proporzionalita, criterio di
proporzionalità, criterio di Criterio in base al quale si stabiliscono i limiti dell’azione dell’Unione Europea e si determinano le modalità di esercizio delle sue competenze, sia di quelle esclusive sia di quelle condivise. Il Trattato sull’Unione Europea (TUE) precisa che il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione non debbano trascendere quanto è necessario per conseguire gli obiettivi dei trattati. In ogni circostanza va privilegiata la scelta meno restrittiva. In particolare, nell’imposizione di obblighi agli operatori economici e in presenza di più misure adeguate allo scopo, va selezionata la meno onerosa, assicurandosi che gli oneri da sostenere siano proporzionati agli obiettivi. Il criterio di p. prevede anche che le istituzioni effettuino una comparazione tra i mezzi a loro disposizione allorché devono scegliere quale strumento adottare per raggiungere un prefissato obiettivo. Come auspicato dalla Commissione, è essenziale che le riflessioni in materia di p. vengano fatte nella più assoluta trasparenza, per consentire ai vari soggetti di valutare adeguatamente la pertinenza delle rispettive posizioni. Indipendentemente dalla sua origine, il progetto di atto legislativo dovrebbe essere pertanto accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di verificare il rispetto del principio di proporzionalità.