credito
Anticipazione di risorse, nella forma di prestazione di beni o servizi o cessione di somme di denaro, che un agente economico concede ad altro a fronte di una promessa di restituzione futura in una o più soluzioni, secondo modalità e tempi specificati contrattualmente. Il c. può nascere direttamente da rapporti commerciali fra due imprese o fra un’impresa (un imprenditore) e una famiglia, oppure coinvolgere un intermediario finanziario abilitato a operare nel settore del credito. L’esercizio del c. è tipicamente gestito dalle banche sia a favore delle imprese, per le esigenze di investimento in capitale fisso o circolante, sia a favore delle famiglie per le esigenze di consumo e/o di investimento in abitazioni o in capitale umano (studi dei figli).
Gli ordinamenti possono prevedere una situazione di specializzazione, nella quale vi sono istituti abilitati alla concessione di c. solo in un settore specifico (mercato segmentato), o un’altra, in cui vi sono istituti ‘universali’ che esercitano il c. in tutti i settori. Il primo assetto è stato prevalente in Italia nel periodo di tempo fra la crisi delle banche universali dell’inizio del 20° sec. e la riforma nella direzione universalistica del 1993 (➔ TUB). Nel mercato segmentato agivano: gli istituti di c. commerciale, che eseguivano operazioni a breve scadenza sul capitale circolante delle imprese; gli istituti di c. mobiliare o industriale, che si occupavano di finanziamenti del capitale fisso mediante c. a lungo termine o sottoscrizione di obbligazioni; gli istituti di c. fondiario, con l’intenzione di dare ai titolari di fondi rustici o urbani c. a lunga scadenza; gli istituti di c. agrario che fornivano agli agricoltori gli strumenti per governare le loro imprese.
Relativamente poco sviluppato fino agli anni 1990 è stato invece il c. al consumo, al contrario già allora fiorente nei sistemi anglosassoni. Esso comprende le attività di finanziamento della spesa corrente per consumi delle persone fisiche e delle famiglie. Spesso il c. al consumo è esercitato, direttamente o tramite istituzioni finanziarie captive (➔), emanazione della casa madre, operante esclusivamente con i clienti di questa, dalle imprese venditrici e si concretizza in rateazioni dei pagamenti per l’acquisto di beni (tipicamente durevoli) o servizi. In questo modo la concessione del c. è direttamente collegata all’atto del consumo. In altri casi questa relazione non esiste. Viene semplicemente concesso un c. e il beneficiario può utilizzarlo, nei limiti contrattualmente stabiliti per una vasta gamma di operazioni. Rientrano in questa serie strumenti come i prestiti personali e le cessioni del quinto dello stipendio.
Mezzo che consente il materiale utilizzo di una linea di c. al consumo, la carta di c. è uno strumento di pagamento (➔ carta di pagamento), costituito, come dice il nome, da una carta plastificata contenente un dispositivo elettronico per il riconoscimento dei dati identificativi del titolare e dell’istituto creditizio emittente. Nel tempo, la carta di c. si è evoluta nelle cosiddetta smart card, in grado di accedere a più servizi grazie a una maggiore capacità di memoria del microprocessore interno. Storicamente, la prima carta di c. fu creata negli USA negli anni 1950, al fine di effettuare pagamenti di pasti al ristorante: da qui derivò il nome di carta Diners. Si differenzia dalla carta di debito il cui scopo è di consentire l’effettuazione di comodi pagamenti tramite carta, ma con immediato addebito dell’importo su un conto ove è depositato il denaro del cliente.
Viene esercitato da una banca costituita in forma di cooperativa (➔ cooperativa, società) e avente lo scopo primario (coerente con lo scopo mutualistico) di fornire servizi bancari, c. ovviamente incluso, ai soci. È particolarmente sviluppato in Italia.
È il responsabile in un’azienda di tutte le situazioni e operazioni che coinvolgono la concessione, la gestione e il recupero di c. verso clienti.
È il rischio di perdita connesso alla possibile insolvenza dei debitori di una banca o di un’impresa.
È il sistema usato da banche e altre istituzioni finanziarie per valutare, mediante l’attribuzione di un punteggio convenzionale, la solvibilità di un debitore. Famosi, e di conseguenzadi grande impatto sui tassi di interesse, sono i punteggi attribuiti dalle agenzie di rating ai debiti degli Stati sovrani.
È la misura del rischio di insolvenza. Il credit spread è dato dal differenziale fra tassi di interesse di c. con rischio di insolvenza positivo (obbligazioni di aziende o buoni di Stato sovrani a bassa affidabilità) e c. con rischio di insolvenza nullo di pari maturità (tipicamente buoni di Stati sovrani pienamente affidabili).
È quello vantato nei confronti dell’erario da un soggetto contribuente (azienda o persona fisica) che potrà utilizzarlo in diminuzione delle imposte future o chiedendone il rimborso in una o più soluzioni. Ha origine da una ampia gamma di situazioni tese a evitare fenomeni di doppia imposizione o a incentivare comportamenti utili all’economia di un Paese. Di particolare rilievo il c. d’imposta per ricerca e sviluppo, la misura fiscale che ne prevede la concessione per una certa percentuale degli investimenti in ricerca e sviluppo in un esercizio sostenuti da un’impresa. La percentuale del beneficio può essere aumentata nel caso di contratti di ricerca conclusi con università o enti pubblici di ricerca.
È la misura che punta a sostenere le aziende esportatrici, concedendo, a condizioni vantaggiose rispetto al mercato, finanziamenti (spesso integrati da copertura assicurativa contro perdite) a copertura dei c. concessi da queste ai loro acquirenti esteri, ovvero finanziando, tramite accordo con altro intermediario estero, direttamente l’acquirente estero affinché paghi immediatamente larga parte dei beni acquistati.