accesso, costo di
Prezzo che un operatore paga per poter accedere a infrastrutture caratterizzate da costi non sostituibili e irrecuperabili (➔ sunk cost) e per operare in mercati concorrenziali funzionalmente collegati a esse. La definizione del costo e delle condizioni di a., se non soggetta a qualche forma di controllo, può condurre a ingiustificate esclusioni di concorrenti efficienti. In particolare, se chi controlla l’infrastruttura opera anche sui mercati liberalizzati a valle (per es., il proprietario della rete ferroviaria opera anche nei servizi di trasporto ferroviario), costui può avere interesse a rendere le condizioni di a. all’infrastruttura così onerose da escludere dal mercato i concorrenti a valle e rimanere come unico monopolista verticalmente integrato. Obiettivo della regolazione è dunque quello di stabilire una tariffa di a. all’infrastruttura che non escluda eventuali concorrenti efficienti. Una prima possibilità è che la tariffa di a. sia uguale al prezzo efficiente di a., definito come la differenza tra il prezzo del prodotto/servizio finale, pf, e il costo evitato da chi controlla l’infrastruttura, una volta che abbia concesso l’a., Ca. Il costo di a., così individuato, garantisce che la tariffa di a. copra i costi totali associati all’uso dell’infrastruttura e che essa renda anche profittevole l’ingresso sui mercati a valle di tutti coloro che sono efficienti almeno quanto l’impresa che controlla l’infrastruttura e che già vi opera: TA=pf−Ca, dove TA è la tariffa di accesso.
Questa regola, nota in inglese come Efficient Component Pricing Rule (ECPR), individua la tariffa di a. massima sotto il vincolo dell’efficienza, ossia sotto il vincolo che solo le imprese inefficienti (caratterizzate da un costo di produzione inferiore a quello dell’impresa verticalmente integrata) siano escluse dal mercato. L’ECPR, tuttavia, non incentiva il proprietario dell’infrastruttura a modernizzarla e a migliorarla perché consente comunque la copertura dei costi totali di produzione, che includono i profitti normali. Per questo, soprattutto in settori, come le telecomunicazioni, caratterizzati da un tasso di progresso tecnico elevato, la tariffa di a. viene fissata dal regolatore al livello del costo incrementale totale di lungo periodo (TLRIC, Total Long Run Incremental Cost), calcolato sulla base della tecnologia più recente.
Il riferimento alla tecnologia pone i servizi dell’infrastruttura essenziale in concorrenza con quelli associati alle migliori pratiche e incentiva il proprietario dell’infrastruttura a rimodernarla, facendogli subire perdite, anche consistenti, se non realizza la modernizzazione. Il riferimento al costo incrementale, inoltre, fa sì che la tariffa di a. possa coprire i costi totali associati all’uso dell’infrastruttura, pur utilizzando una tecnologia anche molto diversa da quella effettivamente impiegata dall’impresa. In pratica, quindi, la tariffa di a. fissata dal regolatore è compresa tra TLRIC ed ECPR: TLRIC<TA< ECPR. Il regolatore decide il livello della tariffa di a. in relazione agli obiettivi perseguiti dalla legge che regola il settore. Quanto più la legge stabilisce una regolazione volta a favorire il nuovo entrante, tanto più il regolatore fissa una tariffa di a. vicina al costo incrementale di lungo periodo, e quanto più la legge decreta una regolazione equa (volta cioè a remunerare gli investimenti effettivamente realizzati dall’impresa), tanto più la tariffa di a. si avvicina all’ECPR.