cumulo
Termine generico che indica una quantità di cose, per lo più dello stesso genere, raccolte insieme. In senso figurativo, nel lessico economico e giuridico, il c. segnala una pluralità di situazioni giuridicamente rilevanti (agevolazioni fiscali, redditi, reati ecc.) riconducibili al medesimo soggetto di diritto.
Quando nel 1973 è stata istituita l’imposta sul reddito delle persone fisiche (➔ IRPEF), il legislatore aveva previsto il meccanismo del c. obbligatorio dei redditi dei coniugi, che sommava tutti i redditi del nucleo familiare, per tenere in conto la capacità contributiva della famiglia. Con sentenza 179/1976 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il c. familiare dei redditi per violazione agli artt. 3 (uguaglianza) e 53 (capacità contributiva) della Costituzione.
Esiste la possibilità offerta ai contribuenti di percepire redditi da lavoro nonostante il pensionamento. La normativa vigente prevede che, dopo il pensionamento, sia possibile continuare a lavorare, senza limitazioni, sia con contratti di lavoro dipendente sia in forma di lavoro autonomo. La possibilità di cumulare pienamente pensioni e redditi da lavoro è valida sia per chi percepisce una pensione di vecchiaia sia una di anzianità. In quest’ultimo caso, non c’è distinzione se il relativo calcolo avviene con il metodo retributivo o con quello contributivo. L’istituto è disciplinato da due leggi: la l. 388/2000 (art. 72) ha reso possibile il c., dal 2001, per le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva di almeno 40 anni; la l. 133/2008 (art. 19), che ha convertito il d.l. 112/2008, ha invece eliminato qualsiasi vincolo di c. anche a tutte le pensioni di anzianità. La ratio normativa è quella di ridurre il lavoro nero. I limiti previsti per il c. di redditi investono le pensioni dei dipendenti pubblici, gli assegni di invalidità, le pensioni ai superstiti, gli assegni straordinari per il sostegno del reddito.
È il trattamento sanzionatorio stabilito sia nelle ipotesi di concorso formale di reati sia di reato continuato (art. 81 c.p.). Il c. giuridico impone l’aumento della pena prevista per il reato più grave, aumentata sino al triplo. È contemplato, inoltre, un limite massimo alla pena di base, pari alla somma delle pene applicabili per i singoli reati realizzati in concorso formale o in forma continuata.
Si tratta della deroga al sistema tariffario doganale che consente di beneficiare di dazi ridotti. In base all’art. 113 del TCE (➔ Trattato che istituisce la Comunità Europea) del 1957, l’Unione Europea è responsabile della politica commerciale. Per favorire lo sviluppo sostenibile e l’integrazione delle economie arretrate, esistono accordi preferenziali che consentono tariffe doganali ridotte, a condizione che i prodotti importati siano interamente o prevalentemente fabbricati nel Paese firmatario dell’accordo. Mediante il c. doganale è possibile considerare interamente fabbricati in un Paese prodotti che incorporano semilavorati di un Paese terzo, anch’esso aderente a un accordo preferenziale.