COSMI (κόσμοι)
Antica magistratura cretese, attestata dalle iscrizioni per la maggior parte delle città di Creta dal sec. V a. C. al III d. C. Era la somma magistratura, succeduta probabilmente all'autorità regia in maniera analoga agli arconti di Atene, e formava un collegio di 10 (secondo Aristotele; ma nelle iscrizioni il loro numero appare variabile), eletti annualmente in seno a certe famiglie aristocratiche, e da ogni singola tribù successivamente. Il capo del collegio, che è spesso il magistrato eponimo, è il protocosmo. Le varie attribuzioni erano divise fra gli altri cosmi; a uno era affidato il comando militare (κ. στραταγέτης), a un altro la presidenza del tribunale per gli stranieri (κ. ξένιος). Infatti ai cosmi era affidato il pieno potere esecutivo; a essi spettava la convocazione e la presidenza della βωλά; nella politica estera spettava a loro stringere e revocare trattati e alleanze, curarne l'esecuzione, comunicare le decisioni dello stato ai cosmi e agli stati esteri, provvedere all'ospitalità e alle onoranze degli ambasciatori. In guerra i cosmi avevano il comando supremo; nei tribunali avevano la presidenza, e in alcuni casi rendevano essi stessi giustizia, assistiti da un segretario (μνάμων). Il senato, la βωλά, composta di cosmi scaduti di carica, aveva il diritto di giudicare l'opera dei cosmi in funzione e di punirne le mancanze con forti multe. Secondo Aristotele essi potevano anche essere deposti legalmente, per l'opposizione di qualche collega o anche di qualche privato e potente cittadino, durante l'anno stesso della loro carica.
Bibl.: Caillemer, in Daremberg e Saglio, Dictionn. des antiq., I, p. 1564 seg.; Kohler-Ziebarth, Das Stadtrecht von Gortyn und seine Beziehungen zum gemein-griechischen Rechte, p. 44 segg.; J. Oehler, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., XI, col. 1495 segg.; G. Busolt, Griech. Staatskunde, 3ª ed., II, Monaco 1926, p. 747 segg.; A. Semenoff, Antiquitates iuris publici Cretensium, Pietroburgo 1893, p. 56 segg.