Copenaghen, criteri di
Norme che individuano le condizioni fondamentali che ogni Paese è tenuto a rispettare per aderire all’Unione Europea. Fanno riferimento, in particolare, a 3 criteri distinti: criterio politico (presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, il rispetto delle minoranze e la loro tutela); criterio economico (esistenza di un’economia di mercato affidabile, con la capacità di far fronte alle forze del mercato e alla pressione concorrenziale all’interno dell’Unione); criterio dell’acquis comunitario (attitudine necessaria per accettare gli obblighi derivanti dall’adesione e, segnatamente, gli obiettivi dell’unione politica, economica e monetaria). Affinché il Consiglio europeo possa decidere di aprire i negoziati, deve risultare rispettato innanzi tutto il criterio politico. ● I criteri di C. sono stati definiti in occasione del Consiglio europeo di C. (1993) e successivamente migliorati in occasione del Consiglio europeo di Madrid (1995).
Corrisponde alla piattaforma comune di diritti e obblighi che vincolano l’insieme degli Stati membri nel contesto dell’Unione Europea. Esso è in costante evoluzione ed è costituito:
• dai principi, dagli obiettivi politici e dal dispositivo dei trattati;
• dalla legislazione adottata in applicazione dei trattati e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;
• dalle dichiarazioni e dalle risoluzioni adottate nell’ambito dell’Unione;
• dagli atti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune;
• dagli atti che rientrano nel contesto della giustizia e degli affari interni;
• dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità e da quelli conclusi dagli Stati membri tra di loro nei settori di competenza dell’Unione.
Nel 1995 il Consiglio europeo di Madrid ha ulteriormente evidenziato la necessità che il Paese candidato sia in grado di applicare la normativa comunitaria. L’adesione presuppone inoltre che il Paese candidato abbia creato le condizioni d’integrazione nella UE adattando le proprie strutture amministrative nazionali. Se è importante recepire la normativa comunitaria nel diritto nazionale, è ancora più importante applicare efficacemente la normativa mediante adeguate strutture amministrative e giudiziarie. Ciò costituisce un requisito essenziale della fiducia reciproca cui è subordinata l’adesione all’Unione. Le deroghe all’acquis comunitario sono eccezionali e di portata limitata.
Se gli Stati aventi i requisiti di Paese candidato soddisfano i criteri sopra specificati, si possono avviare le trattative d’adesione. È il Consiglio europeo a decidere sull’opportunità di aprire le trattative, sulla base del parere della Commissione e dietro richiesta di un parere conforme al Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono (➔ anche accesso alla UE, criteri di; allargamento).