Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
I moti politici e rivoluzionari alla fine del XVIII secolo assumono una funzione propulsiva per l’emanazione di fonti del diritto a carattere costituzionale, nelle quali inglobare i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
Il costituzionalismo
La Costituzione è la norma fondamentale di un ordinamento giuridico. Da un punto di vista formale è il testo normativo nel quale vengono enunciati gli istituti, i principi e le norme condizionanti dell’ordinamento, e contemporaneamente sono indicati i soggetti e gli enti cui è attribuito e distribuito il potere. Ma la Costituzione ha anche un significato ideologico e politico, collegato alla corrente di pensiero denominata “costituzionalismo” che nel corso del XVIII secolo si diffonde nell’America del Nord, in Francia e, a poco a poco, in tutta Europa. Così, mentre la legislazione codicistica risponde a esigenze di tipo efficientistico ed è assolutamente slegata dal regime istituzionale (tant’è che viene emanata, nel medesimo periodo e con analoghe caratteristiche, sia negli Stati assoluti sia in quelli liberali), la legislazione costituzionale è inscindibilmente legata ai movimenti liberali.
I principi del costituzionalismo trovano applicazione nella dichiarazione d’indipendenza delle ex colonie inglesi in America del 1776, nonché nelle costituzioni degli Stati fondatori della Unione e nella Carta dei diritti, inglobata nella costituzione federale del 1787. Alla base di questi documenti vi è la tradizione giuridica e culturale anglosassone, ma nell’ambito del garantismo sui diritti delle libertà si fa strada il pensiero illuministico, con particolare riferimento all’idea di separazione dei poteri di Montesquieu. Il filtro culturale e religioso anglosassone nell’ambito di una situazione politica e sociale del tutto diversa da quella in cui Montesquieu aveva formulato il proprio pensiero, portano alla creazione di un ordinamento innovativo che ancor oggi costituisce la massima espressione del cosiddetto “regime presidenziale”.
Nella Costituzione americana la carica presidenziale è elettiva e, poiché il presidente è l’organo centrale del governo, la sua elezione comporta automaticamente una legittimazione dell’esecutivo che, quindi, viene a trovarsi in democratica contrapposizione di equilibrio rispetto al Congresso, mentre ulteriori norme garantiscono l’indipendenza dei giudici. L’equilibrio e la reciproca possibilità di controllo tra la funzione esecutiva, legislativa e giudiziaria si estrinsecano rispettivamente nei poteri di veto del presidente rispetto alle leggi del Congresso, nel rifiuto del consenso del Congresso rispetto alle nomine presidenziali e nella rimozione dall’ufficio da parte dei giudici dei pubblici funzionari (compreso il presidente) che siano stati giudicati colpevoli. Questo articolato meccanismo ha consentito nel tempo l’esercizio di un controllo ben più pregnante ed efficace di quello esercitato nei regimi parlamentari con il sistema della fiducia, portando così a un effettivo e democratico equilibrio nell’ambito della tripartizione dei poteri.
La legislazione costituzionale in Francia
Le dichiarazioni dei diritti contenute nelle costituzioni dei singoli Stati membri e nella Costituzione federale americana aprono dibattiti interpretativi di grande rilievo giuridico e sono poste a modello di quelle adottate in Francia nel 1789 e, in seguito, in ogni parte del mondo.
Con un meccanismo di natura tipicamente rivoluzionaria, gli Stati generali si trasformano in Assemblea costituente, dando vita alla Dichiarazione dei diritti del 1789 e alla successiva Costituzione del 1791; con questa si prevede una monarchia costituzionale e, nell’ambito della separazione dei poteri, vengono attribuite al sovrano la funzione esecutiva, la funzione legislativa a un’assemblea eletta su basi censuarie e quella giurisdizionale a giudici elettivi.
Questa premessa costituzionale, tuttavia, lungi dal realizzare il fondamento della successiva legislazione, come in America, dà vita a una situazione di incertezza, nel corso della quale sono tempestosamente elaborati, approvati e introdotti svariati e contrastanti progetti di Costituzione.
Già nel 1793 viene approvata la cosiddetta Costituzione montagnarda che però non entra mai in vigore e viene tacitamente abrogata dalla Costituzione dell’anno III (1795). La Costituzione montagnarda, pur non essendo mai stata applicata, va tuttavia ricordata per il suo carattere fortemente innovativo: introduce il principio della sovranità popolare e tutto il potere è esercitato da un’unica assemblea eletta a suffragio universale e di durata annuale. Detta assemblea, oltre a svolgere la funzione legislativa, elegge un consiglio cui sarebbe stato attribuito il potere esecutivo. In questa Costituzione, inoltre, trovano maggior spazio le tesi di Rousseau rispetto a quelle di Montesquieu, poiché si dà maggior risalto al concetto di sovranità popolare rispetto a quello della separazione dei poteri.
Successivamente la Costituzione del 1795 cerca di contemperare le opposte esigenze di separazione dei poteri (di cui era espressione la Costituzione del 1791) e di sovranità popolare (che avevano trovato espressione nella Costituzione montagnarda). In tale ottica sono reintrodotti il corpo elettorale su base censitaria e il bicameralismo, mentre a capo dello Stato è istituito il Direttorio, un organo collegiale. Sebbene nel corso del XIX secolo il carisma di Napoleone eserciti una forte influenza, la Costituzione emanata nel 1799, e subito imitata in Italia e nei Paesi vicini, non ha lasciato grandi tracce nella successiva legislazione costituzionale, in quanto espressione di un sistema autoritaristico, che verrà ricordato come “bonapartismo”, più che del liberalismo a cui erano improntate le precedenti.
Nella prima metà dell’Ottocento, i contrasti sociali in atto in Francia portano a un susseguirsi di elaborazioni costituzionali, tutte di breve durata, emanate nel palese tentativo di placare gli animi e di consolidare nello stesso tempo l’assetto sociale esistente. La Carta emanata sotto il regno di Luigi XVIII è, tra le altre, il testo giuridicamente più rilevante. Sebbene sia fondata sull’assolutezza e la sacralità della monarchia – e pertanto non susciti particolari apprezzamenti presso i liberali – la Carta costituisce il prodromo su base legittimista per un regime monarchico costituzionale di natura quasi parlamentare. In seguito, poche modifiche relative ai poteri parlamentari e all’ampliamento del corpo elettorale portano al cosiddetto Patto costituzionale di Luigi Filippo d’Orléans, emanato nel 1831.
Nello stesso periodo vengono emanate – e riscuotono maggior successo presso i liberali – le costituzioni di Cadice del 1812 per la Spagna e quella del Regno di Sicilia del 1813 che risentono maggiormente degli influssi anglosassoni. La Costituzione belga del 1831 introduce per la prima volta una serie di poteri attribuiti alle Camere, riguardanti la reggenza e la successione al trono.
Intorno alla metà del XIX secolo, i moti rivoluzionari non portano a costituzioni particolarmente innovative o libertarie, tenuto conto che nel resto d’Europa ci si batte per il riconoscimento di quei diritti che in Francia avevano già avuto consolidata affermazione con il Patto costituzionale di Luigi Filippo.
Pertanto, dobbiamo guardare ancora alla Francia per vedere l’evoluzione giuridica e l’inserimento delle istanze sociali più elementari in una Carta costituzionale. Con la Costituzione del novembre del 1848 viene introdotto il suffragio universale, con il quale si eleggono un’Assemblea unica di durata triennale e il capo dello Stato che – con evidenti richiami al regime presidenziale americano – è anche il vertice del potere esecutivo. La Costituzione riconosce anche il diritto del cittadino all’istruzione, al lavoro e al sostegno dello Stato per coloro che ne siano inabili. Pertanto, sebbene l’elezione a presidente della repubblica di Luigi Napoleone Bonaparte ripristini l’autoritarismo e porti alla proclamazione del secondo Impero, questa resta una delle legislazioni costituzionali più favorevoli alla definitiva affermazione dei diritti e delle libertà della persona.
Moti politici e costituzionalismo in Spagna
Tra il XVIII e il XIX secolo, in campo giuridico si ha una fioritura di dibattiti incentrati sui risvolti e le conseguenze dei movimenti politici nel Paese e nel resto d’Europa. Una parte di questi movimenti si concentra sullo studio del genuino diritto spagnolo – in contrasto con la ricerca di origini romane in voga all’epoca – costituendo il primo esempio di regionalismo in campo giuridico.
L’invasione napoleonica e la prigionia in Francia dei re spagnoli tra il 1808 e il 1814 creano all’interno del Paese una particolare situazione politica, favorendo la naturale tendenza delle regioni iberiche ad amministrarsi automaticamente con propri consigli che confluiscono poi in un’Assemblea nazionale. Queste corti, basate sul presupposto del mantenimento della religione cattolica, dell’integrità dell’unità nazionale, del rispetto delle leggi e di Ferdinando VII – da loro stesse proclamato re – portano alla Costituzione del 1812, i cui principi fondamentali sono la sovranità del popolo e insieme del re, la monarchia costituzionale e la divisione dei poteri.
L’approvazione della Costituzione non comporta tuttavia un’unanime affermazione di tali criteri; numerosi deputati, infatti, sono contrari a questi principi e lo stesso sovrano non accetta di buon grado la perdita del potere assoluto. Inoltre l’opposizione del clero, che all’eguaglianza ha sacrificato i propri privilegi, comporta duri contrasti interni che rallentano la trasformazione dello Stato spagnolo.
Si susseguono, quindi, lo Statuto reale del 1834 (un regolamento delle Corti regionali), le Costituzioni del 1837, del 1845, del 1855 e del 1869. Quest’ultima, frutto della Rivoluzione, contempera i nuovi principi libertari con quelli già espressi nella Costituzione del 1812. La Restaurazione del 1876 revoca la Costituzione del 1869 che viene sostituita da quella del 1876. A questa, sotto la spinta del Partito liberale e dei repubblicani, a partire dal 1881 vengono poi aggiunte alcune parti della Costituzione del 1869, sotto forma di statuti speciali.
Lo Statuto albertino
Fra le costituzioni italiane, quella maggiormente influenzata dalla cultura giuridica e politica del momento viene emanata nel 1849 dalla repubblica romana a poche ore dalla sconfitta.
Lo Statuto albertino (marzo del 1848), lungi dal derivare dal politico e liberale confronto nell’ambito di un’Assemblea costituente, viene “graziosamente” concesso da Carlo Alberto ai sudditi del Regno di Sardegna; verrà poi esteso ai territori che nel 1861 costituiscono il Regno d’Italia. In esso vengono sommariamente riconosciuti i diritti dell’uomo e si crea un dualismo tra la camera elettiva e il re che, tuttavia, accentra in sé il vertice dei tre poteri teorizzati da Montesquieu. Da questo punto di partenza e attraverso una successiva serie di tacite modifiche dello Statuto sotto forma di convenzioni, nel corso degli anni si perviene a un regime di natura parlamentare, all’interno del quale la camera elettiva esercita il suo controllo sul governo attraverso il meccanismo della fiducia.
Tuttavia il formale riconoscimento delle prerogative del sovrano si contrappone alle convenzioni succedutesi nel tempo, determinando una situazione di forte incertezza politica che successivamente porta il Regno d’Italia – che dello Statuto ha fatto la propria Costituzione – agli squilibri e alla crisi di fine Ottocento e, in seguito, alla prima guerra mondiale.
La legislazione costituzionale nel resto d’Europa
Nel suo processo di formazione ed evoluzione lo Statuto albertino risente dell’influenza del testo costituzionale belga del 1831, dopo il conseguimento dell’indipendenza. Pur concretizzandosi in una forma monarchica dello Stato, la Costituzione belga riconosce ampi poteri alla Camera in ordine alla reggenza, alla vacanza e alla successione al trono, con una forma di governo parlamentare, un bicameralismo paritario e un sistema elettorale proporzionale.
In Inghilterra, dove la Costituzione – che già nel XVIII secolo era oggetto di ammirazione – si basa sull’equilibrio tra il re, il capo dell’esecutivo, e i membri del parlamento, nel 1832 viene riformato il sistema elettorale; viene infatti esteso il diritto di voto e operata una ridistribuzione di seggi a favore dei nuovi centri industriali, dando maggiore potere alle classi medie.
Pur non molto cambiata nella forma, dal momento che l’assetto costituzionale è ancora ripartito tra il re, la Camera dei lord e quella dei comuni, i mutamenti avvenuti nella prassi sono evidenti: se nel secolo XVIII era il re a decidere le sorti del governo, nominando il primo ministro o obbligandolo alle dimissioni, nel 1834 Guglielmo IV è l’ultimo sovrano a sciogliere un governo perché sgradito. Di fatto, dopo la riforma del 1832, si rovescia anche l’importanza della Camera dei lord rispetto a quella dei comuni; il ministro dello scacchiere, che amministra le finanze ed è il più importante membro del governo, viene scelto sempre dalla Camera dei comuni, così come l’unico grande premier proveniente dalla Camera dei lord è il marchese di Salisbury.
Diversa è la situazione in Austria, dove dopo le riforme settecentesche di Maria Teresa d’Asburgo e di suo figlio Giuseppe II, tutto viene progressivamente accentrato a Vienna nelle mani di ministri e funzionari di lingua tedesca; così, sotto Francesco II d’Asburgo-Lorena e sotto Ferdinando I l’alta gerarchia militare è tutta tedesca.
Alla rivoluzione del 1848, che a Vienna ha un forte contenuto costituzionale, seguono eventi disastrosi; gli Austriaci sono sconfitti nel 1859 dai Francesi e nel 1866 dai Prussiani, per cui nel 1867 Francesco Giuseppe riorganizza l’Impero d’Austria su basi dualistiche, trasformandolo in monarchia austro-ungarica, con l’unità dinastica e alcuni organismi comuni come l’esercito e i ministeri, ma con due parlamenti e due governi distinti.
Anche in Prussia, nel 1850 l’Assemblea nazionale, riunita a Berlino, riesce a strappare a Federico Guglielmo IV una costituzione che consente la convocazione di un parlamento. Dopo un periodo intermedio, in cui forze liberali si contrappongono a quelle della Restaurazione, l’avvento al trono di Guglielmo I nel 1861 e la chiamata al potere di Bismarck nel 1862 vanificano però ogni trasformazione dell’assetto costituzionale dello Stato in senso liberale. In Prussia prevalgono infatti le forze conservatrici con un sistema bloccato burocratico-militare in cui gli interessi degli agrari si legano a quelli dei gruppi industriali.
In conclusione, le costituzioni europee dell’Ottocento sono certamente espressione dei fermenti rivoluzionari liberali che investono l’Europa soprattutto tra gli anni Trenta e il 1848, ma gli assetti politici che si affermano nella seconda metà del secolo, con una prevalenza abbastanza diffusa del potere esecutivo e degli ambienti burocratico-militari, finiscono per limitarne l’efficacia, soprattutto per quanto riguarda la sostanziale soggezione dei parlamenti alla volontà degli organi di governo.