
Presupposto per l’esercizio della giurisdizione contenziosa è l’esistenza di una controversia tra Stati. Occorre, inoltre, che i Paesi parti di una controversia abbiano accettato la giurisdizione della CIG. Tale accettazione può intervenire sia a mezzo di un accordo (compromesso), concluso fra gli Stati interessati (giurisdizione speciale), sia in base alle clausole di trattati bilaterali o multilaterali, che diano a ciascun contraente il potere di adire alla C. (giurisdizione obbligatoria) riguardo a interpretazione e applicazione del trattato, ovvero per una serie più ampia di controversie. La giurisdizione obbligatoria della CIG può essere poi accettata dagli Stati, aderendo alla clausola ex art. 36, che prevede la facoltà di riconoscere la giurisdizione della C. rispetto a ogni Paese che accetti lo stesso obbligo. Nel 2011, gli Stati che hanno accettato la clausola ex art. 36 risultano 66.
Ai sensi dell’art. 38 dello statuto, la CIG applica: i trattati internazionali vigenti fra gli Stati parti della controversia; le consuetudini internazionali; i principi generali di diritto riconosciuti dagli ordinamenti interni e, in via sussidiaria, i precedenti giudiziari e i contributi della dottrina più qualificata. Su accordo tra le parti, la CIG potrà anche giudicare secondo equità.
Il processo prevede una fase scritta e una fase orale. Durante il suo corso possono inserirsi vari procedimenti incidentali, per l’intervento di altri Stati, per l’adozione di misure cautelari, per decidere su domande riconvenzionali. La sentenza è definitiva e inappellabile e obbliga le parti riguardo alla controversia per cui è stata emessa. Peraltro, le sentenze della CIG rivestono un alto valore di precedente, nella ricostruzione del diritto internazionale vigente. La giurisdizione consultiva si esercita su richiesta dell’Assemblea generale o del Consiglio di sicurezza, ovvero degli altri organi dell’ONU autorizzati. I pareri emessi dalla CIG non risultano vincolanti, salvo nel caso in cui gli enti richiedenti si siano impegnati a considerarli tali.